Cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro, l’ultima sentenza della Corte di Cassazione
La Cassazione ha bocciato il recupero INPS dell'intera annualità di Quota 100 per chi cumula un reddito da lavoro: da restituire solo il guadagno
La violazione del divieto di cumulo fra pensione Quota 100 e redditi da lavoro non può comportare la perdita dell’intero anno di pensione; una sanzione così severa può stabilirla soltanto la legge primaria. Su questo principio la Corte di Cassazione torna sui suoi passi e boccia l’interpretazione restrittiva applicata dall’INPS. Chi viola il divieto, pertanto, può subire una riduzione della pensione pari al solo reddito percepito.
La Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- con Ordinanza n. 26864 del 14 ottobre 2026 e successivamente con Ordinanza n. 26979 del 16 ottobre u.s., in tema di incumulabilità tra redditi da lavoro e redditi da pensione anticipata “Quota 100”, ha illustrato un nuovo principio di diritto che muta radicalmente quello espresso con sentenza n. 30994/2024: “la violazione del divieto di cumulo comporta unicamente la riduzione della pensione per un importo pari al reddito da lavoro percepito, e non la perdita del trattamento per l'intero anno”
Da dove parte tutto
La prima vicenda faceva riferimento ad un pensionato che nel 2020, aveva svolto collaborazioni coordinate e continuative per meno di 5.000 euro, che dietro la richiesta dell’INPS di restituire tutti i ratei di pensione di un intero anno, aveva presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Bari.
La seconda questione affrontata dal Tribunale di Milano, riguarda il caso di una pensionata che aveva lavorato due giornate come addetta alle pulizie con un contratto di lavoro intermittente nell’agosto 2021, percependo un totale di 20 euro netti. Per effetto del divieto di cumulo reddituale l’INPS aveva notificato un indebito riferito all’intera pensione di un anno. Il Tribunale di Milano in linea con la decisione del Tribunale di Bari, ha accolto la tesi della ricorrente limitando la restituzione al solo rateo del mese effettivamente lavorato.
Dall’analisi delle due ordinanze, i giudici di legittimità hanno evidenziato che:
- la legge vieta la fruizione congiunta di pensione e reddito da lavoro, ma non prevede la decadenza o la sospensione sanzionatoria della pensione per un anno intero;
- il guadagno da lavoro va semplicemente scomputato dalla pensione complessiva (effetto di neutralità del reddito);
- tale impostazione garantisce i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e salvaguardia dei mezzi di sostentamento (artt. 3 e 38 Cost.).
La Corte di Cassazione
Per la Corte di Cassazione, “La sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare”, in quanto, “un effetto così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale che, invece, non si rinviene nella disposizione in commento”.
I giudici della Consulta ricordano infatti che, quando il legislatore ha voluto stabilire, quale effetto di una condotta, la perdita integrale di una prestazione, lo ha contemplato in modo inequivoco (esempio art. 8 del D.lgs. n. 22/2015, l’obbligo restitutorio integrale dell’anticipazione NASPI).
Il divieto di cumulo
Da qui il principio di diritto, in base al quale il divieto di cumulo, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro. In violazione di tale principio consegue la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico, riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito.
Si può fare ricorso amministrativo
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale e in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, qualora l’INPS abbia già trattenuto o incassato le somme a titolo di indebito per il cumulo con “Quota 100”, si ha il pieno diritto di chiedere la restituzione della somma indebitamente ripetute, dapprima con ricorso amministrativo (obbligatorio) e solo dopo la scadenza dei termini adire la via giudiziale dinanzi la Corte dei Conti.
La FNP CISL e l’INAS CISL possono aiutarti
Le Strutture territoriali della FNP CISL possono assistere ed indirizzare presso il Patronato INAS CISL tutti i soggetti interessati in modo tale che la restituzione dell’importo indebitamente rilevato a titolo di pensione sia circoscritto all'esatto importo del guadagno da lavoro percepito, cosi come espressamente stabilito dalle ordinanze 26864/2026 e 26979/2026, delle Corti di Cassazione.