CONTRIBUTI COLF E BADANTI
I lavoratori domestici, qualunque sia la durata delle prestazioni svolte, hanno diritto alle seguenti assicurazioni previdenziali:
- invalidità, vecchiaia e superstiti;
- tubercolosi;
- disoccupazione involontaria (NASPI);
- assegno familiare;
- maternità;
- infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Il diritto all'assegno familiare, deve essere richiesto direttamente dal lavoratore/trice all'INPS.
I lavoratori domestici hanno diritto all'assistenza sanitaria, di contro non hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS. In base alla denuncia iniziale effettuata dal datore di lavoro, l'Istituto di Previdenza provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico. Il contributo orario dovuto all'INPS è:
- commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva oraria, se l'orario del lavoratore/trice non superare le 24 ore settimanali;
- fisso, se l'orario di lavoro superare le 24 ore settimanali.
Nel primo caso, il contributo orario dovuto all'Ente di Previdenza varia in base alla retribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore/trice, determinata dalla soglia dei seguenti elementi:
- retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- quota oraria della tredicesima mensilità;
- valore convenzionale del vitto, calcolato sulla base oraria.
I contributi vanno versati per tutte le ore retributive.
A carico del lavoratore è attribuita una quota minima di contributo che viene trattenuta dalla retribuzione, mentre il datore di lavoro è responsabile per l'intero versamento. Dal 1° gennaio 2023, per i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato è dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
I contributi devono essere versati per trimestri solari entro le seguenti date:
- dal 1° al 10 aprile: trimestre gennaio-marzo;
- dal 1° al 10 luglio: trimestre aprile-giugno;
- dal 1° al 10 ottobre: trimestre luglio-settembre;
- dal 1° al 10 gennaio anno successivo: trimestre ottobre-dicembre.
Se il rapporto di lavoro cessa durante il trimestre, il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni. I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:
- utilizzando il sistema PagoPA che è possibile richiedere e stampare attraverso il sito INPS (www.ips.it – sezione servizi online);
- rivolgersi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, sportelli bancari E SITO INTERNET I Unicredit SPA);
- online sul sito Internet dell'INPS (www.ips.it – sezione servizi online).
A seguito del pagamento viene rilasciata una ricevuta in duplice copia, una per il datore di lavoro e l'altra per il lavoratore.
È disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto (www.inps.it) o attraverso lo sportello Colf e Badanti del CAF-CISL, la procedura che consente di comunicare la sospensione dell'obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di sospensione a titolo di:
- congedo per maternità;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retributiva.
Orario di lavoro
Gli art. 8 e 14, del CCNL regolano l'orario normale e la durata massima della prestazione lavorativa. La contrattazione collettiva fissa per i lavoratori a tempo pieno i seguenti limiti massimi:
- 10 ore giornaliere, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi;
- 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
Tuttavia, è necessario precisare che l'orario lavorativo può essere redistribuito in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia, datore di lavoro e lavoratore/trice.
Ferie
La determinazione del periodo di ferie è regolata dalla legge speciale sul lavoro domestico, che fissa i limiti minimi in relazione alla qualifica e all'anzianità de servizio.
Tale disciplina è superata dalle condizion più favorevoli offerte dalla contrattazione collettiva e comunque dalla disciplina in vigore per la generalità dei lavoratori che riconosce il diritto a 4 settimana di riposo all'anno.
Il godimento delle ferie, di norma a carattere continuativo, è un diritto irrinunciabile.
Il CCNL fissa in 26 giorni lavorativi il periodo annuale di ferie, da lunedì al sabato: sono escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, che quindi si aggiungono alle ferie. I 26 giorni spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro.
I giorni di ferie non possono essere goduti durante i periodi di preavviso, malattia o infortunio.
La Corte Costituzionale, con sentenza 616/1987, ha affermato che la malattia manifestatasi durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, il quale riprenderà in un periodo successivo, tenendo sempre conto della necessità del datore di lavoro, degli interessi dei lavoratori e dell'esistenza di idonea documentazione medica che attesti lo stato effettivo della malattia.
Malattia
In caso di malattia spettano ai lavoratori domestici, conviventi e non conviventi:
- la conservazione del posto di lavoro, per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia (esempio: fino a 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per almeno 10 giorni; da 6 mesi e fino a 2 anni si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per almeno 45 giorni; se l'anzianità di servizio supera i 2 anni si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per almeno 180 giorni);
- la retribuzione globale pattuita al 50% per i primi 3 giorni e al 100% del salario per i giorni successivi (si rinvia all' art. 27 del CCNL).
Tredicesima mensilità
La gratifica natalizia o meglio conosciuta come “tredicesima mensilità” corrisponde a una mensilità della retribuzione pattuita tra datore di lavoro e lavoratore/trice da corrispondere entro il mese di dicembre di ciascun anno in occasione delle festività natalizie. Nella retribuzione devono essere computate anche le indennità sostitutive di vitto e alloggio per i lavoratori che ne hanno diritto.
Trattamento di fine rapporto (TFR)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto, anche se la prestazione è limitata a poche ore la settimana oppure la risoluzione del rapporto è avvenuta durante il periodo di prova. Per il calcolo del TFR occorre prendere in considerazione, come per la generalità dei lavoratori, la retribuzione mensile, la tredicesima mensilità e, nel caso in cui il lavoratore consumi due pasti al giorno e viva nell'abitazione del datore di lavoro, l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. Il conteggio per la determinazione del trattamento di fine rapporto varia a seconda del periodo cui si riferisce il servizio.
Sportello colf e badanti del CAF-CISL
Gli adempimenti a carico del datore di lavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro domestico con il proprio collaboratore familiare, sono molteplici e complessi. In questo caso, gli interessati possono rivolgersi allo sportello Colf e Badanti del CAF-CISL per ricevere ogni forma di assistenza inerente alla regolarizzazione e amministrazione del rapporto di lavoro domestico, nel pieno rispetto dei diritti e delle tutele riconosciuti sia al lavoratore che al datore di lavoro dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro domestico. Tra i vari servizi offerti dal CAF-CISL è possibile procedere, ad esempio, alla stipula del contratto di lavoro e all’elaborazione dei prospetti paga mensili; al calcolo della tredicesima e all’elaborazione del modello CU; al calcolo dei contributi previdenziali e alla compilazione dei modelli MAV per il versamento all’INPS; al calcolo del Tfr e liquidazione e all’assistenza per accedere alle agevolazioni fiscali previste per il datore di lavoro.