Assegno al nucleo familiare
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
La prestazione è erogata in favore di:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).
Il diritto decorre dal primo giorno in cui si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (celebrazione del matrimonio, nascita di figli).
Il diritto cessa al venir meno delle condizioni (separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
La prestazione si richiede a domanda dell’interessato. Se la domanda viene presentata
successivamente alla maturazione del diritto all’ANF, gli arretrati vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
L’importo dell’ANF è calcolato in base:
- alla tipologia del nucleo familiare;
- al numero dei componenti;
- al reddito complessivo del nucleo familiare.
Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei, come ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili.
Per l’attribuzione del diritto all’ANF sono presi in considerazione i redditi assoggettabili ad IRPEF al lordo di:
- detrazioni d'imposta;
- oneri deducibili;
- ritenute erariali.
Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva se superiori complessivamente a 1.032,91 euro:
- redditi esenti da imposta (pensioni sociali; borse di studio; assegni erogati agli invalidi civili);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (interessi bancari e postali,
interessi da BOT e CCT);
- redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva IRPEF (vincite del lotto; altri giochi a premio).
Sono invece esclusi:
- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione;
- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità;
- assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.
Per avere diritto all’Assegno, il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’introduzione dell’Assegno unico universale (AUU) per i figli a carico (Dlgs 230/2021), con
decorrenza 1° marzo 2022, ha abrogato dalla medesima data l’ANF per i nuclei familiari dove sono presenti figli e orfanili.
Di conseguenza, i nuovi livelli reddituali dell’Assegno al Nucleo Familiare si riferiscono esclusivamente a nuclei composti da: coniugi; fratelli; sorelle e nipoti, a carico del richiedente.