IMU e TASI, c'è tempo fino al 18 dicembre per pagare la seconda rata

IMU e TASI, c'è tempo fino al 18 dicembre per pagare la seconda rata

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che il termine per il versamento della seconda rata dell'IMU e della TASI per l'anno 2017 scadrà il prossimo 18 dicembre, in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge cade di sabato.


Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base delle delibere approvate dal comune, a condizione che:

1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017. Il Mef precisa che la data di adozione della delibera di determinazione delle aliquote dell'IMU e della TASI, quale risulta dal testo della stessa, è anche riportata – come Data documento – nella tabella che viene visualizzata in esito all'interrogazione relativa a ciascun comune, sul sito www.finanze.it. Nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, il versamento va effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell'anno 2016. Ciò in quanto l'art. 1, c. 169, della L. n. 296/2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l'adozione del bilancio di previsione, che per l'anno 2017 è stato fissato al 31 marzo 2017, le stesse “si intendono prorogate di anno in anno”.
Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000) e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, e l'accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000), che consente all'ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, il Mef precisa che, per l'anno 2017, essendoci il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto alle aliquote vigenti nell'anno 2015, il ricorso alla facoltà di variazione in aumento delle aliquote dell'IMU e della TASI dopo il 31 marzo 2017 ed entro il 31 luglio 2017 è circoscritto al caso in cui il Comune aumenti le aliquote rispetto a quelle vigenti nell'anno 2016 (ma non rispetto a quelle vigenti nell'anno 2015), nonché al caso in cui il Comune, trovandosi in situazione di predissesto ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, abbia disposto l'aumento delle aliquote in deroga al blocco.

2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017. Il Mef, inoltre, evidenzia che la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell'IMU e della TASI risulta – come Data pubblicazione – dalla tabella che viene visualizzata in esito all'interrogazione relativa a ciascun comune, sul sito internet www.finanze.it .
Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell'IMU e della TASI pubblicata per l'anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno 2016, in quanto in materia di IMU e di TASI la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l'anno di riferimento. Tale termine è stabilito per l'IMU dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e per la TASI dall'art. 1, c. 688, della L. n. 147/2013. Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2017 sono contrassegnati da un'apposita nota che ne evidenzia l'inefficacia per l'anno di riferimento.
Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2017 costituisca una conferma rispetto all'anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno quelle da applicare e la delibera sarà contrassegnata da una nota di conferma.
Devono, inoltre, essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2017, le delibere adottate dai Comuni in dissesto finanziario, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000), e quelle adottate nell'esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.
Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2017 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota “errata corrige”, a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.

3) l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell'anno 2015. Inoltre, il Mef precisa che, nell'ambito dell'interrogazione relativa a ciascun comune, è possibile confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 attraverso la consultazione dei testi delle relative delibere.
Qualora la delibera pubblicata per l'anno 2017 stabilisca un aumento delle aliquote dell'IMU o della TASI rispetto all'anno 2015, tale aumento è inefficace ai sensi del art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, con la conseguenza che il versamento deve essere effettuato sulla base dell'aliquota deliberata nell'anno 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto all'anno 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per l'anno 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell'aliquota applicabile nell'anno 2015. Per espressa previsione del citato c. 26, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto (art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000) e il predissesto (art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 /2000).
Il Mef precisa anche che, ai sensi del c. 28 dello stesso art. 1 della L. n. 208/2015, qualora nell'anno 2015 fosse stata prevista dal comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell'anno 2017 solo se espressamente confermata nell'anno 2016.

12/12/2017

Condividi l'articolo su: