Pensioni marzo, il calendario dei pagamenti e le novità sul cedolino

Pensioni marzo, il calendario dei pagamenti e le novità sul cedolino
15/02/2023
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Pensioni marzo, il calendario dei pagamenti e le novità sul cedolino

Mercoledì 1° marzo 2023 è il primo giorno bancabile del mese per riscuotere gli assegni pensionistici, previdenziali ed assistenziali, accreditati presso Poste Italiane, banche ed istituti di credito.

Diversamente, coloro che si recheranno direttamente presso uno dei 12.000 sportelli postali presenti sul territorio nazionale per ritirare in contanti la propria pensione dovranno rispettare il calendario, di seguito riportato e predisposto in base alle lettere iniziali dei cognomi:

  • dalla A alla B: mercoledì 1° marzo;
  • dalla C alla D: giovedì 2 marzo;
  • dalla E alla K: venerdì 3 marzo;
  • dalla L alla O: sabato 4 marzo (solo la mattina);
  • dalla P alla R: lunedì 6 marzo;
  • dalla S alla Z: martedì 7 marzo.

Consigliamo comunque di verificare la turnazione alfabetica predisposta ogni mese dal proprio Ufficio postale.

LE NOVITÀ SUL CEDOLINO

Perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a 2.101,52 euro lordi (Oltre 4 volte il TM INPS) e corresponsione dei relativi arretrati.

Con la corrente mensilità di marzo, l’INPS ha portato a termine le operazioni di rivalutazione delle pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS (oltre i 2.101,52 euro lordi) applicando la corrispettiva percentuale di rivalutazione (85%, 53%, 47%, 37%, 32%) in base all’importo complessivo di pensione al lordo, così come previsto dall’art. 1 comma 309 della legge di Bilancio 2023. Sempre con la corrente mensilità, gli interessati si vedranno corrisposti nel proprio cedolino di pensione anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio 2023.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali 2022

Proseguono anche sulla mensilità di pensione di marzo le trattenute delle addizionali regionali e comunali relative al 2022, recuperate in 11 rate nell’anno successivo a quello a cui si riferiscono.

Conguaglio anno di imposta 2022

L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato le operazioni di conguaglio fiscale tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2022, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti, in base a quanto stabilito  dagli articoli 12 e 13 del TUIR. 
Il termine ultimo di dette operazioni di conguaglio è il 28 febbraio dell’anno successivo (art. 23, c. 3 del DPR n. 600/1973).
Conseguentemente, i conguagli, a debito o a credito vengono applicati a decorrere dal rateo di marzo 2023.
Per quanto riguarda i conguagli a debito d’imposta, con riferimento ai redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 euro e con debiti superiori a 100 euro, l’INPS, quale sostituto d’imposta, applica un numero massimo di undici rate, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e fino all’effettivo saldo.
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro, con debito superiore a 100 euro, il debito d’imposta viene invece applicato sulle prestazioni in pagamento dal mese di marzo 2023, con azzeramento delle pensioni laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. 
Ai fini del prelievo del debito d’imposta, qualora risulti un debito residuo, si procederà alla relativa trattenuta sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.
Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2023.
Infine, tutti i pensionati che a seguito dell’applicazione del conguaglio a debito abbiano subito la riduzione o l’azzeramento della pensione, possono acquisire il dettaglio delle operazioni di calcolo operate dall’INPS  nel cedolino di pensione di marzo, dove è disponibile la sezione dedicata ai conguagli IRPEF in cui sono riportati puntualmente l’imponibile complessivo, l’imposta dovuta, quella effettivamente pagata e l’eventuale residuo debito da trattenere.

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