L'accordo con il Governo: cosa prevede

L'accordo con il Governo: cosa prevede

Dopo anni di politiche discriminatorie dirette a tagliare sempre e solo risorse ai pensionati e alla previdenza, i sindacati dei pensionati hanno sottoscritto con il Governo un verbale di accordo con il quale quest'ultimo si impegna ad adottare con la Legge di Bilancio per il 2017, importanti misure a favore dei pensionati e pensionandi.

L'accordo con il Governo prevede:

  • L'innalzamento del 30% della quattordicesima mensilità, -viene corrisposto al compimento del 64° anno di età,- per tutti i pensionati che percepiscono un reddito mensile individuale entro una volta e mezza il trattamento minimo, ossia pari ad euro 752,83. In secondo luogo viene estesa la platea degli aventi diritto, con l'estensione della stessa quattordicesima anche in favore di coloro che hanno un reddito individuale compreso entro le due volte il trattamento minimo, ossia un reddito pari ad euro 1.003,78 al mese;
  • L'estensione della no tax area anche ai pensionati con meno di 75 anni, al fine di equiparare l'area esente da imposta fra tutti i lavoratori e pensionati. Grazie all'accordo tra Parti Sociali e Governo, l'area esente per i redditi da pensione diventa quindi 8.125 euro;
  • L'Ape, “prestito pensionistico” per la cessazione anticipata dal lavoro, erogabile a coloro con età pari o superiore ai 63 anni che matureranno i requisiti di pensionamento entro 3 anni e 7 mesi, fino al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. L'Ape può essere volontaria, e si può accedere con un'anzianità contributiva di 20 anni e pagando la relativa rata del prestito erogato; forma particolare di Ape volontaria e l'Ape impresa, a cui si accede quando si verificano determinati eventi e i costi del finanziamento per l'anticipo possono essere posti a carico della azienda. Infine abbiamo l'Ape social, che ci si può accedere quando il pensionando versi in particolari condizioni di disagio economico e sociale e i costi sono a carico dello Stato. Inoltre, per rendere più flessibile l'uscita dal mercato del lavoro, è consentito al lavoratore di optare per la Rendita integrativa temporanea anticipata, denominata “RITA”. Tale opportunità consentirà al lavoratore di attingere al montante maturato nel fondo pensione integrativo volontariamente e nella misura scelta per usufruire di una rendita temporanea per il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La RITA sarà agevolata fiscalmente con tassazione inferiore rispetto alle anticipazioni;
  • La facoltà per i cosiddetti “lavoratori precoci”, ossia coloro che abbiano maturato prima del diciannovesimo anno di età almeno 12 mesi di contribuzione anche non continuativa, di andare in pensione con 41 anni di anzianità contributiva;
  • La possibilità di accedere al pensionamento anticipato con la “quota” derivante dalla somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica, per chi ha svolto attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per sette negli ultimi dieci anni e senza il vincolo che l'attiva usurante sia stata svolta nell'anno di raggiungimento del requisito;
  • L'abolizione delle penalizzazioni sulla pensione anticipata a partire dal 1° gennaio 2018;
  • La gratuità del cumulo dei periodi assicurativi, ossia la facoltà di esercitare il cumulo ai sensi della legge 228/12 per raggiungere la pensione di vecchiaia; la pensione anticipata; la pensione di inabilità o la reversibilità.

 

06/12/2016

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