Quattordicesima 2020, in pagamento dal 1 luglio. Ecco i requisiti richiesti

Quattordicesima 2020, in pagamento dal 1 luglio. Ecco i requisiti richiesti

Dal 1 luglio sarà corrisposta la cosiddetta “quattordicesima” mensilità, vale a dire quella somma aggiuntiva annuale in favore dei pensionati a basso reddito, prevista dall'art. 5 commi da 1 a 4 della legge 127/2007.

Come sappiamo per accedere alla prestazione è richiesta la maturazione di determinati requisiti anagrafici e contributivi.

Il requisito anagrafico del 64° anno di età deve essere perfezionato entro la data del 31 dicembre in cui viene percepita la prestazione.

Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all'anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

  • pensione con decorrenza nell'anno interessato successiva al 31° gennaio;
  • compimento del requisito anagrafico nel corso dell'anno; il beneficio spetta in tal caso anche per il mese di raggiungimento dell'età.

Contestualmente, in riferimento ai requisiti contributivi, è precisato che per la corresponsione dell'aumento viene considerata tutta la contribuzione accreditata in favore del titolare della pensione.

Viceversa, per le pensioni in totalizzazione e cumulo viene presa in esame la sola contribuzione degli Enti pubblici (INPS-ENPALS-INPDAP-IPOST-INPGI), mentre viene esclusa quella relativa agli Enti privatizzati.

Sempre ai fini della sussistenza del diritto è necessario che vengano rispettati determinati parametri reddituali, che sono accertati anno per anno.

A tal punto è necessario distinguere il caso in cui la somma aggiuntiva viene liquidata in prima concessione, o se si tratti di conferimento del beneficio successivo al primo.

Per l'anno 2020 nel caso di prima concessione, saranno presi in considerazione tutti i redditi posseduti dal soggetto nell'anno 2020.

Nel caso di concessione successiva alla prima saranno rilevati:

  • i redditi per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
  • i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2019, ovvero, per le prime concessioni, nell'anno 2020.

In caso di mancanza di dati relativi agli anni 2019/2020, in riferimento ai redditi diversi, vengono utilizzati le informazioni dei proventi degli anni precedenti, risalendo fino al 2016.

Qualora non possano essere reperibili dati certi su tale tipologia di redditi entro l'arco temporale sopra indicato, la somma aggiuntiva non sarà erogata.

Tuttavia, la quattordicesima mensilità sarà comunque erogata in via provvisoria con la mensilità di luglio 2020, e successivamente l'Istituto di Previdenza si riserverà il diritto/dovere di procedere all'accertamento sulla esistenza o meno del diritto al riconoscimento del beneficio, sulla base delle dichiarazioni dei redditi a consuntivo.

Laddove il pensionato percepisce un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo (515,07 euro per il 2020), considerando la contribuzione versata (l'anzianità contributiva minima richiesta per accedere alla prestazione sono i 15 anni) e fino a un reddito annuo pari a 10.680,87 euro, il beneficio è riconosciuto nella misura di 437,00 euro, 546,00 euro e 655,00 euro. Mentre se il pensionato percepisce un reddito complessivo compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo annuo e fino a 13.895,82 euro, la prestazione è corrisposta nella misura di 336,00 euro, 420,00 euro e 504,00 euro.

La prestazione è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio per chi matura i 64 anni entro il 31 luglio 2020.

Inoltre, la somma aggiuntiva non viene erogata per:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • pensioni della ex SPORTASS.

Nell'eventualità in cui nei confronti del beneficiario del trattamento diretto a sostegno del reddito pensionistico, sia in atto una procedura di recupero, per importi di quattordicesima erogati in anni precedenti, ma non dovuti, questi saranno trattenuti in tutto o in parte sulla somma aggiuntiva liquidata nel 2020.

Anche per quanto riguarda il Comparto pubblico la prestazione assistenziale in oggetto viene erogato d'ufficio sulla mensilità di luglio 2020, rispettando tutti i requisiti contributivi e reddituali, purché i potenziali percettori maturino i 64 anni di età entro la data del 30 giugno 2020.

I redditi presi in considerazione per la concessione del beneficio, sempre per la gestione pubblica, sono quelli inoltrati dall'eventuale beneficiario alle Strutture Inps territoriali entro l'11 maggio 2020.

In caso di mancanza di dati relativi agli anni 2019/2020, in riferimento ai redditi diversi, vengono utilizzati le informazioni dei proventi dell'anno 2016 (ultima campagna reddituale).

In assenza di dati reddituali, le relative posizioni non saranno elaborate dalla Direzione centrale Inps, ma dovranno essere gestite dalle Sedi territoriali.

Può verificarsi tanto per la Gestione Pubblica quanto per quella privata che l'erogazione della quattordicesima mensilità venga accantonata, in quanto i titolari di pensioni risultino non reperibili, come ad esempio quei soggetti che hanno un pagamento localizzato all'estero tramite Citibank.

Tale condizione di irreperibilità potrà essere sanata seguendo le istruzioni contenute nei messaggi Inps n. 2702/2018 e n. 4567/2018.

Infine, è precisato che, per chi maturi il requisito anagrafico a partire dal 1 agosto 2020, per i dipendenti del settore privato, o da 1° luglio 2020, in caso di lavoratori del comparto pubblico, nel rispetto di tutti i requisiti e condizioni reddituali, la prestazione sarà erogata con la mensilità di dicembre 2020.

Gli utenti che non hanno percepito la somma aggiuntiva, ma che ritengono di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge potranno presentare apposita domanda di ricostituzione della pensione tramite il nostro Patronato Inas-Cisl.

02/07/2020

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