Invalidità civile: assenza alla visita di revisione. Le istruzioni dell’INPS

Invalidità civile: assenza alla visita di revisione. Le istruzioni dell’INPS

Gli invalidi civili dovranno rispettare regole stringenti in merito alle visite di controllo

Sospensione immediata della prestazione in caso di assenza ad una visita di revisione. L'interessato ha 90 giorni di tempo per dare un'idonea giustificazione. L'INPS, con il messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, fornisce tutte le istruzioni in base alla nuova procedura adottata dal 7 maggio in poi.

Gli invalidi civili dovranno rispettare regole stringenti in merito alle visite di controllo

In materia di invalidità, è intervenuto nuovamente l’Inps con il Messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021, fornendo ulteriori istruzioni operative sulla semplificazione delle attività di gestione amministrative e sanitarie degli assenti a visita di revisione.

Il c. 6 bis art. 25 del Dl. 90/2014, convertito in L. 114/2014, regola l’accertamento di revisione sanitario in ambito di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, disponendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.

Le nuove indicazioni

Le nuove indicazioni procedimentali si sono rese necessarie per rendere ancora più celere, semplice e snella la procedura da parte dell’Istituto e farla risultare maggiormente coerente con la normativa vigente.

È precisato che l’interessato avrà informazione della chiamata a visita mediante mezzo postale.

Tuttavia, informa l’Inps, a partire dalla data del 6 maggio 2021, la sospensione della prestazione avverrà dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto non si sia presentato nel giorno indicato nella convocazione per sottoporsi al controllo medico.

A prescindere dall’esito della comunicazione, l’assenza a visita di revisione provocherà automaticamente la sospensione cautelativa del trattamento economico, senza che si renda necessario un intervento della Struttura Inps territorialmente competente.

La sospensione sarà esecutiva anche nei confronti di quelle posizioni di revisione inserite manualmente.

Di conseguenza, la prestazione economica non sarà più erogata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è prodotta la sospensione.

In caso di assenza a visita di revisione, l’interessato riceverà un’informativa dell’avvenuta sospensione del beneficio con l’invito a trasmettere, entro novanta giorni, alla struttura Inps di riferimento idonea giustificazione per la mancata presenza.

Qualora la documentazione sanitaria e/o amministrativa prodotta dal cittadino sia ritenuta fondata ed esaustiva, il procedimento di revisione sanitario sarà aggiornato dando notizia sulla nuova data di visita medica. Nel caso in cui l’utente risulti assente anche alla seconda convocazione, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Allo stesso modo, nell’eventualità che non venga prodotta alcuna prova per giustificare l’assenza a visita nel termine perentorio dei novanta giorni, o la documentazione prodotta non sia idonea a giustificare l’assenza, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione.

Il provvedimento contenente l’atto di revoca sarà ufficializzato al soggetto interessato con un secondo avviso.                                                              

 In sintesi, la revoca dell’assegno di invalidità interverrà nelle seguenti ipotesi:

  • mancato invio della giustificazione dell’assenza nella scadenza dei 90 giorni;
  • valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’INPS;
  • assenza anche alla seconda convocazione.

 

 

10/05/2021

Condividi l'articolo su: