Pensione ai superstiti
Che cos'è
La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell'assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità viene erogata in caso di titolarità diretta da parte del soggetto deceduto.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l'assicurato abbia perfezionato 15 anni di assicurazione in tutta la vita lavorativa, ovvero, 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Regime contributivo.Qualora non sussistono i requisiti sopra indicati, ai superstiti del dante causa che si trovino in stato di bisogno (condizioni economiche entro i limiti di reddito previsti dall'assegno sociale 534,41 €), viene erogata un'indennità (una tantum) dello stesso importo dell'assegno sociale (534,41 €) moltiplicato per gli anni di anzianità contributiva del de cuius.
Beneficiari
Per superstiti si intendono:
- il coniuge (anche separato);
- il coniuge divorziato purché gli sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti (assegno divorzile);
- il componente dell'unione civile;
- figli ed equiparati.
In mancanza di tali soggetti:
- genitori ultra65enni, non pensionati e già a carico;
- fratelli e sorelle non coniugati, totalmente inabili, non pensionati e già a carico.
Il superstite viene considerato a carico dell'assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l'accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Tale reddito non deve superare la soglia del Trattamento Minimo Inps 2024 (598,61 €), maggiorato del 30%.
Quota spettante
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; genitori (ciascuno) 15%; fratelli o sorelle (ciascuno) 15%.
La pensione ai superstiti spetta anche ai minori a carico dei nonni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2022 il diritto alla pensione ai superstiti è riconosciuto anche ai nipoti maggiorenni inabili al lavoro e a carico dei nonni in caso di decesso di questi ultimi.
La percentuale della quota di reversibilità in tutti i casi non può eccedere il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.
Il diritto alla pensione viene meno quando:
- il coniuge o il componente dell'unione civile contrae nuovo matrimonio;
- i figli raggiungono la maggiore età, o i limiti previsti per gli studenti.
Riduzione dell'importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui della tabella F, della L. 335/1995.
I limiti reddituali in presenza di altri redditi sono:
- entro le tre volte il Trattamento Minimo INPS annuo, la pensione viene erogata per intero;
- fra le tre e le quattro volte il TM INPS, la pensione viene erogata al 75%;
- tra le quattro e le cinque volte il TM INPS, la pensione viene erogata al 60%;
- oltre le cinque volte il TM INPS, la pensione è erogata al 50%.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
La Corte Costituzionale con pronuncia 162/2022, ha stabilito che, la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
Decorrenza
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.