Pillole di Diritto: cosa fare quando ci si accorge di avere acquistato un bene difettoso?

Pillole di Diritto: cosa fare quando ci si accorge di avere acquistato un bene difettoso?
20/09/2021
Ascolta la versione audio di questo articolo Versione audio

Pillole di Diritto: cosa fare quando ci si accorge di avere acquistato un bene difettoso?

Cosa sono i vizi?

Secondo i concetti generalmente ricevuti, si intende per vizio qualsiasi anomalia, qualsiasi elemento perturbante della sostanza della cosa venduta che la renda inidonea o meno idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuisca in modo apprezzabile il valore .                                    

La garanzia per il bene difettoso

Può succedere che, una volta acquistato, un prodotto non funzioni bene o presenti dei difetti rispetto alle caratteristiche descritte al momento dell'acquisto. In questi casi, la legge offre diverse tutele all'acquirente e l'ampiezza della garanzia offerta varia a seconda della tipologia di bene, della natura dell'acquirente (consumatore o no), della presenza o meno di una garanzia convenzionale.

Denuncia dei vizi entro otto giorni e azione entro un anno

Il compratore che dovesse riscontrare un difetto nella cosa acquistata, per far valere la garanzia civilistica, ha l'onere di denunciare al venditore i vizi del bene stesso entro otto giorni dalla loro scoperta e comunque l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna del bene, fatte salve le ipotesi in cui il venditore riconosca l'esistenza del vizio o lo occulti dolosamente, poiché in tal caso non è necessaria la denuncia.

Giurisprudenza (art.1490 - 1492 c.c.)

Garanzia per i vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.)

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

In altri termini il venditore è tenuto a garantire che la cosa sia immune da difetti (sconosciuti al compratore o da questi facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto), tali da rendere la cosa inadeguata all’uso cui era destinata o ne diminuiscano notevolmente il valore.

Esclusione della garanzia (art. 1491 c.c.)

Se il compratore, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza dei vizi della cosa, non è dovuta alcuna garanzia, perché questi avrebbe potuto rifiutarsi di acquistare la cosa difettosa. Analogamente non sarà dovuta alcuna garanzia se tali vizi erano agevolmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa ne era immune.

Effetti della garanzia (art. 1492 c.c.)

Se la cosa dovesse risultare difettosa al compratore è consentito esercitare, a scelta rispettivamente:

-la risoluzione del contratto, che prevede la restituzione della cosa da parte sua e la restituzione del prezzo da parte del venditore, oltre al rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente effettuati per la vendita (per conservare la cosa, per produrre i frutti, per riparazioni ordinarie e straordinarie, per incrementare il valore);

-la riduzione del prezzo.

Nell’uno come nell’altro caso il venditore deve risarcire il danno al compratore, se non prova di aver ignorato in maniera incolpevole i difetti della cosa. A sua volta il compratore sarà tenuto a richiedere il risarcimento dei danni entro specifici termini.

Il compratore è tenuto:

-a far conoscere (denunciare) i difetti della cosa al venditore nel termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta;

-ad agire in giudizio entro un anno dalla consegna, decorso il quale l’azione cade in prescrizione.

In presenza di vizi, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo (1492) è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi (Cass. S.U. 11748/2019).

Il codice disciplina, altresì, un’ipotesi distinta dai vizi della cosa allorché quest’ultima sia sprovvista delle qualità promesse ovvero di quelle essenziali per l’uso cui era destinata (c.d. mancanza di qualità). In tal caso il compratore ha diritto di ricevere tutela in base alle regole generali in materia di risoluzione del contratto per inadempimento, a condizione, comunque, che la mancanza di qualità oltrepassi i limiti di tollerabilità stabiliti dagli usi. Inoltre il diritto alla risoluzione è da ritenersi soggetto ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti per l’azione redibitoria (risoluzione del contratto) ed estimatoria (riduzione del prezzo).

Per approfondire l’argomento e conoscere le ultime sentenze a riguardo leggi gli allegati.

Approfondimenti

Garanzia per i Vizi - approfondimento

Scheda garanzia per i Vizi - pillole di diritto


Notizie in evidenza


Iscriviti alla newsletter FNP

Iscriviti alla Newsletter

Per rimanere aggiornato e leggere notizie e approfondimenti utili