BONUS PSICOLOGO, una misura per far fronte al disagio causato dalla pandemia

BONUS PSICOLOGO, una misura per far fronte al disagio causato dalla pandemia
22/02/2022
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BONUS PSICOLOGO, una misura per far fronte al disagio causato dalla pandemia

Il 16 febbraio la Commissione Bilancio della Camera ha approvato il Bonus psicologo che sarà inserito nel Decreto Milleproroghe (DL n. 228/2021). Si tratta di una misura pensata per supportare i cittadini con le spese dovute all’assistenza psicologica e d’altra parte anche a potenziare le strutture sanitarie che erogano i servizi di psicoterapia.

Lo stanziamento totale di fondi ammonta a 20 milioni di euro, di cui:

  • 10 milioni di euro per il potenziamento delle strutture sanitarie
  • 10 milioni di euro per i contributi individuali alle persone

Il Bonus psicologo è una misura molto importante, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19 e della conseguente crisi socio-economica. Secondo i dati illustrati da David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), in un’intervista al Sole 24 Ore «nella popolazione generale il 31% ha sintomi depressivi, il 32% sintomi ansiosi al 32%. Con la pandemia sono poi nate delle sotto-popolazioni, come quella che ha “fatto la quarantena” ed è al 38% di sintomi depressivi e al 57% di ansia».

 

Salute mentale: i dati in Italia

La salute mentale è una componente essenziale del benessere dell’individuo e della comunità, ragion per cui i disturbi mentali, specialmente negli anziani, devono essere riconosciuti e trattati con la stessa priorità attribuita ai disturbi fisici.

La depressione maggiore è una delle patologie più rilevanti in termini di spesa sanitaria e, secondo le previsioni, sarà la più “onerosa” entro il 2030.

Secondo i dati PASSI d’Argento dell’Istituto Superiore di Sanità raccolti nel quadriennio 2017-2020, 13 ultra 65enni su 100 soffrono di depressione. Il disagio aumenta con l’avanzare dell’età raggiungendo il 22% dopo gli 85 anni.

I sintomi depressivi sono più frequenti nella popolazione femminile (16% vs 9% negli uomini), tra le classi socialmente più svantaggiate per difficoltà economiche (31% in chi riferisce molte difficoltà economiche vs 7% di chi non ne riferisce) o per bassa istruzione (17% fra coloro che hanno al più la licenza elementare vs 8% fra i laureati), tra chi vive solo (16%) e fra le persone con diagnosi di patologia cronica (24% in chi riferisce due o più patologie croniche vs 7% di chi non ne ha).

La depressione tra le persone anziane è un problema di salute rilevante, che si associa ad angoscia e sofferenza e può portare al deteriorarsi delle funzioni fisiche, mentali e delle relazioni sociali. Per questo il bonus psicologo assume un significato rilevante, soprattutto in seguito al disagio provocato dalle restrizioni e dall’isolamento vissuto dagli anziani durante la pandemia. David Lazzari, al Sole 24 Ore ha dichiarato: «È evidente che il problema del benessere mentale non è più ‘privato' e che si deve intervenire. Ecco perché il bonus psicologo è un segnale culturale».

 

In attesa l’approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe, vediamo come funziona il Bonus psicologo e chi può richiederlo.

 

Come funziona il bonus psicologo

Il bonus sarà riconosciuto ai cittadini per i servizi di psicoterapia e di sostegno psicologico, in assenza di diagnosi di patologie mentali, con lo scopo di far fronte a condizioni di depressione, stress, ansia e in generale di disagio psicologico.

Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce ISEE al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

 

Requisiti

Possono accedere al bonus tutti i cittadini, senza limiti di età. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con ISEE superiore a 50.000 euro.

 

Come presentare la domanda

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 228/2021.


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