Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: cos'è e cosa cambia

Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima: cos'è e cosa cambia

Anche quest'anno, dal 1° luglio sarà corrisposta dall'INPS, dall'INPDAP e dall'ENPALS  agli interessati la cosiddetta “quattordicesima” ovvero quella somma aggiuntiva annuale che la Legge 127 del 2007 ha previsto in favore dei pensionati a basso reddito.
La legge n° 232 del 11 dicembre 2016 comma 187  (legge di bilancio per l'anno 2017) ha introdotto importanti novità: ha  allargato la platea dei beneficiari innalzando il limite di reddito  e aumentando gli importi aggiuntivi per chi ne godeva già o ne godrà con i “vecchi” requisiti.

GLI INTERESSATI

La legge 127/2007 ha previsto che i possibili beneficiari di questa somma aggiuntiva siano i titolari di pensioni ex lavoratori dipendenti e ex lavoratori autonomi che abbiano compiuto i 64 anni di età e che non abbiano redditi personali lordi (non si valuta il reddito dell'eventuale coniuge):

- superiori a una volta e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo. Per l'anno 2017, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 501,89 €, la soglia di reddito da non superare è di 9.786, 85 € lordi (€ 501,89 x 13 x 1,5) pari ad un reddito mensile lordo di 752,83 euro (x 13 mensilità).

- superiori a due volte l'importo annuo del trattamento minimo. Per l'anno 2017, in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in 501,89 €, la soglia di reddito da non superare è pari di 13.049,14 € lordi (€.501,89 x 13 x 2) pari ad un reddito mensile di 1.003,78 euro lordo (x 13 mensilità).

GLI AUMENTI

Con l'accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio infatti la somma aggiuntiva sarà incrementata del 30 per cento per i redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo.

I REQUISITI

Per ottenere la quattordicesima occorre essere in possesso di due requisiti: quello anagrafico dei 64 anni e quello reddituale.

Mentre per verificare il requisito anagrafico basterà guardare solo il calendario, più complesso è, invece, il meccanismo per accertare il requisito reddituale che non deve superare gli importi annui lordi rispettivamente di 9.786,85 euro e 13.049,14 euro per il 2017.

Contrariamente a quanto avviene per le maggiorazioni sociali, per attribuire la quattordicesima si tiene conto solo del reddito personale del pensionato e non anche di quello cumulato con l'eventuale coniuge.

Per verificare se si ha o meno diritto a questa somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento e dei redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione separata.

COME FARE PER OTTENERLA

In generale il pensionato non deve fare alcunché per ottenere questo beneficio che, di norma, viene erogato automaticamente in base alle dichiarazioni reddituali (i cosiddetti modelli RED) già acquisiti o da acquisire.

Può verificarsi il caso in cui queste dichiarazioni non siano mai state presentate oppure siano state compilate in modo errato ed allora è necessario presentare una richiesta all'Ente erogatore compilando, ovviamente, il modello RED.

Chi compie i 64 anni nel corso del 2017deve presentare la domanda (modello RED) in data successiva al compimento dell'età, e la "quattordicesima" verrà erogata sulla mensilità di dicembre 2017.

Ricordiamo che la somma aggiuntiva (la cosiddetta “quattordicesima”) non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali. In ogni caso ricordiamo che, in questo caso specifico, la prescrizione è quinquennale ed è quindi possibile chiedere la “quattordicesima” anche per anni precedenti purché nel limite prescrizionale.

24/05/2017

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