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Ticket sanitario

Chi ha diritto all'esenzione

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Ticket sanitario

TICKET SANITARIO: COS'È

Il ticket, introdotto in Italia nel 1982, rappresenta il modo con cui gli assistiti contribuiscono o “partecipano” al costo delle prestazioni sanitarie del servizio pubblico di cui usufruiscono. Le prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, per le quali è previsto il pagamento del ticket sono: 1. visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio; 2. prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero; 3. cure termali.

FARMACI

Per quanto riguarda i farmaci, dal 2000 è stata abolita, a livello nazionale, ogni forma di partecipazione degli assistiti per l'assistenza farmaceutica; dunque, non è previsto alcun ticket e i farmaci sono totalmente gratuiti (fascia A) oppure totalmente a pagamento (fascia C). In base alle norme dello Stato, i medicinali sono classificati in: • fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti.) • fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota.) • fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica). La maggior parte delle Regioni, tuttavia, per fare fronte al proprio disavanzo, hanno introdotto sui farmaci di fascia A specifiche forme di partecipazione alla spesa farmaceutica (ticket), che in genere consistono in una quota fissa per ricetta o per confezione. Le stesse Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti. Per conoscere i ticket applicati sull'assistenza farmaceutica, è opportuno consultare i siti delle Regioni o chiedere informazioni alla propria Azienda sanitaria locale (Asl).

ESENZIONI

Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, gli assistiti hanno diritto all'esenzione (per alcune o per tutte prestazioni) nei seguenti casi: 1. in particolari situazioni di reddito associate all'età o alla condizione sociale; 2. in presenza di determinate patologie (croniche o rare); 3. in caso di riconoscimento dello stato di invalidità; 4. in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell'HIV). Per informazione e registrazioni delle esenzioni per patologie, invalidità e “altri casi particolari” il cittadino deve rivolgersi agli sportelli amministrativi del Distretto Sanitario di residenza.

1. ESENZIONI PER REDDITO ED ETÀ

Le esenzioni per reddito per visite specialistiche, strumentali e di laboratorio sono previste dall'art. 8 della legge 537 del 24 dicembre 1993, che dispone i seguenti i limiti di reddito: 1. CODICE E01 - Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro. 2. CODICE E02 – Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Per ottenere l'esenzione, contraddistinta dal codice E02, i disoccupati devono autocertificare ogni anno presso la ASL di appartenenza il reddito conseguito nell'anno precedente e lo stato di disoccupazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente la cessazione di questa condizione. 3. CODICE E03 - Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico. 4. CODICE E04 - Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. A queste categorie ogni Regione ha potuto aggiungere delle misure straordinarie di esenzione valide solo sul territorio regionale. L'esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

Assistenza farmaceutica

L'esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche. Le Regioni hanno individuato alcune categorie o i soggetti esenti tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. L'esenzione per reddito ha carattere personale, tuttavia, l'esenzione spettante ai disoccupati (E02) e ai titolari di pensione sociale o minima (E03-E04) spetta anche ai familiari fiscalmente a carico. Per conoscere i ticket applicati sull'assistenza farmaceutica, è opportuno consultare i siti delle Regioni o chiedere informazioni alla propria Azienda sanitaria locale (Asl).

Come ottenere l'esenzione

Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dall'Anagrafe tributaria attraverso il sistema Tessera Sanitaria, all'atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell'interessato, se l'assistito ha diritto all'esenzione (per i codici E01, E03, E04), e riporta il relativo codice sulla ricetta. Cosa deve fare l'assistito se, pur ritenendo di aver diritto all'esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore? L'assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all'esenzione (ad esempio, perché sa che nell'anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all'Agenzia delle entrate, oppure perché ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l'assistito presenta al medico prescrittore.

2. ESENZIONI PER MALATTIE CRONICHE O RARE

 

ESENZIONE PER MALATTIE CRONICHE

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) le malattie croniche sono “problemi di salute che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”. Per alcune di esse il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede la possibilità di usufruire in esenzione dal ticket di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, finalizzate al monitoraggio della malattia e alla prevenzione di complicanze e ulteriori aggravamenti. Le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione sono individuate in base ai criteri dettati dal Decreto legislativo 124/98 (gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento). L'elenco è stato ridefinito e aggiornato dal DPCM Lea del 12 gennaio 2017 (allegato 8) e conta complessivamente 64 codici di esenzione, corrispondenti a patologie e condizioni. Tra queste, la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, l'ipertensione arteriosa (con o senza danno d'organo), alcune insufficienze (cardiaca, renale cronica, respiratoria cronica, ecc…) e altre ancora. Per conoscere tutte le patologie che rientrano tra le malattie croniche è possibile consultare l'allegato 8 del DPCM Lea del 12 gennaio 2017. (Vedi Allegato 8)

Assistenza farmaceutica

Non sono erogabili in esenzione le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per la diagnosi, né l'assistenza farmaceutica e protesica, anche se la maggior parte delle Regioni nella determinazione dei ticket regionali sui farmaci, ha già previsto una partecipazione ridotta per i soggetti esenti per patologia.

