L'Esperto Risponde: Contributi, esiste un numero minimo per andare in pensione?
La vostra domanda:
"Ho chiuso la mia attività dopo 18 anni di contributi versati. Oggi ho 55 anni. Posso pensionarmi? Esiste un numero minimo di versamenti per andare in pensione? Non vorrei perdere i contributi che ho già versato. Grazie."
La regola generale per accedere a pensione di vecchiaia per l’anno 2025 chiede il perfezionarsi di determinati requisiti anagrafici e contributivi, ossia:
- 67 anni di età;
- almeno 20 anni di anzianità contributiva (CTB), sia nel regime misto sia in quello contributivo.
Tuttavia, qualora il primo accredito contributivo sia stato effettuato a partire dal 1° gennaio 1996, l’importo della prestazione deve risultare almeno pari a quello dell’assegno sociale, perché rientrerebbe nel regime contributivo puro.
Per la pensione anticipata nel regime contributivo, occorrono invece almeno 64 anni di età e 20 anni effettivi di versamenti, fermo restando l’importo soglia che oscilla tra le 3 volte e le 2,6 volte (in base al numero dei figli) il valore dell’assegno sociale, più la finestra di 3 mesi.
Dai dati da Lei riportati, per maturare il requisito minimo di contribuzione (20 anni), le occorrono ancora 2 anni di contributi, mentre per il perfezionamento del requisito anagrafico dovrebbe attendere almeno 12 anni, fermo restando gli adeguamenti della speranza di vita.
Oppure, terza ipotesi, essendo soggetto titolare di attività commerciale, potrebbe beneficiare dell’indennizzo per la cessazione di attività commerciale.
L’indennizzo è concesso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
- abbiano più di 62 anni (se uomini) o più di 57 anni (se donne);
- siano stati iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori nella gestione speciale commercianti;
- hanno cessato definitivamente l’attività commerciale;
- hanno riconsegnato al Comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività;
- si sia proceduto alla cancellazione del soggetto titolare d’attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro dell’imprese presso la Camera di Commercio.
Durante tutto il periodo in cui si percepisce l’indennizzo, vengono accreditati contributi figurativi per il raggiungimento del diritto a pensione (tali contributi non saranno utilizzati ai fini della misura, questo vuol dire che il suo eventuale assegno di pensione sarebbe calcolato su 18 anni di anzianità contributiva). L’indennizzo cessa al compimento dell’età pensionabile.
La misura della prestazione è pari al trattamento minimo INPS (€ 603,40).
Precisiamo che il beneficio è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. La corresponsione dell’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa. Il percettore è tenuto, pertanto, a comunicare all’INPS, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la ripresa dell’attività lavorativa.
Visto che quanto esposto ha finalità esclusivamente informativa, consigliamo di contattare quanto prima il Patronato INAS CISL della sua zona, per ottenere tutta l’assistenza necessaria a:
- estrapolare il suo certificato contributivo (ECOCERT), al fine di verificare la sua esatta contribuzione;
- verificare l’utilità ad essere ammesso ai versamenti volontari;
- presentare l’eventuale domanda per il riconoscimento dell’indennizzo per la cessazione di attività commerciale;
- accertare con esattezza la prima data utile del suo pensionamento e l’importo dell’assegno.