Sisma 2016-2017, ripresa del versamento delle ritenute erariali sospese

Sisma 2016-2017, ripresa del versamento delle ritenute erariali sospese

In seguito alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, l'Inps ha fornito nuove indicazioni in riferimento alla ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017, nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo

La ripresa di tali ritenute fiscali, originariamente fissata a partire dal 31 maggio 2018, era stata prorogata al 16 gennaio 2019. I versamenti potevano essere effettuati in un numero massimo di rate pari a 24, successivamente esteso a 60.

Al fine di rendere sempre più stabili e durevoli le agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma, il comma 991 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ha modificato la normativa in oggetto, prevedendo che i contribuenti che hanno chiesto la sospensione dei versamenti delle ritenute fiscali, possono versare tali tributi entro la data del 1 giugno 2019, senza l'imposizione di interessi e sanzioni.

Sempre entro tale data, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i contribuenti potranno decidere di versare ratealmente gli importi dovuti fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Su richiesta del lavoratore dipendente, subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta, in tal caso l'Inps, a seguito della richiesta di rateizzazione, opererà in qualità di sostituto di imposta, effettuando la trattenuta relativa alle imposte sospese e dovute dall'interessato e conseguentemente corrisponderà la somma di denaro detratta nelle casse dello Stato per conto del soggetto richiedente.

Il messaggio Inps illustra poi criteri e modalità operative relative alla presentazione dell'istanza, la quale dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019 al fine di poter usufruire della rateizzazione nella misura massima di 120 rate a decorrere dal prossimo mese di giugno.

La persona interessata può presentare la domanda relativa avvalendosi del supporto diretto del Caf-Cisl, in quanto soggetto abilitato ad entrare nel sistema informatico dell'Ente di Previdenza per offrire tutta l'assistenza necessaria per la presentazione della relativa istanza ed affiancare il richiedente in tutta la procedura prevista.

Qualora l'istanza di ripresa dei versamenti sia presentata in una data successiva a quella del 31 maggio 2019, il numero delle rate sarà riadattato in misura coincidente con il numero dei mesi di ritardo maturati, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l'istanza rimane di esclusiva competenza dell'interessato.

In caso di accoglimento dell'istanza, le trattenute su pensione verranno applicate a decorrere dal mese di giugno 2019, mentre in caso di ritardo nella presentazione della richiesta, dal mese di successivo a quello della presentazione dell'istanza di rateizzazione.

Inoltre, l'Inps precisa che, in caso di decesso del pensionato richiedente, il recupero delle ritenute viene interrotto e contestualmente comunicherà agli eredi del de cuius l'importo residuo da versare autonomamente, ai quali è preclusa la facoltà di richiedere all'Inps la rateizzazione delle ritenute fiscali.

Viene precisato, infine, che è esclusa la rateizzazione su pensioni di reversibilità, pensioni indirette per ritenute sospese a favore di soggetto successivamente deceduto, sono altresì sottratte dalla disciplina della rateizzazione delle trattenute anche le prestazioni aventi natura esclusivamente assistenziale.

13/05/2019

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