Cartelle esattoriali e pignoramenti, stop fino al 31 dicembre 2020

Cartelle esattoriali e pignoramenti, stop fino al 31 dicembre 2020

Il Dl n. 129/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre, recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", ha previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto", lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata.

Inoltre, viene prorogata l'agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.

Di seguito un riepilogo delle misure aggiornate con i nuovi termini definiti nel Dl. n. 129/2020.

 

Sospensione pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Il Dl. n. 129/2020 estende l'arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel "Decreto Cura Italia" (Dl. n. 18/2020) e nei successivi "Decreto Rilancio" (Dl. n. 34/2020) e "Decreto Agosto" (Dl. n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Pertanto, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa", allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021.

 

Sospensione notifiche e pignoramenti
È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (19 maggio), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione). Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1 gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla copertura del debito).

 

Rateizzazioni
Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste. Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal Dl. n. 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

 

Crediti PA
Rimarranno sospese dall'8 marzo fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato l'atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

 

"Rottamazione-ter" e "Saldo e Stralcio"
Il Dl. n. 129/2020 non è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", già oggetto di modifica normativa con il Dl. n. 34/2020 ("Decreto Rilancio"). Resta pertanto confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'art. 3, c. 14-bis, del Dl. n. 119/2018) entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

26/10/2020

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