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Come si calcola e quali sono le detrazioni

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Il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si basa, innanzitutto, sulla base imponibile determinata attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell'art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge, rendita catastale della casa dell'abitazione principale e sue pertinenze, ecc.).

Successivamente, per determinare l'IRPEF lorda, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l'imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni.

Infine, per determinare l'IRPEF netta è necessario effettuare le seguenti detrazioni dall'IRPEF lorda:

  1. Detrazioni per redditi da pensione;
  2. Detrazioni per carichi di famiglia;
  3. Detrazioni per oneri (spese detraibili).

 

Detrazioni per redditi da pensione

Un importo pari alla detrazione di cui all’art. 13 del TUIR, in misura variabile a seconda dell’importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze.

La detrazione per i redditi da pensione è pari a:

  • 955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Ciò significa che, per i pensionati, la “no tax area” è pari a 8.500 euro;
  • 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 8.501 e 28.000 euro;
  • 700 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;

inoltre, è previsto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi compresi tra 25.001 euro e 29.000 euro

 

Detrazioni per carichi di famiglia

Un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, spettanti in base alla situazione familiare e al reddito imponibile complessivo posseduto, da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze.

Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (detrazione per un importo massimo di 800 euro);

- i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi del coniuge superstite (detrazione per un importo massimo di 950 euro);

- gli ascendenti conviventi con il contribuente (detrazione per un importo massimo di 750 euro).

Condizione per essere considerati a carico è l’assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all’IRPEF di importo non maggiore di 2.840,51euro, innalzato con la Legge di Bilancio 2018 a 4.000 euro limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni.

 

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia

L’ art. 1, comma 11 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha previsto importanti modifiche relative alle detrazioni per familiari a carico.

La detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico viene riconosciuta nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. n.104/1992;

Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti che convivono con il contribuente, la detrazione riconosciuta per gli “altri familiari a carico”, nell’importo massimo di 750 euro.

Infine, vengono eliminate le detrazioni per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero.

 

Detrazioni per oneri (spese detraibili)

Un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell’art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa, ecc.).

 

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali per oneri

L’art.1, comma 10 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili dall’IRPEF lorda (escluse le spese sanitarie e le somme investite nelle start up o nelle PMI innovative, nonché gli oneri detraibili relativi ai mutui per la casa fino al 31 dicembre 2024), sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l’importo base, determinato in corrispondenza del reddito del contribuente, per un coefficiente parametrato al numero di figli a carico presenti nel proprio nucleo familiare.

L’importo base è pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è tra 75.000 euro e 100.000 euro;

- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;

- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;

- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;

- 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio a carico con disabilità.

L’importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore dei due indicatori.

Ai fini di tale misura, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

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