Novità sul cedolino della pensione di agosto 2021 e scadenze

Novità sul cedolino della pensione di agosto 2021 e scadenze

Un mese importante per visualizzare gli eventuali rimborsi (il conguaglio potrebbe al contrario produrre una trattenuta in alcuni casi) relativi alla Dichiarazione 730. La variazione non sarà dunque per tutti. L’aumento in busta paga dipenderà dal conguaglio previsto per il pensionato. Ma, attenzione, i tempi di visualizzazione del maggiore importo dipenderanno anche dalla data di presentazione del 730.

Possibili casi di sospensione, da parte dell’Inps, delle prestazioni collegate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali, 2017 e 2018.

L’Istituto, infatti, ad agosto e settembre applicherà una trattenuta di circa 14 euro per le pensioni integrate al minimo, o, per quelle di importo superiore, una trattenuta pari al 10% della pensione, su quei trattamenti pensionistici che siano, in tutto o in parte, collegati al reddito (ad es., integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) e per i quali i titolari, nonostante i solleciti, non abbiano ancora fornito i dati reddituali relativi al 2017 e al 2018.

Ai pensionati interessati, informa l’Istituto, è stata inviata una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2021 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativa al 2017 e/o al 2018.

Nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, l’Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per gli anni di riferimento e al recupero dell’indebito calcolato.

Invitiamo gli interessati a rivolgersi al CAF-CISL, previa lettera di sollecito, per la regolarizzazione della propria posizione reddituale relativa agli anni 2017-2018, al fine di evitare la revoca definitiva della prestazione in godimento.

  • Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2020 e tassazione 2021

Con riferimento alle trattenute fiscali, sul rateo di pensione di agosto, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2020. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Continua a essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021, avviata a marzo, che proseguirà fino a novembre 2021.

Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione di agosto il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2020, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua; nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010). Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro, con debito inferiore a 100 euro, il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

VI RICORDIAMO CHE:

2 AGOSTO

Primo giorno bancabile del mese per Banche ed Istituti di Credito
E’ possibile riscuotere la pensione a partire da questa data per i titolari di trattamenti previdenziali ed assistenziali accreditate presso Banche ed Istituti di Credito.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021

Nel mese di agosto viene effettuato l’abbinamento dei conguagli dei modelli 730 i cui flussi siano pervenuti all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2021. Pertanto, sul rateo di pensione di agosto si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente. In tale ipotesi, l’eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.

I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul portale istituzionale e disponibile anche nell’app “INPS mobile”.
Tuttavia, i cittadini interessati possono avvalersi dei servizi CAF-CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.

2-9 AGOSTO

Pagamenti rate 2020 "Rottamazione ter" e "Saldo e Stralcio"
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies ha rimodulato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020 della “Rottamazione-ter” e a quella in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.
Quest'anno la scadenza del 31 luglio, cadendo di sabato, viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 agosto, a cui si applicano i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018. In sostanza, saranno considerati validi i versamenti effettuati con lieve ritardo, entro il 9 agosto.

20 AGOSTO

Presentazione dichiarazione sostitutiva esonero Canone Rai per over75
Ultimo giorno per i contribuenti over75 in possesso dei requisiti per poter presentare la dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esonero dal pagamento del canone RAI con riferimento al secondo semestre del 2021. Ricordiamo che la dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio. Quest'anno la scadenza ordinaria del 31 luglio, cadendo di sabato, viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 2 agosto che, capitando nel periodo della sospensione feriale degli adempimenti fiscali del periodo estivo, fa slittare ulteriormente la scadenza al 20 agosto 2021.

31 AGOSTO

Pagamenti rata 2020 "Rottamazione ter"
Nell’ambito delle misure introdotte dalla Legge n. 106/2021 di conversione del “Decreto Sostegni-bis”, l’art. 1-sexies ha rimodulato il termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla "Rottamazione-ter”. In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata in scadenza il 31 maggio 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se la stessa verrà integralmente corrisposta entro il 31 agosto 2021. Per il pagamento entro questo termine di scadenza sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018.

23/07/2021

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