Lavoratori poligrafici: Requisiti per il prepensionamento

Lavoratori poligrafici: Requisiti per il prepensionamento

In condivisione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS comunica le indicazioni per l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019 c. 500 art. 1) per i lavoratori poligrafici.

Pertanto, in deroga alla normativa vigente, si dispone che, per gli anni 2020,2021,2022,2023, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali e quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, la pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contributi nell'assicurazione generale obbligatoria.

 

Chi può fare domanda?

I destinatari della norma, sono unicamente i dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale qualora, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da: riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a ventiquattro mesi, anche continuativi.

 

Viceversa, rimangono esclusi dalla portata della nuova disposizione normativa le ipotesi di: crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a ventiquattro mesi, anche continuativi e contratto di solidarietà.

 

I potenziali percettori devono essere identificati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite decreto nel limite delle unità ammesse.

Per il perfezionato del requisito contributivo, vengono valutati tutti i contributi accreditati, compresi quelli figurativi, volontari e da riscatto.

Nel caso in cui, per la valorizzazione dell'anzianità contributiva partecipino anche periodi approvati per la costituzione di rendita vitalizia le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano istruiranno prima le pratiche relative alla liquidazione della prestazione pensionistica e, successivamente esamineranno la documentazione di costituzione della rendita stessa.

In una nota INPS fa esplicito riferimento al fatto che, il predetto requisito contributivo non è soggetto agli adeguamenti della speranza di vita.

In relazione al vincolo di spesa, come espressamente stabilito dal c. 500 art. 1 L. 160/209, “l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento […] secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente” .

Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

Per consentire le operazioni di monitoraggio e di verifica del rispetto della spesa annua il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali inoltra all'Ente previdenziale i singoli accordi di procedura, con gli elenchi stilati dai datori di lavoro e contenenti i nominativi e i dati anagrafici dei potenziali beneficiari.

Al fine di stimare il limite di spesa si procede a calcolare il maggior onore previdenziale presupponendo l'accesso al trattamento pensionistico anticipato a decorrere:

  • dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio del periodo di CIGS indicata nell'accordo, per i soggetti che hanno già perfezionato il requisito contributivo a tale data;
  • dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito contributivo, per i soggetti che non hanno ancora perfezionato il requisito contributivo alla data di inizio del periodo di CIGS indicata nell'accordo.

Conclusa la fase di accertamento la Direzione centrale dell'Istituto trasmette alle proprie sedi territoriali l'elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il diritto, indicando la prima data utile di decorrenza della pensione.

La domanda di accesso al trattamento pensionistico anticipato deve essere presentata secondo le modalità e termini decadenziali previsti dal c. 1 art. 37 L. 416/1981. La domanda di pensione può essere presentata avvalendosi del supporto reso da nostro Patronato Inas-Cisl. La medesima deve contenere, l'accordo di procedura e accompagnata dal modello di dichiarazione (codice AP131) firmata da parte del datore di lavoro, con la quale si conferma che beneficiario del trattamento di integrazione salariale rientra tra le unità ammesse al prepensionamento indicate dal Dicastero, la data di presentazione del piano di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, la data di sottoscrizione dell'accordo di procedura, nonché gli estremi del decreto di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale.

Nell'eventualità che alla data di trasmissione della richiesta di pensionamento non sia stato ancora pubblicato il decreto che autorizza l'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, l'interessato, per tutelare la decorrenza del proprio trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, deve integrare la stessa con l'indicazione degli estremi del decreto.

Di conseguenza, i lavoratori ammessi all'integrazione salariale (Dlgs. 148/2015 c. 3 lett. a art. 25 bis), che hanno perfezionato l'anzianità contributiva richiesta, devono inoltrare domanda entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento. Di contro, chi matura il requisito durante l'arco temporale in cui fruisce dell'ammortizzatore sociale, deve trasmettere la domanda di pensione entro sessanta giorni dalla data di raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

02/09/2020

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