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Come si calcola e quali sono le detrazioni

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Il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si basa, innanzitutto, sulla base imponibile determinata attraverso la deduzione dal reddito complessivo di un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell'art. 10 del TUIR (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge, rendita catastale della casa dell'abitazione principale e sue pertinenze, ecc.).

Successivamente, per determinare l'IRPEF lorda, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l'imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni.

La legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha ridotto l’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito tra 28.001 euro e 50.000 euro. Per cui, dal 2026, le aliquote IRPEF sono:

  1. 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
  2. 33% per i redditi tra 28.001 euro e 50.000 euro;
  3. 43% per i redditi che superano 50.000 euro.

Infine, per determinare l'IRPEF netta è necessario effettuare le seguenti detrazioni dall'IRPEF lorda:

  1. Detrazioni per redditi da pensione;
  2. Detrazioni per carichi di famiglia;
  3. Detrazioni per oneri (spese detraibili).

Detrazioni per redditi da pensione

Un importo pari alla detrazione di cui all’art. 13 del TUIR, in misura variabile a seconda dell’importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze. 

La detrazione per i redditi da pensione è pari a:

  • 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Ciò significa che, per i pensionati, la “no tax area” è pari a 8.500 euro
  • 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 8.501 e 28.000 euro; 
  • 700 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 28.001 e 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro;
  • inoltre, è previsto un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi compresi tra 25.001 euro e 29.000 euro.

Detrazioni per carichi di famiglia

Un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR, spettanti in base alla situazione familiare e al reddito imponibile complessivo posseduto, da assumere al netto del reddito della casa d’abitazione e pertinenze. 

Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente: 

  1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  2. figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  3. i seguenti altri familiari
  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato; 
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l’assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all’IRPEF di importo non maggiore di 2.840,51euro, innalzato con la Legge di Bilancio 2018 a 4.000 euro limitatamente ai figli di età non superiore ai 24 anni.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. “altri familiari a carico”) è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

A seguito dell’entrata in vigore dell’AUU, dal 1° marzo 2022:

  • hanno cessato di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità; per i figli di età` inferiore ai 21 anni fiscalmente a carico continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute;
  • per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli);
  • inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico, nel caso in cui l’altro genitore manchi, nei casi previsti dalla legge.

Dal 2025, a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, le detrazioni per carichi di famiglia spettano esclusivamente:

  • per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, per un importo massimo di 800 euro;
  • per i figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuta nell’importo massimo di 950 euro per ciascun figlio;
  • per gli altri familiari a carico solo se ascendenti e conviventi con il contribuente, nell’importo massimo di 750 euro;
  • ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per figli e per altri familiari a carico residenti all’estero non spettano.

Successivamente, il decreto correttivo IRPEF/IRES (D.Lgs. n. 192/2025), riscrivendo il comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR, chiarisce che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, i familiari rilevanti ai fini fiscali, anche in assenza delle detrazioni per carichi di famiglia, continuano a rilevare per l’accesso ai benefici fiscali collegati al medesimo articolo.

Detrazioni per oneri (spese detraibili)

Un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell’art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della prima casa, ecc.).

Dal 2025, l’art. 1, commi 10 e 11, della legge n. 207/2024, ha posto dei limiti agli oneri e alle spese detraibili per i titolari di redditi superiori a 75.000 euro. L’importo massimo detraibile dipende dal reddito complessivo e dal numero di figli a carico, con coefficienti che aumentano in relazione al numero di figli.

Infine, la legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto che ai contribuenti con i redditi complessivi superiori a 200.000 euro vengono ridotte le detrazioni per un importo di 440 euro facendo riferimento agli oneri detraibili al 19% escluse le spese sanitarie; le erogazioni liberali in favore di partiti politici e i premi di assicurazione per eventi calamitosi.

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