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Ticket sanitario

Chi ha diritto all'esenzione

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La legge in Italia prevede alcuni vantaggi una volta compiuta una determinata età.

Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all’esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi:

Per informazione e registrazioni delle esenzioni per patologie, invalidità e “altri casi particolari” il cittadino deve rivolgersi agli sportelli amministrativi del Distretto Sanitario di residenza.

ESENZIONI PER REDDITO

Le esenzioni per reddito per visite specialistiche, strumentali e di laboratorio sono previste dall’art. 8 della legge 537 del 24 dicembre 1993, che dispone i seguenti i limiti di reddito:

  1. CODICE E01 - Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
  2. CODICE E02 - Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Per ottenere l’esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell’anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. La ASL rilascia all’interessato un apposito attestato.
  3. CODICE E03 - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
  4. CODICE E04 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

A queste categorie ogni Regione ha potuto aggiungere delle misure straordinarie di esenzione valide solo sul territorio regionale.

L’esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

L’esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche.

In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:

  • fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti.)
  • in fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota.)
  • fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica).

Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

L’esenzione per reddito ha carattere personale, tuttavia, l’esenzione spettante ai disoccupati (E02) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) spetta anche ai familiari fiscalmente a carico.

Cosa deve fare l’assistito se, pur ritenendo di aver diritto all’esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore?

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perché sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.

ESENZIONI PER MALATTIA CRONICA

Le malattie e le condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento). 

L’elenco delle malattie croniche esenti dalla partecipazione al costo delle prestazioni è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM Lea del 12 gennaio 2017 (allegato 8).

L’ elenco contenuto nel DPCM 12 gennaio 2017 conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni.

Sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:

  • bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
  • osteomielite cronica
  • patologie renali croniche
  • rene policistico autosomico dominante
  • endometriosi (stadi clinici III e IV)
  • sindrome da talidomide

Vengono spostate tra le malattie croniche alcune patologie già esenti come malattie rare:

  • malattia celiaca
  • sindrome di Down
  • sindrome di Klinefelter
  • connettiviti indifferenziate

Viceversa, due patologie già esenti come malattie croniche vengono spostate tra le rare:

  • sclerosi sistemica progressiva
  • miastenia grave

La condizione “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)” (codice esenzione 052) viene modificata in “Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo, intestino)” comprendendo anche i trapiantati di intestino, prima esclusi.

Infine, l'elenco prevede che l’esenzione per “ipertensione arteriosa” venga suddivisa in due codici:

  • 0A31 ipertensione arteriosa (senza danno d'organo)
  • 0031 ipertensione arteriosa con danno d'organo.

Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.

Come ottenere l’esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell’elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche:

  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
  • copia del verbale di invalidità
  • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza
  • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
  • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea.

Sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato (attestato di esenzione) che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Durata dell'attestato di esenzione

Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita).

Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi.

I nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie".

Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell’allegato 1 al Decreto.

ESENZIONE PER MALATTIA RARA

Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite stabilito a livello europeo di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche.

Dal 2001, con l’approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto all’esenzione dal ticket.

Le malattie rare che danno diritto all’esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998):

  • rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo);
  • gravità clinica;
  • grado di invalidità;
  • onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento).

Si è tenuto conto, inoltre, di due ulteriori criteri specifici: la difficoltà di formulare la diagnosi e la difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali spesso complesse. Un’attenzione particolare è stata posta alla difficoltà di diagnosi, a causa della scarsa conoscenza della maggior parte delle MR da parte dei medici che dovrebbero individuare il percorso diagnostico.

L’esenzione dal ticket è garantita su:

  • tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
  • inoltre, in considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per le malattie rare:
  • le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN;
  • le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all’assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta.

L’elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA e sostituisce il precedente.

Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi sono entrate in vigore il 15 settembre 2017, per dare il tempo alle Regioni di individuare i Centri di riferimento esperti nel trattamento delle nuove malattie.

Le principali novità del Decreto 12 gennaio 2017

Oltre all’inserimento di più di 110 nuove entità, tra singole malattie rare e gruppi, che danno diritto all’esenzione, l’aggiornamento ha comportato anche una revisione sistematica dell’elenco, che risponde meglio ai più recenti criteri scientifici. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo Interregionale delle Malattie Rare.

L’elenco è stato completamente riorganizzato: in particolare, prevede che i gruppi di MR siano “aperti” in modo da consentire che tutte le MR riconducibili a un gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano diritto all’esenzione.  Per aiutare la comprensione e solo a titolo di esempio, sono elencate alcune delle malattie afferenti ai gruppi.

Inoltre, di alcune malattie sono indicati anche i sinonimi.

