Pensione, il figlio invalido ha diritto alla reversibilità?

Pensione, il figlio invalido ha diritto alla reversibilità?

Siamo due coniugi, entrambi pensionati INPS (ex-inpdap). Abbiamo un figlio di 34 anni che vive con noi, a nostro carico e senza alcun sussidio pubblico. Non è in grado di sostenere l’impegno di un lavoro retribuito, ma non ha un certificato di invalidità...

Siamo due coniugi, entrambi pensionati INPS. Abbiamo un figlio di 34 anni che vive con noi, a nostro carico e senza alcun sussidio pubblico. Non è in grado di sostenere l’impegno di un lavoro retribuito, ma non ha un certificato di invalidità. Abbiamo diverse domande da porvi:

  1. Finché viviamo noi, con redditi modesti ma superiori ai minimi, una invalidità riconosciuta di nostro figlio potrebbe dargli una pensione? A quali condizioni?
  2. Dopo di noi l’unica sua possibilità sarebbero le nostre reversibilità.
    • Se dichiarato invalido, potrà avere le nostre riversibilità?
    • Inciderebbe sulle reversibilità il fatto che egli avesse nel frattempo ottenuto una sua pensione di invalidità? E invece, se non la avesse ottenuta?
    • Potrà avere successivamente entrambe le nostre pensioni (in ordine di nostro decesso), o una escluderebbe l’altra? Nel caso di una sola, come ottenere che sia quella con importo più alto?
    • Quale percentuale minima di invalidità è necessaria per avere la pensione di reversibilità del genitore? Quale percentuale di pensione gli spetterebbe? Invalidità superiori (+ alta percentuale) comportano assegni di reversibilità più alti?

 

Per poter usufruire di una pensione di invalidità è necessario essere riconosciuto invalido con una percentuale che oscilla tra il 74% e il 100%, è bene precisare che la prestazione assistenziale è legata al reddito personale del soggetto interessato.

Per quanto riguarda la pensione di reversibilità, è richiesto che al momento del decesso del titolare di pensione, il potenziale percettore deve risultare a carico ed essere titolare di una percentuale di invalidità come sopra descritta, la quale a sua volta sarà stabilità da una Commissione medica Inps dietro apposita richiesta.

Sempre il potenziale percettore potrà beneficiare di entrambi i trattamenti di reversibilità. Tuttavia, in presenza di altri redditi, l’importo della pensione spettante può subire delle riduzioni. In particolare:

  • se questa non supera le tre volte il Trattamento Minimo Inps annuo, la pensione viene erogata per intero;
  • fra le tre e le quattro volte il TM annuo, la pensione è erogata al 75%;
  • fra le quattro e cinque volte il TM annuo, la pensione è erogata al 60%;
  • oltre le cinque volte il TM annuo, la pensione è erogata al 50%.

Infine, per quanto riguarda la percentuale della prestazione spettante, dovrebbe essere pari al 70% della pensione diretta in pagamento.

Ad ogni buon fine, invitiamo a recarsi presso il nostro Patronato INAS CISL per ottenere maggiori informazioni e chiarimenti in merito al caso in oggetto.  

               

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