Prestazione Universale
Cos'è e a chi è rivolta
La nuova Prestazione Universale è una misura rivolta ad anziani non autosufficienti, subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”, istituita con l’obiettivo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale.
È una misura sperimentale e il periodo di sperimentazione va dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Come funziona
La Prestazione Universale, erogata con cadenza mensile, è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare o il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di regolare rapporto di lavoro, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
La quota fissa e la quota integrativa vengono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa, secondo le modalità già in uso per il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa, tramite specifico pagamento predisposto dalla procedura automatizzata tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
La Prestazione Universale, di fatto, assorbe l'indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni erogate dagli Ambiti Sociali Territoriali, ATS, (articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Per quanto attiene alle prestazioni erogate dagli ATS, l’interessato in sede di domanda deve espressamente optare per il riconoscimento della Prestazione Universale in sostituzione delle stesse. L’opzione attiene esclusivamente agli eventuali ulteriori contributi erogati dagli ATS per remunerare il lavoro di cura svolto dagli operatori titolari di un rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore (di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.
L’esercizio dell’opzione comporta, pertanto, la conseguente cessazione dell’erogazione delle prestazioni da parte degli ATS.
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Reversibilità della scelta e rinuncia
La scelta a favore della Prestazione Universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare alla medesima con il conseguente ripristino dei contributi erogati dagli ATS presentando specifica richiesta all’INPS. In tale caso, l’INPS provvede alla sospensione della quota integrativa prevista dalla Prestazione Universale, ripristinando l’indennità di accompagnamento.
Nei casi in cui alla rinuncia della Prestazione Universale non segua, senza soluzione di continuità, il ripristino dei contributi erogati dagli ATS già riconosciuti in precedenza, il beneficiario può comunque rinunciare all’erogazione da parte dell’INPS della quota integrativa, fino al ripristino dei contributi stessi.
Inoltre, al percettore della Prestazione Universale, che rinunci alla stessa e che non abbia percepito, prima di accedere a tale beneficio, i contribuiti erogati dagli ATS, continuerà a essere garantita l’erogazione dell’indennità di accompagnamento
Quali sono i requisiti
I requisiti necessari per accedere alla Prestazione Universale sono:
- età anagrafica pari o superiore a 80 anni;
- livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall'INPS, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di cui al D.M. n. 155/2024;
- valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria non superiore a 6.000 euro;
- titolarità dell'indennità di accompagnamento o possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
In particolare, i parametri per l'accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo sono:
- Requisito sanitario: valutazione della disabilità gravissima, secondo le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 26 settembre 2016;
- Requisito sociale: valutazione del bisogno assistenziale gravissimo, rilevato attraverso un questionario.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra previste, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo.
Accertamento del livello di bisogno assistenziale gravissimo
La valutazione del "Livello di bisogno Assistenziale Gravissimo" è determinata sulla base di due criteri:
- criterio sanitario, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità "di livello gravissimo";
- criterio sociale, riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socio-assistenziale del soggetto.
- Criterio sanitario
La valutazione del criterio sanitario per il riconoscimento della "disabilità gravissima" spetta ad un’apposita Commissione medica, costituita da 3 medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS competente per territorio, che opera con le seguenti modalità:
- giudizio di mera compatibilità della documentazione agli atti rispetto alle definizioni precise e puntuali delle condizioni patologiche contenute nell'articolo 3 e negli Allegati n. 1 e n. 2 del decreto interministeriale 26 settembre 2016;
- giudizio di valutazione medico-legale sull’ulteriore condizione prevista dal D.M. n. 200/2024 di "necessità di assistenza continua 24 ore su 24, a volte prestata anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte". Tale requisito riguarda anziani che necessitano a domicilio di assistenza continuativa di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche o, comunque, bisognosi di assistenza vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica.
- Criterio sociale
Il criterio sociale attiene alla valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo ed è determinato sulla base del punteggio attribuito alle risposte inserite, nel questionario presente nella domanda, dal richiedente la Prestazione Universale.
