Reversibilità, la Corte Costituzionale dice no alle limitazioni

Reversibilità, la Corte Costituzionale dice no alle limitazioni

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 5 del decreto legge n. 98 del 2011.

Si tratta della norma che prevede la riduzione del 10 per cento dell'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti, nei casi in cui il dante causa si sia sposato ad una età superiore a settant'anni ed il divario tra i coniugi sia superiore a vent'anni. La riduzione era modulata nella misura del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 e non operava in presenza di figli minori, studenti o inabili.

I Giudici della Corte ritengono che nell'attribuire rilievo all'età del coniuge, titolare del trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, la disposizione di fatto si poneva in contrasto con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità. La Corte ha ribadito come ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e non deve interferire con le scelte di vita dei singoli.

Di nostro interesse è il riconoscimento, da parte dei Giudici della Corte Costituzionale, che la pensione di reversibilità costituisca una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario “per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno”. Come la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sua giurisprudenza, la pensione di reversibilità risponde all'esigenza di garantire “quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento previdenziale (art. 38, secondo comma della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma della Costituzione).”

I Giudici ritengono che “in virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell'alveo degli artt. 36, primo comma e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l'adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa”.

 

 

28/07/2016

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