Amianto, pensione di inabilità

Amianto, pensione di inabilità
25/01/2018
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Amianto, pensione di inabilità

La Legge di Bilancio 2018, disponendo in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità in favore di quei soggetti che presentano particolari requisiti sanitari ed amministrativi, rimettendo ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delle Finanze, le disposizioni attuative della normativa in oggetto.
Di seguito è stata emanata la circolare unitaria INPS, INAIL n° 7 del 19 gennaio 2018, la quale fornisce le istruzioni in merito al decreto attuativo pubblicato in G.U. il 18 luglio 2017 n° 166, contenente le disposizioni in esame.

I destinatari di tale dettato normativo, che prevede il diritto di percepire una pensione di inabilità, sono: i lavoratori iscritti all'AGO o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio con apposita certificazione INAIL o di altre amministrazioni competenti, anche qualora il soggetto richiedente non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La certificazione prodotta dalle amministrazioni competenti in oggetto, diretta a verificare ed accertare la sussistenza dei requisiti previsti, ha la stessa valenza della certificazione INAIL, pertanto l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta l'obbligo per il lavoratore ad ulteriori accertamenti medici.

Al fine di conseguire la pensione di inabilità secondo la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1 c. 250), i richiedenti a cui viene certificata la sussistenza dei requisiti su indicati, per presentare la domanda di pensione devono aver maturato un requisito minimo di contribuzione di almeno 5 anni nell'intera vita lavorativa, fermo restando che tale anzianità contributiva non deve essere stata presa in esame per la liquidazione di altro trattamento pensionistico, fatta eccezione per i soggetti titolari di assegno ordinario di invalidità, i quali potranno lo stesso conseguire il trattamento su indicato.

Infatti, per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto nei limiti di spesa di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro per il 2018.

La domanda per il riconoscimento dei requisiti e la domanda di accesso al beneficio deve essere presentata per via telematica o attraverso il nostro Patronato Inas-Cisl o dal soggetto in possesso delle credenziali di accesso.

Per quanto attiene al solo anno 2017, la domanda per accertare la sussistenza delle condizioni richieste e quella di accesso al beneficio dovevano essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017, mentre dal 2018 entrambe le domande, ossia quella di riconoscimento dei requisiti e quella di accesso a pensione di inabilità devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

La domanda di accesso al beneficio pensionistico può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more della relativa istruttoria.

Le domande presentate prima dell'emanazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma prese in esame, in quanto laddove i soggetti interessati risultino in possesso dei requisiti richiesti gli verrà erogata la prestazione.

Al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni è necessario che sussista il requisito anagrafico, di contro quello amministrativo potrà essere maturato entro 1 anno dalla decorrenza della pensione di inabilità.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti anche in via prospettica, il riconoscimento del trattamento pensionistico è effettuato con criteri di priorità in ragione all'età anagrafica, della maggior anzianità contributiva e sulla base della data di presentazione della domanda.

Per garantire un numero di accesso a pensione non superiore alle risorse finanziarie stanziate con la Legge di Bilancio 2018 all'esito del monitoraggio si potrà:
· riconoscere le condizioni di accesso al beneficio, con la prima decorrenza utile;
· riconoscere le condizioni di accesso al beneficio, con differimento della decorrenza della pensione di inabilità;
· rigettare la domanda qualora non siano accertati i requisiti.

In caso di rigetto della domanda da parte dell'Inps gli interessati potranno richiedere entro 30 giorni dalla comunicazione un riesame alla Sede Inps che ha posto in essere l'atto di reiezione.
Invece, nel caso in cui le domande abbiano esito positivo il trattamento pensionistico di inabilità sarà liquidato dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Di contro, se il soggetto interessato risulta iscritto alla gestione esclusiva, il beneficio verrà erogato dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del contratto di lavoro.

La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita diretta che viene liquidata da parte dell'INAIL al soggetto richiedente per lo stesso evento invalidante o se la stessa e dovuta a più eventi lesivi che almeno uno di essi interessi una delle patologie indicate dall'art. 1 c. 250 della Legge di Bilancio 2017. A tal fine sarà l'INAIL, a verificare ed accertare che non sia stata erogata una rendita per lo stesso evento invalidante che ha dato vita al diritto di percepire un trattamento di inabilità; inoltre l'Istituto riscontrerà che non sia stata presenta una domanda per ottenere la stessa rendita.
Nel caso in cui la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante per cui viene erogata la pensione di inabilità, quest'ultima sarà sospesa dando vita al recupero dei ratei di pensione erroneamente pagati nel periodo che coincide con quello di liquidazione della rendita.
Invece, il trattamento pensionistico di inabilità, può essere cumulabile con l'erogazione in capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica per danni inclusi tra il 6% e il 15%.

Inoltre, la pensione di inabilità è incompatibile con l'assegno d'invalidità civile, in questo caso verrà erogato al soggetto il trattamento più favorevole.

Il trattamento pensionistico in oggetto non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.
Per quanto attiene la reversibilità della tipologia di pensione in oggetto, questa è reversibile in favore dei superstiti del pensionato.
Al stesso modo la pensione di inabilità è reversibile anche in favore dei superstiti dell'assicurato deceduto durante il procedimento di presentazione della domanda per ottenere la pensione di inabilità, purché gli siano stati riconosciuti sia il requisito sanitario che quello amministrativo anteriormente al decesso.

Si chiarisce che non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell'iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento.

Di contro come sancito dalla Legge di Bilancio 2018, le indennità di fine servizio, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e per il personale degli Enti Pubblici di ricerca che rientrano nelle categorie ivi indicate saranno attribuite al momento in cui il soggetto richiedente maturi il diritto all'erogazione delle stesse, ossia al raggiungimento effettivo del requisito anagrafico per accedere a pensione di vecchiaia.


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