Quota 102, requisiti e modalità

Quota 102, requisiti e modalità

Buonasera, vi contatto per avere delle delucidazioni sulla nuova forma di pensione anticipata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, cd. Quota 102, entrata in sostituzione di Quota 100...

Buonasera, vi contatto per avere delle delucidazioni sulla nuova forma di pensione anticipata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, cd. Quota 102, entrata in sostituzione di Quota 100.

Il mio quesito è rivolto a conoscere la possibilità di accedere a tale forma di pensionamento anticipato. Lavoro come impiegato presso un’azienda privata dal 1984 -rapporto di lavoro mai interrotto-, dal documento ECOCERT si evince che ho maturato circa 38 anni di contributi, mentre perfezionerò il requisito anagrafico dei 64 anni in data 30 settembre 2022.

Qualora, potessi collocarmi a riposo tramite Quota 102, posso sapere i tempi di decorrenza del trattamento pensionistico, se vi sono delle penalizzazioni su di esso e se possibile cumulare la prestazione previdenziale con il reddito da lavoro? Grazie per la cortese attenzione.

In riferimento al suo quesito, possiamo informarla che possono accedere a pensione Quota 102 tutti coloro che abbiano perfezionati alla data del 31 dicembre 2022, i requisiti anagrafici (64 anni) e contributivi (38 anni).

Partendo da tali presupposti e collegandoli ai dati da Lei forniti, la risposta al suo quesito potrebbe essere positiva, in quanto sembrerebbe poter maturare i requisiti richiesti dalla norma, per collocarsi a riposo tramite lo strumento della pensione Quota 102, entro il termine stabilito.

È bene ricordare che, i requisiti di età e contribuzione non sono soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita e che il diritto potrà essere esercitato anche in data successiva a quella indicata per il perfezionamento dei requisiti.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico, questo decorre solo dopo che sia trascorso il termine della finestra mobile pari a 3 mesi (per i dipendenti del settore privato).

In riferimento ad eventuali penalizzazioni, possiamo confermare che su tale tipo di prestazione previdenziale non vengono applicate alcun tipo di restrizioni, semplicemente l’assegno sarà calcolato sul numero degli anni di anzianità contributiva effettivamente maturati.

Inoltre, vengono estese al nuovo istituto le disposizioni attualmente dettate per Quota 100, con riferimento alla:

  • facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
  • non cumulabilità, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Ad ogni buon fine, la invitiamo a recarsi presso il nostro Patronato INAS CISL della sua città, con la relativa documentazione, per ottenere tutta l’assistenza necessaria diretta ad accertare con esattezza l’eventuale nascita del diritto a pensione Quota 102, dopodiché essere supportato nella presentazione della possibile domanda di pensione e conoscere la prima data di decorrenza del suo futuro trattamento pensionistico.    

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