Pensione luglio: sul cedolino aumenti minime e quattordicesima. Ecco il calendario dei pagamenti

Pensione luglio: sul cedolino aumenti minime e quattordicesima. Ecco il calendario dei pagamenti
20/06/2023
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Pensione luglio: sul cedolino aumenti minime e quattordicesima. Ecco il calendario dei pagamenti

Sabato 1° luglio è il primo giorno bancabile del mese per il pagamento dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, accreditati presso Banche, Istituti di Credito e Poste Italiane S.p.A.

Con riferimento a Poste Italiane, coloro che si recheranno direttamente presso uno dei 12.000 sportelli postali presenti sul territorio nazionale, per ritirare in contanti la propria pensione, dovranno rispettare il calendario predisposto in base alle lettere iniziali dei cognomi:

  • Sabato 1° luglio (solo mattina): cognomi dalla A alla B
  • Lunedì 3 giugno: cognomi dalla C alla D
  • Martedì 4 luglio: cognomi dalla E alla K
  • Mercoledì 5 luglio: cognomi dalla L alla O
  • Giovedì 6 luglio: cognomi dalla P alla R
  • Venerdì 7 luglio: cognomi dalla S alla Z

Consigliamo sempre di verificare la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.

Diversamente, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di PostePay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8.000 Atm Postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello per effettuare l’operazione.

LE NOVITÀ SUL CEDOLINO

Come di consueto, riportiamo di seguito le novità ed informazioni più rilevanti presenti sul cedolino della pensione di luglio 2023.

Aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (Legge di Bilancio 2023)
L’INPS corrisponde d’ufficio ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (€ 563,74, nel 2023) un incremento transitorio, che per l’anno 2023, è pari a:

  • 1,5% per i soggetti di età pari o inferiore a 75 anni (TM INPS 2023 euro 563,74 X 1,50% = 8,48 euro di incremento, per cui l’importo minimo sale a euro 572,20);
  • 6,4% per i soggetti di età superiore a 75 anni (TM INPS 2023 563,74 X 6,4%= 36,08 euro di incremento, per cui l’importo minimo sale a euro 599,82).

L’incremento è fiscalmente imponibile e viene assoggettato alla tassazione ordinaria; spetta da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità, per cui con la mensilità di luglio saranno corrisposti anche gli arretrati relativi ai mesi da gennaio a giugno 2023.
Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dalla norma, l’incremento transitorio non rileva ai fine del superamento dei limiti reddituali previsti per le prestazioni collegate al reddito e ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, cessando i suoi effetti, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Pagamento della Quattordicesima mensilità
Sempre con la mensilità di luglio, l’INPS eroga d’ufficio e in via provvisoria la Quattordicesima mensilità a quei pensionati che rientrano in determinati limiti reddituali in relazione agli anni di contribuzione versata e che abbiano compiuto i 64 anni di età nel primo semestre 2023. I pensionati che invece compiranno i 64 anni di età dal 1° agosto (per la Gestione privata e Enpals) e dal 1° luglio (Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, la riceveranno con la rata di dicembre 2023.
Ricordiamo che per gli aventi diritto con reddito complessivo individuale entro 1,5 volte il trattamento minimo INPS – che, nel 2023, è pari a € 10.992,93 euro annui lordi - gli importi della Quattordicesima sono stati incrementati del 30%, arrivando, rispettivamente, a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00, in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa (fino a 15 anni, oltre 15 e fino a 25 anni, oltre 25 anni). Diversamente, per i pensionati con reddito complessivo individuale entro 2 volte il trattamento minimo INPS – che, per il 2023, è pari a € 14.657,24 annui lordi - la quattordicesima è riconosciuta nella misura, rispettivamente, di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 (importi originari), sempre in base agli anni di anzianità contributiva. 
Per la rilevazione dei redditi influenti, ai fini del diritto alla prestazione, sono stati considerati quelli degli anni precedenti, risalendo fino al 2019. 
La comunicazione della corresponsione della Quattordicesima viene riportata sul cedolino di pensione e sul modello OBISM. 
Nel caso in cui i beneficiari abbiano ancora in corso il recupero su pensione della prestazione erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, il debito residuo verrà recuperato, in tutto o in parte, sulla Quattordicesima del 2023.
Infine, chi non riceve la Quattordicesima e ritiene di averne diritto può in ogni caso rivolgersi al Patronato INAS CISL e richiederla all’INPS, nell’ambito della prescrizione quinquennale, inoltrando apposita domanda di “Ricostituzione reddituale per quattordicesima mensilità”.

Pensioni con pagamento semestrale
L’INPS, nel mese corrente, effettua il pagamento di tutte le mensilità del secondo semestre 2023 e della tredicesima delle pensioni di importo compreso fra 10,01 a 80 euro mensili.

Trattenute fiscali: Irpef a titolo di acconto – Addizionali regionali e comunali
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di luglio continuano ad essere prelevate, oltre alle ritenute IRPEF a titolo di acconto, anche le addizionali regionali e comunali relative al 2022.
Come è noto, queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Conguaglio anno di imposta 2022
L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28 febbraio, le verifiche tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sulle somme complessivamente corrisposte nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti. 
Conseguentemente, l’Istituto previdenziale procede direttamente sui ratei di pensione alle relative operazioni di conguaglio, a debito o a credito.
Per il recupero dei conguagli a debito l’INPS si attiene alla normativa vigente:
-    pensionati con reddito di pensione annuo di importo inferiore a 18mila euro e debito IRPEF di importo superiore a 100 euro: si procede a recuperare il debito d’imposta rateizzandolo mensilmente sulle prestazioni pensionistiche in pagamento con rate di pari importo. Il recupero può essere effettuato al massimo in 11 rate;
-    pensionati con reddito di pensione annuo di importo superiore a 18mila euro oppure con reddito di pensione inferiore a 18.000 euro e con debito IRPEF inferiore a 100 euro: in questo caso, non essendo prevista alcuna rateizzazione, il recupero del debito d’imposta avviene direttamente in unica soluzione sulle prestazioni in pagamento. 
Qualora il rateo di pensione mensile non sia sufficientemente capiente per il recupero integrale del conguaglio di imposta a debito, il recupero prosegue sulle mensilità successive fino alla totale estinzione dell’indebito.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023
Tutti i pensionati che, a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subìto la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo accedendo al cedolino di pensione di giugno, alla sezione dedicata ai conguagli IRPEF, dove sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere

 


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