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Indennità di accompagnamento

cos’è e come richiederla

Indennità di accompagnamento
Indennità di accompagnamento

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Indennità di accompagnamento

Cosa è

l'indennità di accompagnamento è disciplinata nel nostro ordinamento dalla legge 18/1980 e dall' art 1 comma 3 della legge 508 del 1988, ed è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

I beneficiari dell'indennità di accompagnamento in Italia sono circa 2,2 milioni. Di questi circa il 75% sono pensionati.

Decorrenza e durata

L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.

Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni, tranne nel caso indicato nel messaggio dell’INPS numero 3347 del 26-09-2023 che ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento, anche in presenza di ricovero gratuito, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, previo rilascio di idonea documentazione da parte della medesima struttura di ricovero.

In questo caso la dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, accedendo al sito dell’INPS con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.

Per il 2024 l’importo dell’indennità è di 531,76 euro.

Incompatibilità

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati).

I requisiti per richiedere la prestazione

L’indennità è riconosciuta a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’inabilità totale e permanente (100%);
  • riconoscimento dell'impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
  • riconoscimento dell’impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua;
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Domanda

Per ottenere l’assegno di accompagnamento dall’INPS bisogna essere in possesso dei certificati specialistici della patologia del richiedente, rilasciati preferibilmente da strutture pubbliche.

In seguito, questa documentazione deve essere consegnata al medico certificatore (di solito il medico di famiglia) che trasmetterà all’INPS un certificato medico telematico, indicando le patologie dell’assistito e selezionerà le richieste per richiedere l’indennità di accompagnamento. e stamperà una ricevuta, completa del numero univoco, del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

L’invio del certificato da parte del medico non costituisce di per sé la presentazione della domanda di invalidità civile, in quanto la domanda deve essere presentata successivamente, entro un massimo di 90 giorni dalla data di emissione del certificato medico.

Dopo aver trasmesso il certificato medico, si potrà presentare la domanda di accompagnamento all’Inps:

  • tramite l’ufficio del patronato INAS CISL di zona.
  • oppure autonomamente, con lo Spid, la Carta di identità elettronica o la carta nazionale dell’assistito, sul servizio online dell’Inps.

Al patronato è necessario consegnare la seguente documentazione:

  • il certificato del medico inviato telematicamente all’Inps;
  • il documento d’identità del richiedente ed il codice fiscale;
  • l’indirizzo di residenza, lo stato civile, la data di matrimonio ed il codice fiscale dell’eventuale coniuge;
  • il codice Iban dell’assistito, dove ricevere l’accredito della pensione di accompagnamento
  • le eventuali date del ricovero, in strutture ospedaliere pubbliche e private convenzionate.

 

L'accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico-legale:

  • presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate con un medico INPS;
  • presso i Centri medico-legali dell'INPS, nelle regioni che hanno sottoscritto il protocollo per l'affidamento dell'accertamento sanitario all'INPS (cd. Convenzioni CIC).

In caso di non trasportabilità:

  • il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata;
  • il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita, il cittadino deve consegnare alla Commissione:

  • copia di un valido documento di riconoscimento;
  • la documentazione sanitaria in proprio possesso.

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:

  • una con tutti i dati sanitari, anche sensibili;
  • l'altra con il solo giudizio finale.

Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all'INPS.

Una volta acquisito il requisito sanitario e verificati quelli amministrativi, l’INPS disporrà immediatamente il pagamento della prestazione.

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