Pensioni, tutti gli importi per il 2020

Pensioni, tutti gli importi per il 2020

L'Inps ha pubblicato i rinnovi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno 2020, confermando a + 1,1% l'indice di rivalutazione definitivo per il 2019, mentre a + 0,4% quello previsionale per l'anno 2020 .
Come abbiamo evidenziato in più occasioni, l'Istituto previdenziale, prima della pubblicazione della legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019) e al fine di emettere in tempo, con la rata di gennaio 2020, i mandati di pagamento delle pensioni con i nuovi importi, ha indicato le percentuali di rivalutazione secondo quanto stabilito dalla precedente legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, c. 260 della L. 145/2018) attribuendo, in particolar modo, il 100% ai trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps e il 97% a quelli tra tre e quattro volte il trattamento minimo.
Successivamente, la legge 160/2019 (art. 1 comma 477) ha introdotto per gli anni 2020-2021 una modifica della disciplina in materia di perequazione automatica estendendo il 100% anche ai trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il trattamento minimo Inps.
Di conseguenza, prossimamente l'ente di previdenza provvederà al conguaglio degli importi effettivamente dovuti per i trattamenti pensionistici che si collocano tra le 3 e le 4 volte il trattamento minimo.
Di seguito riportiamo gli importi dei trattamenti previdenziali ed assistenziali per il 2020 rivalutati.

• Trattamento Minimo INPS pensioni lavoratori dipendenti ed autonomi ed incrementi:
❖ Trattamento minimo = € 515,07 (incremento di € 2,06) corrispondente a € 6.695,91 lordi annui;
❖ Trattamento minimo con incremento di cui all'art. 5, c.5 della L. n. 127/2007 = € 651,51.


• Pensioni superiori al Trattamento Minimo Inps
In base disciplina introdotta dalla art. 1, cc. 477 e 478 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l'adeguamento è riconosciuto per fasce di importo complessivo dei trattamenti pensionistici al lordo di cui il soggetto è titolare ( c.d. cumulo perequativo, di cui all' art. 34 della l. 448/1998) rispettivamente nella misura del:
- 100% per trattamenti pensionistici complessivamente fino a quattro volte il minimo Inps (da € 0 a € 2.052,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino ad € 2.060,26;
- 77% (= 0,308% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il minimo Inps e fino a 5 volte il trattamento minimo (da € 2.052,05 a € 2.565,05). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 2.572,95.
- 52% (= 0,208% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il minimo Inps e fino a 6 volte il trattamento minimo (da € 2.565,06 a € 3.078,07). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 3.084,46;
- 47% (= 0,188% dello 0,4%%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il minimo Inps e fino a 8 volte il trattamento minimo (da € 3.078,08 a € 4.104,08.). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.411,80
- 45% (= 0,180% dello 0,4%) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il minimo Inps e fino a 9 volte il trattamento minimo (da € 4.104,09 a € 4.617,09). Per la norma di salvaguardia la rivalutazione spetta fino a concorrenza del predetto limite maggiorato, ossia, fino a € 4.625,40;
- 40% (= 0,160% dello 0,4%) per i trattamenti superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps (dai € 4.617,10 in su).

• Trattamenti assistenziali
❖ Pensione sociale = € 378,44 (corrispondenti ad un importo annuo di € 4.926,35)
❖ Assegno sociale = € 459,83 (corrispondenti ad un importo annuo di € 5.977,79)
❖ Assegni vitalizi = € 293,60 (corrispondenti ad un importo annuo di € 3.816,80)
❖ Invalidità civile parziale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 4.926,35)
❖ Invalidità civile totale = € 286,81 (con limite di reddito personale di € 16.982,49)
❖ Indennità di accompagnamento = € 520,29.

• Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
Il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell'assegno sociale nonché dell'assegno sostitutivo della pensione di invalidità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato agli incrementi della speranza di vita (art. 18, c. 4 della l. 111/2011).
Dal 1° gennaio 2020, il requisito anagrafico per il diritto all'assegno sociale resta confermato a 67 anni.
Per i titolari di assegno sociale sostitutivo il limite reddituale personale è pari a € 16.982,49 (per gli invalidi totali) o pari a € 4.926,35 (per gli invalidi parziali).
Importo aggiuntivo (art. 70, cc. da 7 a 10, L. 388/2000)
L'importo aggiuntivo è attribuito nella misura massima di € 154,94 ed è riconosciuto in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle sue pensioni, che non superi il limite di € 10.043,87 se il pensionato è solo, oppure, di un reddito IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di € 20.087,73 se il pensionato è coniugato.


• Pensioni con Indennità Integrativa Speciale
L'indicizzazione è calcolata separatamente sull'indennità e sulla pensione.
L'importo della I.I.S. nel 2020 è pari a € 788,77, mentre la tredicesima mensilità è pari a € 768,77.


• Cumulo delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario (tab. F della legge 335/95, art. 1, c. 41)
La legge n. 335/95 stabilisce la riduzione della percentuale di reversibilità in presenza di determinati limiti reddituali del superstite, adeguati a partire dal 2020:
- fino ad € 20.087,73 non è prevista alcuna riduzione;
- oltre i € 20.087,73 e fino a € 26.783,64 è prevista la riduzione del 25%;
- oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 40%;
- oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.

• Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario (tab. G della l. 335/95, art. 1, c. 42)
In presenza di determinati redditi del beneficiario la legge 335/95 prevede la riduzione delle percentuali di invalidità. Dal 2020 sono così adeguati:
- fino a € 26.783,64 non è prevista alcuna riduzione percentuale;
- oltre i € 26.783,64 e fino a € 33.479,55 è prevista la riduzione del 25%;
- oltre i € 33.479,55 è prevista la riduzione del 50%.


• Somma Aggiuntiva, di cui all'art. 1, c. 1 della legge 127/07

❖ I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva (cd. Quattordicesima mensilità), nel 2020 sono rispettivamente di:
1 € 10.043,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 €10.480,66 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 10.589,86, limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
4 € 10.699,06, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.

❖ I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:
1 € 13.391,82 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
2 € 13.727,82,26, limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
3 € 13.811,82 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
4 € 13.895,82 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.

Infine, ricordiamo che nel 2020 l'importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di vecchiaia (cd. Importo soglia di cui all'art. 1, c. 20 della L. 335/95) è di:
- € 551,80 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di contribuzione accreditata e con un'età anagrafica inferiore a 65 anni;
- € 689,75 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contribuzione accreditata e con un'età anagrafica inferiore a 70 anni.
Detti importi sono determinati moltiplicando la percentuale rispettivamente dell' 1,20 (nel primo caso) o dell'1,50 (nel secondo caso) per l'importo mensile dell'Assegno sociale.

 

05/02/2020

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