Quattordicesima in arrivo: a chi spetta e come si calcola

21/06/2023
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Quattordicesima in arrivo: a chi spetta e come si calcola

UNA BREVE GUIDA PER SAPERE A CHI SPETTA LA QUATTORDICESIMA

Con la mensilità della pensione di luglio 2023 l’INPS eroga d’ufficio la quattordicesima mensilità a favore di quei pensionati che rientrano in determinati requisiti reddituali e di età stabiliti dalla legge.

REQUISITI

La verifica del diritto alla quattordicesima mensilità viene effettuata sulla base dei redditi da pensione presenti nel Casellario Centrale dei pensionati INPS dell’anno in corso, ossia del 2023, e dei redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2023 o 2022, sono stati utilizzati dall’Istituto i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2019.

Con riferimento all’anno 2023:

  • in caso di prima concessione, sono valutati tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023. Vi rientrano in tale casistica anche tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva;
  • in caso di concessione successiva alla prima, sono presi a riferimento:
  1. redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati INPS, conseguiti nel 2023;
  2. i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2022.

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo lordo del richiedente, in relazione agli anni di contribuzione da lavoro dipendente o autonomo. A partire dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.

LIMITI DI REDDITO

I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo il trattamento minimo INPS (TM € 563,74 nel 2023) per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2023, sono rispettivamente di:

  • €10.992,93 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
  • €11.429,93 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
  • €11.538,93 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
  • €11.647,93 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.

Ricordiamo che, a partire dal 2017, l’importo della quattordicesima mensilità è stato incrementato del 30% per i pensionati con redditi entro una volta e mezza il trattamento minimo INPS, arrivando rispettivamente a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15 /18 anni e fino a 25/28 anni, oltre 25/28 anni).

I limiti reddituali annui entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo INPS per il diritto alla somma aggiuntiva, nel 2023, sono, rispettivamente:

  • €14.657,24 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
  • €14.993,24 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
  • €15.077,24 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
  • €15.161,24 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.

Per i pensionati che rientrano in tali limiti reddituali, gli importi della quattordicesima mensilità sono riconosciti, rispettivamente, nella misura di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 sempre in base ai versamenti contributivi durante la carriera lavorativa dai dipendenti e gli autonomi (fino a 15/18 anni, oltre 15/18 e fino a 25/28 anni, oltre 25 /28 anni).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Viene altresì fatta valere la cosiddetta clausola di salvaguardia, per cui, in caso di superamento del limite di reddito della fascia di appartenenza, la somma aggiuntiva, viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2023 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2023, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023.

Con riferimento alle pensioni gestite nei sistemi integrati, si precisa che rientrano in tali sistemi le prestazioni: della Gestione privata; ex ENPALS; della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS; dei giornalisti liquidate con il sistema IVS.

La quattordicesima mensilità viene attribuita d’ufficio, sempre sulla mensilità di luglio 2023, a coloro che, oltre a rientrare nei limiti reddituali sopra specificati, abbiano compiuto un’età maggiore o uguale a 64 anni alla data del 31 luglio 2023.

PRESTAZIONI ESCLUSE

Il beneficio non spetta su una delle seguenti prestazioni: Invalidità Civile, Pensione Sociale, Assegno Sociale e l’Ape Sociale, ecc.

Parimenti, essa non viene, inoltre, erogata a:

  • pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
  • trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
  • pensioni della ex SPORTASS.

L’Istituto inoltre segnala che, nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una somma aggiuntiva degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla quattordicesima del 2023 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

GESTIONE PUBBLICA

Con riferimento alle pensioni della Gestione pubblica, la platea interessata al riconoscimento d’ufficio della prestazione sulla mensilità di pensione di luglio 2023 riguarda quei soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti su indicati e che, alla data del 30 giugno 2023, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.

Si tratta di:

  • soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
  • soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
  • soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.

I redditi utilizzati dall’Istituto sono quelli trasmessi dagli interessati entro il giorno 15 maggio 2023. Per la rilevazione dei redditi influenti, ai fini del diritto alla prestazione, sono stati considerati quelli degli anni precedenti, risalendo fino a quelli dell’anno 2020.

EX INPGI

Da quest’anno, in seguito al passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS, anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.

Per l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12, in quanto rapportata a 6 mensilità.

Nella nota, l’INPS precisa che, durante la lavorazione centralizzata, sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private di coloro che alla data di elaborazione risultavano in condizione di irreperibilità, con esclusione, tuttavia, dei beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank NA, a motivo delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita. In questo caso, una volta sanata la propria condizione di irreperibilità negli archivi dell’Istituto, gli interessati potranno presentare la domanda per l’attribuzione del beneficio.

COMUNICAZIONE

Con riferimento all’informativa indirizzata ai pensionati beneficiari, le comunicazioni relative al credito della quattordicesima mensilità, non saranno inoltrate in forma cartacea, ma saranno visualizzate attraverso le seguenti modalità:

  • nella relativa sezione del modello “OBIS/M”;
  • con apposita comunicazione nell’area personale dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico del pensionato, se disponibile;
  • sul cedolino di pensione, con apposita annotazione;
  • con invio di un messaggio SMS, in caso di contatto valido;
  • con invio di una notifica sull’app “IO”.

Invitiamo i pensionati che, pur in presenza dei requisiti previsti, non si vedranno corrisposta dall’INPS la quattordicesima mensilità a recarsi al Patronato INAS CISL per verificare la propria posizione e presentare all’INPS apposita domanda di ricostituzione online.

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