Pillole di Diritto: il Testamento Biologico
Le Pillole di Diritto questo mese si occupano di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (Biotestamento o Testamento Biologico).
La legge n. 219/2017, che le disciplina, stabilisce che deve essere promossa e valorizzata la relazione di cura e fiducia tra il medico e il paziente, relazione che si basa sul consenso informato.
Le radici di questa legge sono rinvenibili nella storia della nostra cultura, basti pensare alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e ai codici deontologici dei medici e delle professioni sanitarie, ma fino al 2017 non erano mai state esplicitate e avvalorate da una precisa legislazione.
L’essenza ed il valore di questa legge si esprimono con una bellissima frase che ritengo tanto semplice quanto profonda: “il tempo di comunicazione è tempo di cura” (Art 1 comma 8)
Inoltre, la persona incapace deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
CONSENSO INFORMATO
Art 1 comma 1: “La presente Legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla Legge”.
Da questo articolo emerge che il primo elemento legittimante la cura è il consenso informato stesso e la sua espressione diviene quindi diritto fondamentale della persona assistita.
Il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione, in quanto ogni individuo ha il diritto di essere curato ed ha il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto.
Le informazioni devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione; discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute.
Il medico garantisce alla persona assistita, o al suo rappresentante legale, un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi.
L’informazione deve risultare per iscritto e di fronte al documentato dissenso del paziente capace d’intendere e volere, il medico deve astenersi dall’intervenire e desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.
Il Legislatore ha sancito in via generale ed astratta l’obbligo del medico di informare il paziente (art. 1 Legge n. 219/2017).
Il Legislatore, poi, insiste sul concetto di alleanza terapeutica, prevedendo che sia: “promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico” (art. 1, comma 2, Legge n. 219/17).
Se il paziente lo desidera, tra l’altro, può coinvolgere nella relazione paziente-medico anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
IL CONTENUTO
Ogni persona: “ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici ed ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.
Il contenuto dell’informativa deve essere il più ampio ed esaustivo possibile.
L’obbligo di informazione, in pratica, comprende tutti i rischi prevedibili, anche se la loro probabilità è minima, mente non comprende i rischi anomali, cioè quelli che possono essere ascritti solo al caso fortuito.
Il medico è tenuto a prospettare al paziente la verità, con il limite semplicemente di adeguare il proprio linguaggio al singolo caso, ed alle condizioni psicologiche e culturali del paziente, evitando di celare notizie. In difetto, infatti, potrebbe essere considerato civilmente responsabile per aver violato il diritto costituzionalmente tutelato dell’autodeterminazione del paziente.
Il consenso, inoltre, non può mai essere presunto.
Il consenso del paziente all’atto medico deve concretarsi in un’esplicita manifestazione di volontà conseguenziale a un’adeguata attività informativa e non può mai essere tacito o presunto, neppure nell’ipotesi in cui il paziente sia a sua volta medico.
Il consenso libero e informato, salvo che ricorra uno stato di necessità, non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita.
Il consenso deve essere continuato, nel senso che non può essere prestato una tantum all’inizio della cura, ma va richiesto e riformulato per ogni singolo atto terapeutico o diagnostico, il quale sia suscettibile di cagionare autonomi rischi.
LA FORMA
Il consenso informato è documento in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per le persone con disabilità, attraverso dispositivi che consentano loro di comunicare e deve essere inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Il consenso deve essere specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto.
Il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”: “dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando piena conoscenza della natura dell’intervento, della sua portata, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”
La semplice presenza di un modulo per il consenso informato sottoscritto dal paziente non è di per sé sufficiente per considerare dimostrato che il paziente sia stato adeguatamente e compiutamente informato in misura tale da aver compiutamente prestato un consenso libero e consapevole.
Le strutture e gli esercenti le professioni sanitarie hanno l’obbligo di fornire la prova di aver adeguatamente informato il paziente tramite documenti scritti o videoregistrazioni.
Il consenso informato non potrà essere provato oralmente.
La legge, inoltre, prevede che le DAT possano essere revocate, in casi di emergenza-urgenza, anche con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l’assistenza di due testimoni.
BANCA DATI NAZIONALE
La Legge di bilancio del 2018 ai commi 418 e 419 dell’articolo 1 ha previsto e finanziato l’istituzione presso il Ministero della salute di una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di singoli trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Le DAT di una persona sono indicate anche comunemente come "testamento biologico" o "biotestamento".
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, ogni persona ha la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche, singoli trattamenti sanitari. Le DAT possono essere fatte da tutte le persone che sono maggiorenni e capaci di intendere e di volere. Qui di seguito delle slides di approfondimento sulle DAT.
Emergenza Covid-19, estensione del termine per la trasmissione degli elenchi delle DAT da parte dei Comuni
I Comuni che, a causa della situazione di emergenza Covid-19, non hanno potuto trasmettere gli elenchi nominativi delle DAT entro il 31 marzo 2020, potranno trasmettere i dati anche dopo questa data, cercando di effettuare tale trasmissione sollecitamente, appena le condizioni operative lo consentiranno.