QUOTA 103
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 103
Anche per l'anno 2024 è confermata la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di requisiti meno onerosi di quelli ordinariamente previsti che, come è noto, attualmente sono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Beneficiari
Possono richiedere Quota 103 i lavoratori autonomi e dipendenti, pubblici e privati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle sue forme esclusive (ex Inpdap) e sostitutive (ex Enpals), oltreché gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
Chi non può accedere
Quota 103 non può essere richiesta dal personale dipendente dalle Forze Armate, Polizia e Polizia Penitenziaria, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza.
Requisiti
Sono necessari almeno 41 anni di contributi e 62 anni di età perfezionati entro il 2024, senza adeguamenti alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, sono utili:
- tutti i contributi accreditati o versati (obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi), fermo restando il possesso di almeno 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di disoccupazione e malattia, se richiesto dalla gestione presso cui è liquidato il trattamento pensionistico (per esempio, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
- i contributi derivanti dal cumulo gratuito di due o più gestioni previdenziali dell'INPS, a condizione che il richiedente non sia già titolare di una pensione diretta liquidata da una delle forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS.
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Decorrenza
Una volta maturati i requisiti contributivi e anagrafici richiesti per l'accesso a pensione Quota 103, la decorrenza della pensione scatta in base a determinate finestre:
- primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra di 7 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per gli autonomi;
- primo giorno successivo alla finestra di 9 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti dalla PA (settore pubblico);
- 1° settembre e 1° novembre, rispettivamente per il personale della scuola e AFAM, con perfezionamento virtuale dei requisiti entro la fine dell'anno;
- primo giorno del mese successivo alla finestra (7 o 9 mesi a seconda della natura giuridica dell'ultimo rapporto di lavoro) in caso di cumulo di più posizioni assicurative.
Importo della pensione
L'importo del trattamento pensionistico è sottoposto ad un tetto. Fino al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), viene erogato, infatti, un importo mensile massimo lordo della pensione non superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS che, per il 2024, è pari a € 2.394,44 lordi mensili. Al compimento del 67° anno di età – o delle diverse età pensionabili previste nelle gestioni che liquidano - la pensione sarà erogata nel suo importo pieno calcolato secondo le regole ordinarie e perequato nel tempo.
Quota 103 e altri redditi
Incumulabilità
La pensione Quota 103 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo di qualsiasi entità.
L'incumulabilità riguarda i redditi percepiti dopo la decorrenza della pensione e vale fino alla data di compimento dell'età pensionabile (67 anni o eventuali età pensionabili diverse vigenti nel Fondo di appartenenza).
In caso di percezione di redditi da lavoro dopo la decorrenza di Quota 103, i pensionati devono darne immediata comunicazione all'INPS che procederà alla sospensione del trattamento per tutto l'anno di produzione del reddito e al recupero delle eventuali rate di pensione indebitamente corrisposte.
Cumulabilità
La pensione è cumulabile con:
- i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui (art. 2222 codice civile);
- il compenso erogato per le prestazioni occasionali a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue nel settore agricolo;
- le indennità percepite dagli amministratori locali o, comunque, connesse a cariche pubbliche elettive; i redditi di impresa o partecipazioni agli utili non connessi ad attività lavorativa;
- i compensi percepiti per la funzione sacerdotale;
- l'indennità sostitutiva di preavviso;
- i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte da anziani nell'ambito di programmi di reinserimento;
- le indennità di trasferta, i rimborsi per le spese di viaggio, di alloggio e di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile IRPEF;
- l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.