Covid-19, tutte le novità dell'ultimo decreto

Covid-19, tutte le novità dell'ultimo decreto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 222 il DPCM 7 settembre 2020, che proroga le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel DPCM 7 agosto 2020.

Le disposizioni del DPCM 7 settembre 2020 si applicano dalla data dell'8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

Sono confermate le misure per contrastare la diffusione del virus che riguardano l'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a questo obbligo i bambini al di sotto di sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

L'obbligo riguarda anche il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'igiene costante ed accurata delle mani.

I soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il medico curante.

L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di almeno un metro.

Il nuovo DPCM conferma le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020. Quest'ultima stabilisce l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, dalle ore 18.00 alle ore 06.00, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Rimangono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati, destinati all'intrattenimento. Le Regioni possono introdurre ulteriori misure in termini più restrittivi.

Dal 1° settembre sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico, secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi, nonché tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le Regioni e le Provincie autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, potranno stabilire una diversa data di ripresa dell'attività, nonché un diverso numero massimo di partecipanti, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Tra le misure previste ricordiamo l'accesso ai luoghi di culto secondo le misure organizzative che evitino gli assembramenti di persone nonché lo svolgimento delle funzioni religiose nel rispetto dei Protocolli sottoscritti dal Governo con le Confessioni.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei, Istituti e degli altri luoghi della cultura e del paesaggio è consentita in modalità di fruizione contingentata o comunque tale da evitare assembramenti di persone, consentendo che i visitatori rispettino tra loro la distanza di almeno un metro.

Le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali è consentita a condizione che le Regioni e le Provincie autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e le attività degli stabilimenti balneari sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori ed abbiano individuato i protocolli o le linee guida applicabili.

Il Decreto prevede, inoltre divieti di ingresso ed obbligo di quarantena per chi arriva dai Paesi più a rischio. Per coloro che nei 14 giorni precedenti sono stati in Croazia, Grecia, Spagna e Malta e vogliono rientrare in Italia si conferma l'obbligo, introdotto lo scorso 12 agosto, di sottoporsi a tampone. In alternativa si può entrare in Italia solo con un test negativo che abbia meno di 72 ore. Oppure bisogna fare, entro 48 ore dall'arrivo, un tampone in aeroporto, in porto o alla frontiera; la terza possibilità è di sottoporsi al tampone presso le Asl o nei drive-in disponibili sul territorio restando, fino a quel momento, in isolamento fiduciario.

Il decreto del 7 settembre prevede che, per gli ingressi nel territorio nazionale dall'estero, gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui al decreto 7 agosto non si applicano agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato al controllo, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre prevede che, sempre a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati nel decreto del 7 agosto nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria e sull'isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero, non si applicano al personale della Polizia di Stato.

Rispetto al precedente decreto è stata prevista la possibilità, per chi si trova all'estero, di tornare in Italia per ricongiungersi con la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente.

Il nuovo decreto, inoltre, apporta delle modifiche al precedente per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, che dovranno continuare a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021. Le attività didattiche e curriculari presso le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica dovranno svolgersi anche nel rispetto del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19, di cui all'allegato 22 del nuovo decreto.

Per i mezzi di trasporto pubblici, resta in vigore il limite di capienza fissata all'80% dei posti, anche per i viaggiatori in piedi. Per quanto riguarda invece gli scuolabus, si potrà viaggiare a piena capienza purché i ragazzi non restino a bordo più di 15 minuti.

Resta in vigore il divieto di presenza di pubblico agli eventi sportivi.

09/09/2020

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