Pensioni, chi rischia la sospensione o la revoca delle prestazioni collegate al reddito
L’INPS ha comunicato le procedure di sospensione e revoca in riferimento alle prestazioni collegate al reddito (integrazione al minimo, incumulabilità delle pensioni ai superstiti e dell’assegno di invalidità, maggiorazione sociale, importo aggiuntivo, quattordicesima, ecc.) relative all’anno 2020 e 2021, per le quali non è pervenuta all’Istituto la dichiarazione reddituale da parte dei pensionati che ne sono titolari.
Vediamo chi rischia e come fare per non incorrere nella sospensione o nella revoca delle prestazioni.
PER CHI SCATTA LA SOSPENSIONE
I pensionati che non hanno ancora comunicato i redditi relativi al 2021 hanno ricevuto, entro il 15 luglio scorso, una lettera di notifica della sospensione della prestazione con l’indicazione dell’ultima data utile per la presentazione della dichiarazione reddituale, fissata al 19 settembre 2025.
Per non incorrere nella revoca definitiva, entro questa data, deve essere inviata all’Inps una domanda di ricostituzione reddituale.
Ricordiamo che la sospensione comporta una trattenuta pari al 5% dell’importo pensionistico lordo in pagamento a luglio 2025 e viene applicata sui ratei mensili di agosto e settembre 2025. Diversamente, per le pensioni di importo non superiore a 100 euro mensili non è prevista alcuna trattenuta, ma i pensionati interessati ricevono comunque la notifica della revoca definitiva della prestazione qualora non dovessero provvedere entro il 19 settembre a presentare la dichiarazione reddituale dell’anno 2021.
PER CHI SCATTA LA REVOCA
La revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito è prevista per quei pensionati che non hanno comunicato la dichiarazione reddituale relativa all’anno 2020 neanche entro l’ultimo termine utile, che era stato fissato al 15 settembre 2024.
In sostanza, per tutti i pensionati che non hanno presentato la domanda di ricostituzione entro tale data, l’INPS procede, a livello centrale, alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2020.
Gli effetti di questa operazione comportano la mancata attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo come delle maggiorazioni sociali, dell’importo aggiuntivo e della quattordicesima e, per le pensioni ai superstiti e per l’assegno di invalidità assoggettate al divieto di cumulo con i redditi da lavoro, l’applicazione della trattenuta massima in misura pari al 50%.
Ricordiamo a chi avesse necessità di regolarizzare la propria posizione che è possibile avvalersi del nostro Patronato INAS CISL, entro il termine perentorio fissato dall’INPS, in modo da evitare la perdita di significative somme accessorie della pensione.