Il questionario descrive il contesto della condizione familiare e socio-abitativa del cittadino. Le domande riguardano:
- la composizione del nucleo familiare;
- la presenza di eventuali contributi già riconosciuti dalle Amministrazioni locali non rientranti fra quelli previsti dall’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della legge n. 234/2021;
- l’avere già attivato delle misure di assistenza a favore dell’interessato da parte delle strutture pubbliche territoriali.
Le risposte al questionario determinano in automatico un punteggio finale ai fini del riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo qualora raggiunga la soglia minima di riferimento pari al valore di 8.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo devono risultare soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate, ossia la sussistenza della disabilità di livello gravissimo e la sussistenza di un bisogno assistenziale gravissimo con valore almeno pari a 8.
Il verbale finale viene inviato al cittadino, unitamente a una lettera di accompagnamento, nella quale è indicato il riconoscimento o meno del bisogno assistenziale di livello gravissimo, con contestuale comunicazione dell’accoglimento o della reiezione della domanda di Prestazione Universale.
In caso di accoglimento, viene successivamente inviata al beneficiario la lettera di liquidazione della relativa prestazione.
Modalità di spesa della quota integrativa
La quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a 850 euro mensili, è finalizzata a:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore;
- acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale. I servizi che possono essere acquistati, e che non devono essere di natura sanitaria e infermieristica, sono quelli di seguito elencati:
- Area socioassistenziale:
- servizi di cura e di igiene della persona;
- servizi di lavanderia;
- servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio;
- servizi per la cura e l’aiuto nella gestione della propria abitazione;
- servizi per l’accompagnamento a visite;
- servizi per lo svolgimento di piccole commissioni;
- servizi per il disbrigo pratiche amministrative.
- Area sociale:
- servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali;
- servizi per l’aiuto al mantenimento di abilità pratiche;
- servizi di sostegno psicologico/educativo;
- servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.
Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.
Il mancato utilizzo degli importi erogati a titolo di quota integrativa nelle modalità sopra indicate comporta la decadenza dal beneficio. I relativi controlli sono in parte automatizzati e vengono effettuati trimestralmente, prendendo come riferimento le scadenze relative al pagamento dei contributi dei lavoratori domestici.
In particolare, per quanto attiene ai controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro domestico, instaurati da parte del beneficiario della Prestazione Universal, si deve fare direttamente riferimento a quanto presente negli archivi dell’Istituto, sia in merito alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro sia in ordine alla regolarità contributiva dello stesso. Il richiedente è, comunque, tenuto ad allegare entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento (10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre e 10 gennaio) le copie delle buste paga relative al rapporto di lavoro domestico del trimestre precedente, regolarmente quietanzate dal lavoratore per avvenuta riscossione della retribuzione.
Per quanto attiene, invece, all’eventuale fruizione dei servizi, viene verificato che l’importo della spesa complessiva sostenuta nel trimestre sia maggiore/uguale rispetto all’entità della quota integrativa erogata nel medesimo periodo. Resta a carico del titolare della Prestazione Universale allegare trimestralmente entro le scadenze sopra evidenziate, la copia delle fatture elettroniche inerenti alla spesa sostenuta attraverso il servizio dedicato.
Come presentare la domanda
La Prestazione Universale è erogata dall'INPS su espressa richiesta da parte della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti.
La domanda potrà essere presentata online all'INPS, sia personalmente, con la propria identità digitale, che tramite i patronati, per tutto il periodo della sperimentazione, ovvero dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026. In caso di accoglimento della domanda la prestazione verrà erogata dal mese di presentazione della stessa fino alla scadenza del periodo della sperimentazione, se presenti tutti i requisiti per l'intero periodo.
Per assistenza nella presentazione della domanda invitiamo i nostri iscritti a rivolgersi al Patronato Inas Cisl.