Pensione Quota 100: è sempre incumulabile con i redditi da lavoro dipendente?
La sentenza della Corte di Cassazione e il ricambio generazionale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.30994/2024, si è pronunciata negativamente sul ricorso presentato da un pensionato nei confronti dell’INPS per aver sospeso l’erogazione della pensione per tutto l’anno 2019 e recuperato i ratei di pensione già pagati, in applicazione del divieto di cumulo tra la pensione anticipata Quota100 e i redditi da lavoro, almeno fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Il fatto affrontato
Il pensionato impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva proceduto al recupero della somma di € 11.267,32, percepita a titolo di pensione quota 100, stante lo svolgimento da parte del medesimo di attività di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo di 5 mesi.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo soltanto di detrarre i redditi da lavoro percepiti dall'importo della pensione.
Il titolare di pensione anticipata Quota 100 da aprile 2019, che aveva svolto un’attività di lavoro dipendente da maggio ad ottobre dello stesso anno, per la quale aveva percepito una retribuzione complessiva inferiore ai 5000 euro.
La Cassazione - ribalta quanto stabilito dalla Corte d’Appello
La Corte di Cassazione, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 (ns. circolare n. 610/22), ha ritenuto corretto il comportamento dell’INPS, per le seguenti ragioni:
- nel disciplinare la pensione anticipata Quota 100 (norma sperimentale per il periodo 2019 – 2021, eccezionale e derogatoria rispetto alle generali condizioni di accesso alla pensione, senza penalizzazioni nel calcolo), il legislatore ha voluto attribuire ai pensionati regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, ponendo, al contempo, un vincolo, finalizzato a creare nuova occupazione, cioè quello di uscire realmente dal mercato del lavoro;
- la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro di qualsiasi entità costituisce un elemento reale che contraddice proprio il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di questo trattamento pensionistico anticipato mettendo, appunto, a rischio l’obiettivo occupazionale;
- questa ratio solidaristica tipica della pensione Quota 100, più vantaggiosa – creare, cioè, nuova occupazione e ricambio generazionale – implica la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare al quale si riferisce la retribuzione da lavoro percepita;
- la privazione del trattamento pensionistico per l’intero anno solare non rappresenta, quindi, violazione dell’art. 38 della Costituzione, in quanto l’intervento solidaristico effettuato all’interno di un sistema previdenziale sostenibile, è stato messo in discussione da un fatto concreto introdotto dal pensionato nel momento in cui si è nuovamente occupato.