Reato di tortura, ora è legge

Reato di tortura, ora è legge

La legge n. 110/2017, pubblicata in G.U. 18 luglio 2017, n. 166, introduce nel Codice Penale gli articoli 613-bis e 613-ter che prevedono il delitto di tortura.

Si tratta della tortura commessa da chiunque ed indipendentemente da uno scopo. La commissione del reato da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio rappresenta una fattispecie aggravata del delitto di tortura.

Il reato di tortura si configura in presenza di una condotta violenta, crudele, o che si sostanzi in minacce gravi che causi sofferenze fisiche o un trauma psichico su una persona privata della libertà personale (perché in custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza) o comunque in situazione di minorata difesa. Deve trattarsi, inoltre, di un fatto commesso con una pluralità di condotte o tale da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. L'art. 613-bis del Codice Penale punisce questo reato con la reclusione da 4 a 10 anni.

L'art. 613 – bis prevede fattispecie aggravate del reato di tortura.

La prima fattispecie aggravata interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; la pena prevista è la reclusione da 5 a 12 anni. La fattispecie non si applica qualora le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.

La seconda fattispecie aggravata consiste nell'aver causato lesioni personali comuni gravi o gravissime.

L'altra fattispecie aggravata riguarda la morte come conseguenza della tortura.

La legge aggiunge al codice penale l'art. 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

L'articolo 2 della legge novella l'art. 191 del Codice di procedura penale aggiungendo l'inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura, ad eccezione delle dichiarazioni utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

La legge, inoltre, vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta sussistano fondati motivi di ritenere che nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura.

Infine, la legge esclude il riconoscimento di ogni forma di immunità per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un Tribunale internazionale e prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.

 

 

 

24/07/2017

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