Pillole di Diritto: gli animali d'affezione, le norme per difendere i nostri amici a quattro zampe

Pillole di Diritto: gli animali d'affezione, le norme per difendere i nostri amici a quattro zampe

Gli animali di affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti dall’art.1, comma 2, del DPCM del 28/02/2003

"La grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali". Gandhi

Le dinamiche sociali hanno dimostrato, nel corso del tempo, che molti di noi traggono dalla convivenza con l’animale domestico, o con quello d’affezione, un momento fondamentale di costruzione e realizzazione della propria personalità.

Ma c'è tanto di più, oltre la tenerezza e l'amore incondizionato delle "code felici" che colorano la vita di chi decide di provare quel sentimento "puro" che un animale fa provare.

Boris Levinson, pscicologo americano che scoprì i benefici terapeutici della terapia assistita da animali, diceva, infatti, che un animale da compagnia è in grado di offrire un amore senza confini".

Pillole di diritto che all'occorrenza potrebbero servire per difendere i nostri amati amici a quattro zampe.

Quali sono gli animali di affezione

Gli animali di affezione o da compagnia sono giuridicamente definiti dall’art.1, comma 2, del DPCM del 28/02/2003 che recita: “Si intende per animale da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”

L’anagrafe: la banca dati del Ministero della Salute

Per questi animali è prevista l’anagrafe, che è un registro tenuto dall’amministrazione di un qualunque Ente, ai fini di riportare i mutamenti demografici dovuti a cause naturali e al quale tutti i proprietari di un animale da compagnia sono tenuti ad iscriversi per assicurare la rintracciabilità propria e dell’animale stesso, in caso di smarrimento o danno causato a terzi.

L’anagrafe degli animali d’affezione è stata istituita con la legge n. 281 del 14 agosto 1991, e rappresenta il Registro Nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia.

Identificazione e registrazione

È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani nell’Anagrafe canina di residenza o della ASL. L'iscrizione di gatti e furetti nelle anagrafi regionali è invece su base volontaria.

L'identificazione con microchip di cani, gatti e furetti è inoltre obbligatoria per poter acquisire il passaporto europeo, per recarsi all’estero.

Le vaccinazioni

In relazione alle vaccinazioni degli animali d’affezione, la legge italiana, in coerenza con l’allegato 3 del Regolamento UE 576/2013, prevede che sia obbligatorio vaccinare il proprio cane contro la rabbia. Le vaccinazioni annuali o periodiche nei confronti di cimurro, parvovirosi e adenovirosi non sono obbligatorie ma consigliate per la gravità delle malattie e possono colpire il cane.

Norme a tutela degli animali d’affezione

MALTRATTAMENTO E UCCISIONE DI UN ANIMALE

Ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice Penale: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.”

NORME SPECIFICHE

Art. 544 bis c.p. (“Uccisione di animali”): “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni” (la sanzione, originariamente compresa tra i tre ed i diciotto mesi di reclusione, è stata inasprita dalla L. 201/2010).

La condotta incriminata può essere di tipo commissivo o omissivo, potendo consistere anche in un non facere (ad esempio, non alimentare il proprio animale lasciandolo morire di inedia). L’uccisione non è punita in ogni caso, ma solo se non necessaria o “crudele”: il reato sussiste quindi anche se l’uccisione, seppur giustificata (ad es., a scopo alimentare), è stata effettuata in maniera efferata.

Non è giustificata la sofferenza dell’animale quando si tratti soltanto della convenienza e della opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale, che possono trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati, e quindi privi di ogni forma di violenza e accanimento.

IL DANNO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: Veterinario, dog sitter

Il soggetto resosi responsabile della morte di un animale è tenuto anzitutto, al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel valore venale dello stesso e nelle eventuali spese medico veterinarie documentalmente provate.

Ove il decesso dell’animale debba ascriversi al comportamento del veterinario, ovvero del custode, ci si troverà in presenza di responsabilità contrattuale.

È possibile, inoltre, che la morte dell’animale sia dovuta alla responsabilità del soggetto tenuto contrattualmente ad esercitarne la custodia; ovvero si può ascrivere ad esempio al dog sitter la violazione dell’articolo 1768, comma, c.c., per non aver usato, nella custodia, la diligenza del buon padre di famiglia.

RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER L’UCCISIONE DELL’ANIMALE DA AFFEZIONE

Il “sentimento per gli animali” ha portato ad una evoluzione della legislazione che si è riverberata anche sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, per il caso dell’uccisone dell’animale da affezione.

Ed infatti, molteplici sentenze hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale per la morte di un animale di affezione investito o azzannato da altro animale.

In particolare, è stato riconosciuto che il legame affettivo con il proprio animale domestico sia espressione delle attività realizzatrici della persona ed esplicazione della propria personalità, in quanto tale costituzionalmente rilevante ex art. 2 della Costituzione.

ANIMALI IN CONDOMINIO

La legge 11 dicembre 2012, n. 220, tra le altre cose, ha inserito in calce all’art. 1138 cod. civ. il comma che dispone: “Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.

In allegato gli approfondimenti: le norme nazionali ed europee a tutela degli animali e un escursus di giurispudenza in argomento.

 

24/03/2022

Condividi l'articolo su: