Assegno ordinario di invalidità
La disciplina della invalidità pensionabile, che si applica a tutte le prestazioni liquidate in base alla
L. 222/1984, prevede due forme di prestazioni:
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione di inabilità.
Requisiti
Il diritto all’assegno di invalidità insorge in presenza dei seguenti requisiti:
- riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a causa di infermità difetto fisico o mentale;
- 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio (156 contributi settimanali). A tal fine sono utili tutti i contributi.
Il diritto all’assegno sussiste nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo esiste ancora prima dell’inizio del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopravvenute nuove infermità.
Decorrenza
L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Durata
L’assegno di invalidità ha durata triennale. Alla scadenza viene confermato (accertando il solo requisito sanitario) in seguito a presentazione di domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo.
Domanda di conferma
La domanda di conferma dell’assegno deve essere inoltrata:
- nei 180 giorni precedenti la data di scadenza dell’assegno. La conferma ha effetto dal mese successivo alla scadenza, pertanto il pagamento dell’assegno non subisce interruzioni.
- entro 120 giorni successivi alla scadenza. In questo caso la conferma ha effetto (in termini economici) dal mese successivo alla presentazione della domanda, anche se il nuovo triennio viene calcolato dalla scadenza.
Se la domanda viene presentata dopo 120 giorni successivi alla scadenza, la stessa è considerata nuova domanda ed eventualmente il riconoscimento dell’assegno non è equiparabile ad una conferma ai fini della consecutività dei riconoscimenti.
Trasformazione in pensione di vecchiaia
Al compimento dell’età pensionabile, in presenza dei requisiti contributivi e della cessazione dell’attività lavorativa, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.
Qualora al compimento dell’età i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia non risultino perfezionati, la trasformazione avviene dal mese successivo alla maturazione.
Revisione
L’assegno di invalidità è soggetto a revisione in qualunque momento; la revisione può essere chiesta sia dall’Inps che dall’interessato.
Qualora in sede di accertamento venga riconosciuto lo stato di inabilità, viene attribuita la pensione di inabilità.
Se invece è riscontrato un miglioramento, l’assegno viene revocato dal mese successivo all’accertamento.
Utilità dei periodi di godimento dell'assegno
I periodi di godimento dell’assegno di invalidità durante i quali non sia stata prestata attività lavorativa né siano stati effettuati versamenti volontari, sono considerati utili ai fini dell’acquisizione del diritto (e non della misura).
Misura – integrazione
L’assegno di invalidità viene calcolato secondo le norme previste per la generalità delle pensioni.
Qualora l’importo derivante dal calcolo risulti inferiore all’importo del trattamento minimo vigente nell’anno di decorrenza, l’assegno viene integrato nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo pari a quello dell’assegno sociale.
L’integrazione non spetta se l’interessato possiede redditi assoggettati ad Irpef superiori a due volte l’ammontare dell’assegno sociale.
Per le persone coniugate e non separate legalmente l’integrazione non spetta qualora il reddito cumulato con quello del coniuge risulti superiore a tre volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale.
Dal computo dei redditi è escluso solo quello della casa di abitazione, quindi l’assegno stesso viene considerato reddito.
Assegno di invalidità e redditi da lavoro
Dal 17 agosto 1995, in presenza di redditi da lavoro (dipendenti, autonomo, da impresa) l’assegno di invalidità viene ridotto nella seguente misura:
Redditi |
% Riduzione |
superiore a 4 volte il Trattamento Minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio |
25% dell’importo dell’assegno |
superiore a 5 volte il Trattamento Minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio |
50% dell’importo dell’assegno |
Assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo – Integrazione al trattamento minimo
Con la sentenza n. 94 depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui non riconosce l’integrazione al minimo all’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema
contributivo.
A differenza delle pensioni di vecchiaia, l’AOI risponde a un bisogno immediato e specifico, non sempre compensabile con altre provvidenze assistenziali.
Secondo la Consulta, in presenza di un assegno di invalidità è sempre possibile applicare l’integrazione al trattamento minimo Inps, comprendendo quindi sia coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 con regime retributivo o misto, ma anche chi ha lavorato
con regime contributivo dal 1° gennaio 1996.
La sentenza n. 94 della Suprema Corte produce effetti ex nunc, ovvero, gli effetti si producono solo a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (10 luglio 2025), non modificando le situazioni giuridiche pregresse.
Le pensioni per invalidità dei dipendenti pubblici
Una importante novità, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti pubblici, è stata introdotta dal DL n. 25/2025 (Decreto sulla PA), in tema di Assegno ordinario di invalidità (AOI).
Prima dell’entrata in vigore del DL, per i lavoratori del settore pubblico non era previsto l’assegno di invalidità, ma erano previste diverse tipologie di prestazioni pensionistiche di inabilità con differenti requisiti di accesso, con la possibilità per il lavoratore che versava in uno stato invalidante
di essere collocato in pensione, quando la sua condizione non consentiva più di proseguire l’attività di lavoro.
Con l’entrata in vigore del DL. n. 25/2025, vengono dunque estese le disposizioni legislative della L. n. 222/1984, in favore dei dipendenti per i quali è prevista l'iscrizione:
- alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS);
- alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL);
- alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS);
- alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
- alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
- coadiutori (CPUG);
- al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato;
- al Fondo Quiescenza Poste.
È necessario precisare che:
- il provvedimento opera esclusivamente in favore dei dipendenti assunti in data successiva a quella di entrata in vigore del Decreto (15 marzo 2025);
- in base alla specificità delle loro funzioni sono esclusi da tali disposizioni: il personale del comparto delle Forze Armate; Forza di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Infine per quanto riguarda l’erogazione del Trattamento di fine servizio/rapporto (TFS/TFR), nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a trasmettere, entro quindici
giorni dalla cessazione dal servizio, la documentazione all' INPS che, a sua volta, dovrà corrispondere il TFS/TFR nel tre mesi successivi alla ricezione della documentazione. Se tale periodo decorre senza che il beneficio sia erogato, l’Istituto di Previdenza sarà tenuto al pagamento degli interessi.