Come ottenere l'esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale (ASL) di residenza, presentando una certificazione che attesti la presenza di una o più malattie incluse nell'elenco, rilasciata da una struttura ospedaliera o ambulatoriale pubblica. A tale fine, sono validi anche: • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica; • copia del verbale di invalidità; • copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda sanitaria locale di residenza; • certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari; • certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base di tale certificazione, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, rilascia un attestato di esenzione che riporta la definizione della malattia o condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione.

Durata dell'attestato di esenzione

Il Decreto ministeriale 329/99 e successive modifiche non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, ossia neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale (limitato ai primi tre anni di vita). Per alcune malattie e condizioni, Regioni e Province autonome hanno autonomamente previsto attestati di durata limitata, sulla base di criteri clinici o organizzativi. I nuovi periodi di validità dell'attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati pubblicati con il Decreto 23 novembre 2012 "Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie". Gli attestati di esenzione, rilasciati o rinnovati dalle ASL, non potranno avere una validità inferiore a quella fissata nell'allegato 1 al Decreto.

ESENZIONE PER MALATTIE RARE

Le malattie rare (MR) sono patologie gravi, invalidanti, che colpiscono un numero ridotto di persone, con una prevalenza inferiore al limite (stabilito a livello europeo) di 5 casi su 10.000 abitanti. A causa della rarità, sono spesso difficili da diagnosticare e prive di terapie specifiche. Dal 2001, con l'approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, le persone affette da malattie rare hanno diritto all'esenzione dal ticket. Le malattie rare che danno diritto all'esenzione sono state individuate in base ai seguenti criteri generali (Decreto legislativo 124/1998): • rarità (riferita al limite di prevalenza < 5/10.000 abitanti stabilito a livello europeo); • gravità clinica; • grado di invalidità; • onerosità della quota di partecipazione (derivante dal costo del relativo trattamento). Si è tenuto conto, inoltre, di due ulteriori criteri specifici: la difficoltà di formulare la diagnosi e la difficoltà di individuare le prestazioni adeguate alle necessità assistenziali spesso complesse. Un'attenzione particolare è stata posta alla difficoltà di diagnosi, a causa della scarsa conoscenza della maggior parte delle MR da parte dei medici che dovrebbero individuare il percorso diagnostico. L'esenzione dal ticket è garantita su tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della malattia rara accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Inoltre, in considerazione dell'onerosità e della complessità dell'iter diagnostico per le malattie rare: • le prestazioni finalizzate alla diagnosi, eseguite presso i Presidi della Rete nazionale sulla base di un sospetto diagnostico formulato da uno specialista del SSN; • le indagini genetiche sui familiari dell'assistito eventualmente necessarie per diagnosticare, all'assistito, una malattia rara di origine genetica. Infatti, la maggior parte delle malattie rare è di origine genetica e il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta. L'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo è stato ampliato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di definizione dei nuovi LEA e sostituisce il precedente. Per conoscere tutte le patologie che rientrano tra le malattie rare delle malattie esenti e delle relative prestazioni alle quali si ha diritto è possibile consultare l'allegato 7 del DCPM 12 gennaio 2017. (Vedi Allegato 7)

Come ottenere l'esenzione

L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda sanitaria locale di residenza, presentando una certificazione con la diagnosi di una o più malattie rare incluse nell'elenco, rilasciata da uno dei Presidi della Rete nazionale delle malattie rare, anche fuori della Regione di residenza. Il diritto all'esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell'assistito, sulla base della diagnosi della malattia certificata da un Presidio della rete per le malattie rare esperto per quella specifica malattia o per il gruppo a cui appartiene. ll codice di esenzione delle malattie rare è composto di sei caratteri (numeri e lettere) che, rispettando l'ordine progressivo dei settori previsti dalla classificazione ICD-9-CM, permette eventuali confronti ed aggiornamenti: • il primo carattere è la lettera "R" che indica che la malattia è individuata come rara; • il secondo carattere è una lettera che indica il settore della classificazione ICD9-CM cui la malattia o il gruppo di malattie appartiene; • il terzo carattere è costituito o da un numero, nel caso di una malattia singola, o dalla lettera "G", quando il codice si riferisce a un gruppo di malattie; • i successivi caratteri indicano la numerazione progressiva della malattia o del gruppo di malattie comprese in ciascun settore. Attenzione! Quando il codice si riferisce ad un gruppo di malattie, tutte le malattie afferenti allo stesso gruppo (anche se non espressamente indicate in via esemplificativa) sono identificate da quel medesimo codice.

