Pensione di reversibilità: chi ne ha diritto, come calcolare l'importo e come presentare la domanda
La vostra domanda:
"Buongiorno, con la presente chiedo chiarimenti in relazione alla pensione di reversibilità. Vorrei sapere chi ha diritto alla prestazione, come calcolare la pensione di reversibilità e quale documentazione presentare per la domanda. Grazie per la cortese attenzione."
Di seguito tenteremo di rispondere a tutti i quesiti presentati ed essere più esaustivi possibili.
Con riferimento al primo punto -chi ha diritto alla prestazione-, informiamo che, all’atto del decesso di un lavoratore o di un pensionato, è previsto, in favore dei familiari superstiti un sostegno economico, al fine di aiutare e contrastare gli effetti negativi della perdita di una importante fonte di reddito.
La prestazione può essere riconosciuta:
- come pensione di reversibilità, se il dante causa già godeva di un trattamento pensionistico;
- come pensione indiretta, quando il de cuius non è titolare di pensione.
Quest’ultima può essere richiesta se alla data dell’evento “morte” il soggetto possedeva almeno 15 anni di anzianità contributiva, o versava contributi da almeno 5 anni di cui 3 anni versati nel quinquennio precedente l’evento “morte”.
L’art. 1 c. 41 L. 335/1995 disciplina l’erogazione della pensione ai superstiti, indicando i soggetti che hanno diritto alla prestazione, ossia:
- il coniuge, anche se separato legalmente;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno periodico divorzile;
- i figli ed equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte del dante causa abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto.
In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e le sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto.
A tal punto è bene ricordare che il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità nel momento in cui contrae nuovo matrimonio.
Mentre, come già detto, qualora i superstiti siano figli minori, questi decadono dal diritto al compimento del 18° anno di età, a meno che non siano ancora studenti (fino al limite anagrafico di 21 anni) o studenti universitari (fino al limite anagrafico di 26 anni).
Nel caso di figli inabili, questi anche se maggiorenni possono perdere il diritto alla pensione ai superstiti esclusivamente se viene meno lo stato inabilitante.
In ordine al secondo quesito -come calcolare la pensione di reversibilità-, innanzitutto bisogna ricordare che la pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti: un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; genitori (ciascuno) 15%; fratelli o sorelle (ciascuno) 15%.
Per il calcolo della pensione di reversibilità l'INPS tiene conto solo dei redditi assoggettabili a IRPEF.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui della tabella F, della L. 335/1995.
Per l’anno 2024, i limiti reddituali in presenza di altri redditi sono:
- 23.345,79 euro, non vi è alcuna decurtazione;
- tra 23.345,79 e 31.127,72 euro, la decurtazione sarà del 25%;
- da 31.127,72 a 38.909,65 euro, la decurtazione è del 40%;
- oltre i 38.909,65 euro, la decurtazione sale al 50%.
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
Inoltre, la Corte Costituzionale, con pronuncia 162/2022, ha stabilito che la decurtazione effettiva della pensione non può essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi.
Per quanto attiene al terzo quesito -la documentazione da presentare per la domanda-, la domanda può essere presentata all'INPS territorialmente competente tramite l’assistenza del nostro Patronato INAS CISL.
Alla domanda occorre allegare la seguente documentazione:
- documento d’identità in corso di validità del richiedente e del de cuius;
- certificato di morte;
- certificato di matrimonio;
- stato di famiglia alla data del decesso;
- se stato civile “separati” portare sentenza di separazione o divorzio;
- dichiarazione dei redditi;
- visure catastali degli immobili posseduti per entrambi, richiedente e de cuius;
- Iban intestato al richiedente.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.