In riferimento al suo quesito, informiamo ai sensi dell’art. 4 della L. 53/2000, che i lavoratori dipendenti possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore ai 2 anni. Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di lavoro. Il congedo non è calcolato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Tuttavia, in base alla norma sopra citata, i lavoratori dipendenti hanno la facoltà di riscattare a titolo oneroso tali periodi.
La fruizione del periodo di aspettativa per motivi familiari deve risultare da documentazione di data certa, risalenti alla data di fruizione del congedo, come ad es.: libri paga, libretto di lavoro, libri matricola, dichiarazioni e autorizzazioni rilasciate dal datore di lavoro.