Assistenza farmaceutica

L'esenzione per malattie rare non include le prestazioni farmaceutiche. Alcune Regioni hanno autonomamente disposto l'erogazione gratuita di farmaci per malattia rara o di altri prodotti, anche non classificati come farmaci, utilizzando fondi propri in quanto si tratta di ulteriori livelli di assistenza. Per conoscere il dettaglio di questi provvedimenti è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

3. ESENZIONI PER INVALIDITÀ

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. L'esenzione per invalidità è riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza, sulla base della certificazione che documenta lo stato di invalidità. Lo stato e il grado di invalidità devono essere accertati dalla competente Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito.

Categorie di invalidi esenti per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei Lea:

  • Invalidi di guerra
    G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio (ex art.6 DM 1.2.1991)
    G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • Invalidi per lavoro
    L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80% al 100% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
    L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
    L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
    L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • Invalidi per servizio
    S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione (ex art.6 DM 1.2.1991)
    S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5° (ex art.6 DM 1.2.1991)
    S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • Invalidi civili
    C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
    C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art.6 DM 1.2.1991)
    C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
    C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 (ex art.5 D.lgs. 124/98)
    C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili (art.6 DM 1.2.1991)
    C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata - art.6 DM 1.2.1991, ex art.7 L.482/68 come modificato dalla L.68/99)
  • Invalidi - Vittime atti terrorismo - Vittime del dovere
    V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti (D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243).

Categorie di invalidi esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia che ha causato lo stato di invalidità

  • Invalidi di guerra
    G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • Invalidi per lavoro
    L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall'1% a 66% di invalidità (ex art.6 DM 1.2.1991)
    L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art.6 DM 1.2.1991)
  • Invalidi per servizio
    S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all'8° (ex art.6 DM 1.2.1991)

L'esenzione prevista a favore delle vittime del terrorismo e stragi di tale matrice si estende anche ai familiari, inclusi i familiari dei deceduti.

L'esenzione prevista a favore delle vittime del dovere si estende solo ai familiari superstiti.

Come ottenere l'esenzione

L'invalidità civile è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile della propria Asl di residenza. La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile va presentata all' INPS per via telematica. L'invalidità per servizio e di guerra è certificata dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità per servizio e di guerra. L'invalidità per lavoro è certificata dalla Commissione INAIL per l'accertamento dell'invalidità per lavoro.

Assistenza farmaceutica

L'esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche. Solo gli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia e le vittime del terrorismo hanno diritto a ritirare gratuitamente i medicinali appartenenti alla classe "C", su prescrizione del medico che ne attesti la comprovata utilità terapeutica. Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per invalidità. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.

4. ALTRI CASI PARTICOLARI (GRAVIDANZA, DIAGNOSI PRECOCE DI ALCUNI TUMORI, ACCERTAMENTO DELL'HIV)

 

GRAVIDANZA

Le coppie che desiderano avere un bambino e le donne in stato di gravidanza hanno diritto a eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tra cui i consultori familiari. L'elenco di tali prestazioni, contenuto nel Decreto ministeriale del 10 settembre 1998, è stato sostituito e innovato dal DPCM sui nuovi Livelli essenziali di assistenza del 12 gennaio 2017.

DIAGNOSI PRECOCE DI ALCUNI TUMORI

A partire dal 1° gennaio 2001, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell'ambito delle campagne di screening, garantisce l'esecuzione, senza oneri a carico dell' assistito al momento della fruizione, delle seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e delle precancerosi del colon retto: • mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda • esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni • colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni. L'intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato, anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente. L'esenzione per diagnosi precoce di alcuni tumori è del tutto indipendente dal reddito dell'assistito e/o dal suo stato di occupazione/disoccupazione.

GRATUITÀ DEL TEST HIV

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entri in contatto con questo virus, è: • anonimo, come prevede la Legge 5 giugno 1990, n. 135 • gratuito, come specificato nel Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ("sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell’infezione da HIV limitatamente all’accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione”) e ribadito nell'Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2. Il codice di esenzione, da annotare sulla ricetta, per queste prestazioni è B01. Il test non è obbligatorio, ma in caso di comportamenti a rischio, sarebbe opportuno effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei servizi, non serve ricetta medica. Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.

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