Cumulo pensione e redditi di lavoro: dichiarazione all’INPS entro il 31 ottobre

Cumulo pensione e redditi di lavoro: dichiarazione all’INPS entro il 31 ottobre
24/10/2024
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Cumulo pensione e redditi di lavoro: dichiarazione all’INPS entro il 31 ottobre

Chi è obbligato a dichiarare i redditi da lavoro autonomo?

I titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024redditi da lavoro autonomo nel 2023.

L’INPS, con Mess. 19 settembre 2024 n. 3077, ha chiarito quali pensionati sono tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo 2023 entro il 31 ottobre 2024. Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili vengono effettuate provvisoriamente sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

Gli esclusi

Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:

  • titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo relativo all’anno 2023, pari o inferiore a 7.383,22 euro;
  • redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • indennità percepite dai giudici di pace, dai giudici onorari e dai giudici tributari o comunque connesse a cariche pubbliche elettive, oltreché alle indennità e ai gettoni di presenza, percepiti dagli amministratori locali;
  • aremunerazioni percepite dai sacerdoti, in qualità di ex insegnanti di religione.

Casi particolari

A partire dal 1° luglio 2022, le pensioni di invalidità per gli iscritti all’INPGI sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda gli scritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità, ossia per i trattamenti privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.

Fermo restando il divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, INPS precisa che lo stesso divieto non opera, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella Pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

In conformità con la L. 388/2000 è inoltre previsto che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70%, mentre sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.

Inoltre, dal 1° luglio 2023, la riforma del diritto del lavoro sportivo -D.lgs. 36/2021 e successive modifiche- è applicata anche al settore dilettantistico.

Pertanto, nei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità dispensati dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e alle mansioni per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, che svolgono lavoro sportivo, vengono applicate le istruzioni previste per le dichiarazioni a preventivo c. 4 bis art. 10 D.lgs. 503/1992 (quote di pensione non cumulabili).

Cosa dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali, mentre il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito, accedendo al sito istituzionale dell’Istituto tramite una delle identità digitali (SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE).

Il pensionato può presentare la dichiarazione rivolgendosi al nostro Patronato INAS-CISL o CAF-CISL.

Sanzioni

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, scatta il regime sanzionatorio, per cui la somma, pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno di riferimento, sarà prelevata direttamente dall’INPS sulle rate di pensione dovute dal pensionato trasgressore.

Le trattenute delle quote di pensione “non cumulabili” con i redditi da lavoro autonomo sono effettuate provvisoriamente dall’Istituto, sulla base di una apposita dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno. Le trattenute operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2024, resa a consuntivo nell'anno 2025.

Si ricorda infine che, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale anche quei pensionati per i quali non vi sia stata alcuna variazione nella dichiarazione a “preventivo” o a “consuntivo” relativa all’anno precedente.

I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuati (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito).

 


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