Superbonus, detrazioni al 110% delle spese per interventi sugli edifici atti all'efficienza energetica

Superbonus, detrazioni al 110% delle spese per interventi sugli edifici atti all'efficienza energetica

Il Decreto Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi sugli edifici atti all'efficienza energetica.

Questa detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione deve essere documentata da chi ha sostenuto le spese dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due).

Non possono usufruire di tali benefici gli interventi effettuati su unità immobiliari accatastate come signorili, ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Sulla materia è intervenuto anche il cosiddetto “decreto agosto”, ora legge 126/2020.

Agli interventi veri e propri si aggiungono anche le cosiddette spese legate alle tipologie trainanti, a condizione però, che siano interventi eseguiti congiuntamente. La detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Per le spese sostenute negli anni 2020/2021 è consentita la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in maniera di edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sottoforma di sconto dai fornitori di bene o servizi (“sconto in fattura”) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Successivamente a queste due leggi, sono stati pubblicati in gazzette ufficiali 2 decreti del MISE.

Il primo decreto definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni eco-bonus, bonus facciate e super-bonus al 110%. Sono specificati i requisiti tecnici nonché i costi massimali per singola tipologia d'interventi e i soggetti ammessi alla detrazione.

Il secondo decreto disciplina la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea, e le verifiche ai fini dell'accesso al beneficio della detrazione diretta, alla cessione o allo sconto.

In particolare, quest'ultimo decreto ministeriale presenta una serie di allegati che definiscono: i requisiti da indicare nell'asseverazione degli interventi che accedono alle detrazioni fiscali; la sintesi degli interventi ammessi, la detrazione massima o l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione; la scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati estratti dagli APE o AQE; i valori di trasmittanza massima consentiti per l'accesso alle detrazioni negli interventi d'isolamento termico; le prestazioni minime che le pompe di calore devono soddisfare, i requisiti degli impianti a biomassa, i collettori solari; i massimali specifici.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà ed effettivamente rimborsato al condominio. Le spese, indipendentemente dagli inizi dei lavori, devono far riferimento alla data dell'effettivo pagamento e alla data di ultimazione della prestazione. L'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Interventi trainanti: interventi d'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici (cosiddetto cappotto termico), compresi quelli unifamiliari.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
50.000€ per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di accesso autonomo all'esterno;
40.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio composto da 2 a 8 unità immobiliari;
30.000€ moltiplicati per il numero delle unità immobiliari per l'edificio composto da più di 8 unità immobiliari.

· Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitarie sulle parti comuni degli edifici o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di 1 o più accessi all'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari.
· Impianti di microcogenerazione
· Impianti a collettori solarti
· Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico

L'Agenzia delle Entrate specifica che gli importi di spesa ammessi al super bonus sono pari a:
- 96.000€ nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;
- 96.000€ nel caso di acquisto di case antisismiche;
- 96.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni in condominio.
Si tratta di interventi e agevolazioni su unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1-2-3.

Dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi suddetti in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione di questi premi relativamente ad unità immobiliare ad uso abitativo spetta nella misura del 90%.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione per i premi assicurativi non può essere ceduta.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché del visto di conformità. Anche le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali, i ponteggi, lo smaltimento dei materiali sono detraibili.

Gli interventi di efficientamento energetico trainanti devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di assicurazione della responsabilità civile.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale sono: i condomini, le persone fisiche, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale) e le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio del lavoro o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. I soggetti beneficiari devono possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso o superficie) o altrimenti detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato.

Il superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta, come nel caso di coloro che rientrano nella così detta “no tax area” o dei soggetti che aderiscono al regime forfettario.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell'Agenzia delle Entrate o dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica.

22/10/2020

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