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Pensione di inabilità

Cos'è e chi ne ha diritto

Pensione di inabilità
Pensione di inabilità

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Pensione di inabilità

È la prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS ed alle forme esclusive e sostitutive.

La Pensione Ordinaria di Inabilità


Requisiti

La pensione di inabilità può essere attribuita in presenza dei seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale (100%);
  • 5 anni ci contribuzione (260 contributi settimanali), di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio (156 contributi settimanali).


Condizioni per l'erogazione

La pensione di inabilità non può essere erogata in presenza di:

  • reddito da attività lavorativa subordinata o autonoma (anche all’estero);
  • iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli;
  • iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi;
  • iscrizione negli albi professionali;
  • godimento di ogni trattamento sostitutivo della retribuzione.

Qualora sussista il diritto alla pensione di inabilità e si verifichi una delle suddette condizioni, la prestazione viene erogata con effetto dal mese successivo al venir meno della causa ostativa la erogazione.

 

Decorrenza

La pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data siano perfezionati i relativi requisiti.

Qualora detti requisiti non risultino perfezionati al momento della domanda, la pensione decorre dal primo giorno successivo a quello del perfezionamento del relativo diritto avvenuto nel corso del procedimento amministrativo ovvero nel corso del procedimento giudiziario. 

Nel caso in cui lo stato di inabilità, pur sussistendo alla data della domanda, si verifichi nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità viene riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza dello stato inabilitante, anche se quest’ultima data risulti venuto meno il requisito contributivo sussistente alla data della domanda.

Misura

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata, incrementando di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni (requisito unico sia per uomini che per donne), entro il limite dell’anzianità contributiva massima di 40 anni.

Integrazione al minimo

Qualora l’importo della pensione di inabilità risulti inferiore al trattamento minimo vigente al momento della decorrenza, può essere attribuita l’integrazione al minimo secondo la disciplina vigente per la generalità delle pensioni.

Revisione

I titolari di pensione di inabilità possono, in qualsiasi momento, essere sottoposti a visita di revisione sia a seguito di una iniziativa dell’Inps che su richiesta dell’interessato.

Quando, a seguito dell’accertamento di revisione viene accertato il recupero della capacità lavoro, la pensione di inabilità viene revocata con effetto dal mese successo a quello in cui è stato eseguito l’accertamento se la revisione è stata chiesta da Inps, dal mese successivo alla domanda se la richiesta è stata effettuata dal pensionato.

Se viene accertato il recupero della capacità lavoro entro i limiti previsti per il diritto all’assegno di invalidità (cioè i due terzi), viene erogato l’assegno a far tempo dalla data da cui ha effetto la revoca.

Utilità dei periodi di godimento della pensione di inabilità

In caso di revoca della pensione di inabilità per recupero della capacità di lavoro, per il periodo di godimento della pensione viene accreditata contribuzione figurativa. In ogni caso, la pensione di inabilità è reversibile.

 

Incumulabilità con rendita Inail

Dal 17 agosto 1995, le pensioni di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità, liquidati a causa infortunio o malattia professionale, sono incumulabili con la rendita Inal liquidata per lo stesso evento, fino a concorrenza della rendita stessa.

Ai trattamenti in pagamento al 17 agosto 1995 viene garantito il più favorevole trattamento in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Surroga

Quando lo stato di invalidità o inabilità a causa di terzi, l’Inps ha diritto di rivalsa nei confronti del responsabile per la prestazione erogata.

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