Sono stati mantenuti i codici di esenzione già adottati, al fine di evitare disagi ai pazienti e per rendere meno difficoltose le procedure amministrative.

Ecco alcune novità dell’elenco:

  • creazione di 16 capitoli distinti per apparato definizione di gruppi in cui poter collocare le malattie rare che, nel futuro, non dovessero trovare accoglienza in gruppi già definiti, in modo da garantire il diritto all’esenzione a tutti gli aventi diritto
  • inserimento della sarcoidosi tra le MR (con esenzione da riconfermare dopo i primi 12 mesi, solo per le forme persistenti)
  • spostamento tra le malattie croniche di 4 patologie già esenti come malattie rare:
  • malattia celiaca (059);
  • sindrome di Down (065);
  • sindrome di Klinefelter (066);
  • connettiviti indifferenziate (067);
  • inserimento tra le MR di 2 patologie già esenti come malattie croniche:
  • sclerosi sistemica progressiva (RM0120);
  • miastenia grave (RFG101).

per alcune malattie (tumore di Wilms, retinoblastoma, pubertà precoce idiopatica), sono stati introdotti limiti temporali all’esenzione che verrà eventualmente rinnovata alla scadenza, in relazione al decorso clinico del singolo paziente

Il Decreto sui nuovi LEA estende anche l’elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale includendo, per la parte del Laboratorio, nuove indagini per la diagnosi precoce di numerose malattie metaboliche rare.

Come ottenere l’esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell’elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della Regione di residenza.

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell’assistito, sulla base della diagnosi della malattia certificata da un Presidio della rete per le malattie rare esperto per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene.

l codice di esenzione delle malattie rare è composto di sei caratteri (numeri e lettere) che, rispettando l'ordine progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti ed aggiornamenti:

il primo carattere è la lettera "R" che indica che la malattia è individuata come rara;

il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene;

il terzo carattere è costituito o da un numero, nel caso di una malattia singola, o dalla lettera "G", quando il codice si riferisce a un gruppo di malattie;

i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore.

Attenzione! Quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche se non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice.

Ci sono novità per gli esenti per malattia rara in materia di assistenza farmaceutica?

No. In base alle norme vigenti, infatti, i medicinali sono classificati in: 

  • fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti)
  • fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota)
  • fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). Alcune Regioni, tuttavia, hanno autonomamente disposto l’erogazione gratuita di farmaci per malattia rara o di altri prodotti, anche non classificati come farmaci, utilizzando fondi propri in quanto si tratta di ulteriori livelli di assistenza.

Per conoscere il dettaglio di questi provvedimenti è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

ESENZIONI PER INVALIDITÀ

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. L’esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertati dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche (per informazioni in materia di compartecipazione al costo sui farmaci di fascia A, introdotta da norme regionali, è necessario rivolgersi alla propria Asl).

Attenzione! Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica.

Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea

  • Invalidi di guerra

G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)

G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

  • Invalidi per lavoro

L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)

  • Invalidi per servizio

S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)

S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)

S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

  • Invalidi civili

C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)

C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)

C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)

C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)

C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)

  • Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere

V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243)

Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità

 

ESENZIONI PER DIAGNOSI PRECOCE TUMORI

A partire dal 1° gennaio 2001, secondo quanto previsto dall' art. 85, comma 4, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell’ambito delle campagne di screening, garantisce l’esecuzione, senza oneri a carico dell' assistito al  momento della fruizione, delle seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto:

  • mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda
  • esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni
  • colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

La prescrizione è effettuata sul ricettario del SSN e deve riportare il relativo codice di esenzione.

In particolare:

codice D01: prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate dalla Regione

codice D02: esame citologico cervico-vaginale (PAP Test)

codice D03: esame mammografico

codice D04: colonscopia

codice D05: prestazioni di approfondimento diagnostico correlate alla diagnosi precoce del tumore della mammella.

L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente. L’esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell’assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.

GRATUITÀ DEL TEST HIV

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entri in contatto con questo virus, è:

  • anonimo, come prevede la Legge 5 giugno 1990, n. 135
  • gratuito, come specificato nel Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ("sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione”) e ribadito nell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2. Il codice di esenzione, da annotare sulla ricetta, per queste prestazioni è B01.

Il test non è obbligatorio, ma se si sono avuti comportamenti a rischio, sarebbe opportuno effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei servizi, non serve ricetta medica; è gratuito e anonimo.

Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.

Il Ministero della Salute ha attivato con Decreto ministeriale 31 marzo 2008, in accordo con le Regioni e Province Autonome, il Sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi delle nuove infezioni da HIV.

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