Raccolta giurisprudenziale, le ultime sentenze

Raccolta giurisprudenziale, le ultime sentenze

Pubblichiamo una rassegna ragionata di sentenze di maggiore interesse per la vita quotidiana.

FAMIGLIA E DIRITTI DELLA PERSONA

ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (ART. 9, COMMI 2 SS, L. n. 898/1970) – DECORRENZA DEL DIRITTO A RICEVERE IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO – MESE SUCCESSIVO A QUELLO DEL DECESSO DELL'EX CONIUGE
Il diritto del coniuge divorziato a ricevere il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge (Cass. Civ., sez. Lav., 27 settembre 2013, n. 22259).
Trib. Brescia, sez. III, sentenza 5 aprile 2018

ATTRIBUZIONE DI QUOTA DI PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (ART. 9, COMMI 2 SS, L. N.898/70) – CONCORSO DELL'EX CONIUGE E DEL CONIUGE SUPERSTITE – DETERMINAZIONE DELLE QUOTE – CRITERI – DURATA DEL MATRIMONIO
La ripartizione del trattamento di reversibilità fra ex coniuge superstite va fatta tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo con discrezionalità, fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (cfr. Cass. Civ. sez I, 21 giungo 2012, n. 10391)
Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 29 novembre 2018

EX CONIUGI – EX MOGLIE E MOGLI SUPERSITITE: A CHI VA LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ?
La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell'eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l'uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità. Ulteriori criteri sono stati identificati nell'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto.
Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. VI, Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5268.

 

CANI CHE INSEGUONO GATTI E CADUTE RONVINOSE: RESPONABILITÀ ED ONERI PROBATORI
In tema di danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.) l'attore è tenuto a provare il fatto, le conseguenze dannose e la sussistenza del nesso di causalità tra il danno subito ed il fatto, mentre il convenuto può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, ossia quell'evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale.
Sentenza del Tribunale di Milano n. 1536/2020 del 18 febbraio 2020

 

UN VOLO CANCELLATO E L'ALTRO IN RITARDO: Sì DELLA CGUE AL RISARCIMETO MULTIPLO
Un passeggero aereo che ha ricevuto una compensazione pecuniaria per la cancellazione di un volo e ha accettato di imbarcarsi su un altro volo ha anche diritto a una compensazione pecuniaria per il ritardo di questo volo alternativo. Lo ha precisato la Corte UE, con la sentenza Finnair del 12 marzo 2020, con riferimento a una controversia tra la compagnia aerea Finnair Oyj e otto passeggeri aerei che le hanno chiesto una compensazione pecuniaria per il ritardo del volo alternativo, successivo, proposto da quest'ultima.

IMPUGNAZIONE TESTAMENTO

GIUDIZIO DI FALSO, INTRODOTTO IN VIA PRINCIPALE, AVENTE AD OGGETTO UN TESTAMENTO PUBBLICO – CUMULABILITÀ CON DOMANDE ULTERIORI
L'impugnazione di un testamento pubblico mediante querela di falso deve rimanere l'unico oggetto del processo, in forza del principio di esclusività del giudizio di falso introdotto in via principale, il quale, in ragione delle sue peculiarità, ha per oggetto un fatto, e non un diritto; mira ad un accertamento che spiega i suoi effetti erga omnes e non già nei soli riguardi della controparte, non tollera la proposizione di altre domande anche se dipendenti, nell'esito, dalla prima (Cass. Civ., sez.I, 5 giugno 2006, n. 13190). Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 14 giugno 2018

DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL'AUTENTICITÀ DI TESTAMENTO OLOGRAFO
Ai sensi degli artt. 2697, co. 1 e 606, co. 1, c.c., la parte che popone domanda di accertamento negativo dell'autenticità del testamento olografo è gravata del relativo onere probatorio (Cass. Civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307). Ne discende che, ove venga disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, stante la contemporanea ed uguale validità delle opposte posizioni del consulente tecnico d'ufficio e del consulente tecnico di parte attrice, si versi in una situazione di dubbia autenticità del testamento olografo, la domanda attorea, in assenza di allegazioni in fatto che possano costituire anche solo un indizio della falsità del testamento, deve essere respinta, non potendo la prova della falsità raggiungersi pretendendo la reiterazione della consulenza tecnica, sino a che essa si concluda con un risultato a sé vantaggioso.
Trib. Brescia, sez. III civ., sentenza 13 settembre 2018

TESTAMENTO ANNULLATO PER MANCANZA DI DATA: GLI EFFETTI
La data rappresenta un elemento essenziale del testamento olografo e deve comprendere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno. L'eventuale carenza comporta l'annullamento del testamento olografo con effetti retroattivi. L'annullamento travolge l'accettazione del chiamato ex asse in base al testamento, determinando ab origine la delazione in favore del successibile ex lege, mentre nei confronti dei terzi si applica la regola di cui all'art. 534 c.c., in base alla quale restano salvi i diritti acquistati a titolo oneroso, dall'erede apparente, da parte di terzi che provino di avere contratto in buona fede, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 21 maggio 2020, n. 9364.

 

L'INCREMENTO DELLA PENSIONE D'INABILITÀ PER GLI INVALIDI CIVILI TOTALI SPETTA SIN DALL'ETÀ DI 18 ANNI
In tema di pensione di invalidità civile, è costituzionalmente illegittimo l'art. 38, comma 4 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi siano concessi "ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni" anziché "ai soggetti di età superiore a diciotto anni". L'importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, oggi pari a 286,81 euro, è, infatti, manifestamente insufficiente ad assicurare agli interessati il "minimo vitale" e non rispetta il limite invalicabile del nucleo essenziale del "diritto al mantenimento", garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro dall'art. 38, comma 1 Cost. Peraltro, il soggetto totalmente invalido di età inferiore ai 60 anni si trova in una situazione di inabilità lavorativa che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento dei 60 anni, atteso che, di fatto, le minorazioni fisio-psichiche che determinano un'invalidità totale non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i 18 e i 59 anni, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento. La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall'estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l'articolo 81 Cost. poichè sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. La Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. La Corte ha concluso che resta, comunque, ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 152/2020, Pubblicazione in G.U. 22/07/2020 Norme impugnate art. 12, c 1° l. n. 118/71; art. 38, c. 4°, l. n. 448/01

14/09/2020

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