Pensione gennaio 2023, le novità sul cedolino

Pensione gennaio 2023, le novità sul cedolino

Riportiamo le informazioni più rilevanti, presenti sul cedolino della pensione di gennaio 2023, in base alle indicazioni fornite dall’INPS.

Con riferimento alla data di pagamento delle prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali, per disposizione di legge, nel solo mese di gennaio di ogni anno, l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile del mese.

Pertanto, le pensioni saranno accreditate presso Poste Italiane, Banche ed Istituti di Credito, a partire da martedì 3 gennaio 2023.

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali per il 2023

L'aumento di perequazione automatica per l'anno 2022, già riconosciuto alle pensioni in via provvisoria nella misura dell’1,7 %, è stato stabilito in via definitiva nella misura dell’1,9%.

Il relativo conguaglio, pari allo 0,2 %, è stato già applicato dall’INPS sulle pensioni a partire dalla mensilità di novembre 2022, come previsto dal cosiddetto “Decreto Aiuti bis”; diversamente, per alcuni pensionati, il conguaglio dello 0,2% è stato riconosciuto, insieme agli arretrati, sul rateo del mese di dicembre 2022.

Inoltre, come è noto, nel mese di gennaio di ogni anno, l’Istituto previdenziale procede ai rinnovi di tutti i trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, applicando l’indice di perequazione rilevato dall’ISTAT, in via provvisoria, nel mese di novembre.  L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2023 è pari al 7,3%, in base al decreto interministeriale del 10 novembre 2022.

Quindi l’indice del 7,3% sarà, come la legge sulla perequazione prevede, provvisorio fino alla nuova rilevazione nel mese di novembre dell’anno in corso e conguagliato in caso di variazione, in via definitiva, nel mese di gennaio 2024.

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita secondo il meccanismo del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34, c. 1, della l. n. 448/1998).

Per il periodo 2023-2024, è riconosciuta la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, rispettivamente nella misura:

  • del 100% (7,3%) per i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, ossia fino a 2.101,52 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 2.101,53 euro e fino a 2.123,19 euro sono garantiti 2.254,93 euro (limite della fascia perequata);
  • dell’85% (6,205%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.101,52 euro mensili lordi e fino a 2.626.90 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 2.626,91 euro e fino a 2.685,98 euro sono garantiti 2.789,90 euro (limite della fascia perequata).
  • del 53% (3,869%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 2.626,90 euro mensili lordi e fino a 3.152,28 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 3.152,29 e fino a 3.165,63 sono garantiti 3.274,24 euro (limite della fascia perequata).
  • del 47% (3,431%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 3.152,28 euro mensili lordi e fino a 4.203,04 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 4.203,05 euro e fino a 4.232,92 euro sono garantiti 4.347,25 euro (limite della fascia perequata).
  • del 37% (2,701%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS e fino a quelli di importo mensile lordo complessivamente pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia, oltre i 4.203,04 euro mensili lordi e fino a 5.253,80 euro mensili lordi. Clausola di salvaguardia: da 5.253,8 euro e fino a 5.272,57 euro sono garantiti 5.395,71 euro (limite della fascia perequata).
  • del 32% (2,336%) per i trattamenti pensionistici di importo mensile lordo complessivamente superiore a 10 volte il trattamento minimo INPS, ossia oltre i 5.253,80 euro mensili lordi. Nessuna clausola di salvaguardia.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2022 e tassazione 2023

A decorrere dal rateo di pensione di gennaio 2023, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2022. Queste trattenute, lo ricordiamo, sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all’anno 2022 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2023.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, per il quali il ricalcolo dell’IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.

Ricordiamo, infine, che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

 

30/12/2022

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