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Assegno di inclusione (ADI)

Cos'è e a chi è rivolto

Assegno di inclusione (ADI)
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Assegno di inclusione (ADI)

Che cos'è

L'Assegno di inclusione (Adi) è una misura di sostegno economico introdotta in Italia nel 2024 per sostituire il Reddito di Cittadinanza. È destinato alle famiglie in condizioni di povertà che hanno al loro interno almeno un componente in condizione di svantaggio.

A chi è rivolto

Alle famiglie con almeno un componente:

  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • con disabilità;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura.

Come fare domanda

Per richiedere l'Assegno di inclusione è necessario presentare domanda all'INPS.

La domanda può essere effettuata online tramite il portale INPS accedendo al sito ufficiale dell'INPS con le proprie credenziali (SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica) oppure è possibile rivolgersi per ricevere assistenza presso i CAF CISL e i Patronati INAS.

I documenti necessari sono:

  • ISEE aggiornato e in corso di validità;
  • documento d'identità;
  • codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
  • eventuale contratto di affitto registrato (se si richiede il contributo per l'affitto);
  • documentazione relativa a disabilità o altre condizioni di svantaggio dei componenti familiari.

Come funziona

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.500 annui, ovvero euro 8.190 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.640 annui, ovvero 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a 480 euro annui.

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” o “Carta Adi”.

La Carta Adi consente di:

  • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito MasterCard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
  • effettuare prelievi di contante.

I prelievi di contante sono consentiti, nel caso di attribuzione di una sola Carta Adi, per nucleo familiare, entro il limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza Adi (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza). Nel caso la Carta Adi venga attribuita ai singoli maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale o sono compresi nella scala di equivalenza Adi, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta Adi individuale.

Con la Carta Adi è possibile l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

  • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
  • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria;
  • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • acquisti in club privati;
  • acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
  • giochi pirotecnici;
  • prodotti alcolici.
  • È inoltre vietato l’utilizzo della Carta all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.

Requisiti economici

La legge di Bilancio per il 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto ulteriori novità in materia di ISEE che ampliano la platea dei potenziali beneficiari con l’incremento della franchigia della casa di abitazione di proprietà e alle nuove maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei familiari con figli.

Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.500 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 8.190 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Questa soglia è aumentata a 10.140 euro se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione. L’affitto deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) resa ai fini ISEE.

Altri requisiti

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Requisiti patrimoniali

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore ad euro 30.000; tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i già menzionati massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Condizioni

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

I beneficiari sono tenuti a sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale e a partecipare a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Il rifiuto di un'offerta di lavoro congrua può comportare la perdita del beneficio.

Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa:

  • i beneficiari dell'Assegno di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • componenti con disabilità, ai sensi della legge n. 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al DPCM n. 159/2013;
  • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Informazioni generali

Novità dal 1° gennaio 2026: il contributo straordinario previsto per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità di fruizione Adi e percepito la prima mensilità del rinnovo entro dicembre, viene riconosciuto anche a chi ha terminato il ciclo dei 18 mesi a novembre, mentre da gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione previsto dopo la 18esima mensilità e dopo i successivi periodi di 12 mesi di erogazione dell’Adi. Presentando la domanda, infatti, si potrà fruire del rinnovo dell’Adi per periodi ulteriori di 12 mesi, senza mese di interruzione. L'importo della prima delle 12 mensilità viene riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.

L’INPS ha pubblicato il calendario ufficiale per il 2026 relativo ai pagamenti dell'Assegno di inclusione.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti sull’Adi, di seguito i link dell’INPS, di Poste Italiane e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

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