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Assegno di inclusione (ADI)

Cos'è e a chi è rivolto

Assegno di inclusione (ADI)
Assegno di inclusione (ADI)

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Assegno di inclusione (ADI)

Che cos'è

È una misura di sostegno economico introdotta in Italia a partire dal 1° gennaio 2024, destinata alle famiglie in condizioni di povertà con almeno un membro appartenente a una categoria vulnerabile.

Ha sostituito il Reddito e la Pensione di Cittadinanza per chi rientra in determinati requisiti.

A partire dal 1° gennaio 2025, l'Assegno di Inclusione (ADI) ha subito importanti modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e migliorare il sostegno economico offerto.

In particolare, per l’ADI viene elevata la soglia dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e quella del reddito familiare per l’accesso alla misura, nonché per il calcolo del beneficio economico.

È stata introdotta una specifica soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura per i nuclei familiari che risiedano in un’abitazione in locazione

 

A chi è rivolto

L'ADI è destinato a nuclei familiari che includono almeno una delle seguenti categorie:

  • un minorenne;
  • una persona con disabilità;
  • una persona con almeno 60 anni;
  • un componente in condizione di svantaggio inserito in programmi di assistenza sociale certificati.

L'ampliamento dei requisiti economici e l'innalzamento delle soglie ISEE e di reddito familiare hanno permesso di estendere la platea dei beneficiari dell'Assegno di Inclusione nel 2025, includendo circa 50.000 famiglie in più rispetto all'anno precedente.

 

Come fare domanda

Per richiedere l'Assegno di Inclusione, è necessario presentare domanda all'INPS.

La domanda può essere effettuata online tramite il portale INPS accedendo al sito ufficiale dell'INPS con le proprie credenziali (SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica) oppure è possibile rivolgersi per ricevere assistenza presso i CAF CISL e i Patronati INAS.

A partire da gennaio 2025, le domande già accolte e in corso di pagamento saranno soggette a ricalcolo degli importi spettanti, integrando eventuali benefici economici non riconosciuti in precedenza. Inoltre, le domande respinte per mancata indicazione del carico di cura saranno riesaminate d'ufficio, con possibilità di accoglimento se i requisiti sono soddisfatti.

È stato aggiornato il modello di domanda dell'ADI per facilitare la compilazione da parte dei richiedenti. È stata inclusa una lista delle strutture sanitarie che possono rilasciare attestazioni di condizione di svantaggio, rendendo più semplice per i richiedenti identificare la struttura corretta.

Queste modifiche mirano a semplificare l'accesso all'ADI e garantire che le famiglie con carichi di cura ricevano il supporto necessario.

 

Come funziona

L'Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato mensilmente tramite una carta di pagamento elettronica ricaricabile, denominata “Carta di inclusione” o “Carta ADI”. Attualmente, questa carta è emessa da Poste Italiane.

La carta consente di effettuare acquisti di beni e servizi presso gli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito MasterCard, purché rientrino nelle categorie di spesa previste dalla normativa vigente.

È possibile utilizzarla per pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali tramite bollettini o MAV postali.

La carta permette di prelevare contante fino a 100 euro al mese per ogni singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza del nucleo familiare.

I nuclei familiari che soddisfano i requisiti per l'Assegno di Inclusione devono presentare domanda all'INPS. Una volta accolta la richiesta, i beneficiari possono ritirare la Carta di Inclusione presso l'ufficio postale di riferimento.

 

Requisiti economici

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età pari o superiore a 67 anni, o con disabilità gravi o non autosufficienti, la soglia di reddito è stata aumentata da 7.560 euro a 8.190 euro. L'importo mensile dell'Assegno di Inclusione per gli over 67 è di 682,50 euro, corrispondenti a 8.190 euro annui.

Questo importo può essere maggiorato in determinate situazioni: se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni o da queste e altri familiari in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, l'importo può essere aumentato. È previsto un contributo aggiuntivo per l'affitto, che può essere confermato nel 2025.

La soglia ISEE per accedere all'ADI è stata elevata da 9.360 euro a 10.140 euro.  

Il limite di reddito familiare è passato da 6.000 euro a 6.500 euro. Per i nuclei familiari in affitto, la soglia del reddito è stata innalzata a 10.140 euro.

È aumentato da 3.360 euro a 3.640 euro il valore massimo dell’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto ritualmente registrato, come dichiarato ai fini ISEE. Tale valore viene aumentato da un massimo di 1.800 euro a un massimo di 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

Altri requisiti

È necessario essere cittadini italiani, dell'Unione Europea o familiari titolari del diritto di soggiorno, oppure cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, è richiesta una residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 

Condizioni

I beneficiari sono tenuti a sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale e a partecipare a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua può comportare la perdita del beneficio.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Informazioni generali

È stato stabilito che il parametro della scala di equivalenza di 0,40 sarà attribuito d'ufficio ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che hanno carichi di cura, anche se non dichiarati nella domanda. Questo è rilevante per le famiglie con minori di tre anni, tre o più figli minori, o membri in condizione di disabilità.

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