Assegno di invalidità: va integrato al minimo a prescindere dal sistema di calcolo della pensione
La sentenza della Corte Costituzionale n. 94 /2025
L'assegno ordinario di invalidità può ora essere integrato al trattamento minimo, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2025.
Integrazione al minimo per gli assegni ordinari di invalidità calcolati solo con il sistema contributivo
Con la sentenza n.94 depositata il 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge n. 335/1995, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo all’assegno ordinario di invalidità (AOI) liquidato interamente con il sistema contributivo.
La Corte ha ritenuto che tale esclusione violi gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione:
- 3 Cost.: per irragionevole disparità di trattamento tra titolari di AOI calcolati con sistemi diversi;
- 38 Cost.: perché la garanzia di “mezzi adeguati alle esigenze di vita” deve prescindere dal metodo di calcolo della prestazione.
La peculiarità dell’AOI come prestazione “mista” (previdenziale e assistenziale) è volta a tutelare soggetti in età lavorativa la cui capacità di lavoro si sia significativamente ridotta.
Sentenza della Corte Costituzionale
- La sentenza n. 94/2025 dichiara l'illegittimità dell'articolo 1 comma 16 della legge 335/1995.
- Riconosce il diritto all'integrazione al trattamento minimo per l'assegno ordinario di invalidità calcolato con il sistema contributivo.
- La Corte ha stabilito che il principio di corrispettività non si applica in caso di invalidità.
Da quando decorrono gli effetti: implicazioni della Sentenza
- Gli effetti dell'illegittimità decorrono dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- La decisione si applica a domande di assegno presentate o liquidate dopo il 9 luglio 2025.
- Si applica anche a prestazioni già liquidate, ma con effetto economico successivo.
Esigenze di vita indipendenti dal sistema contributivo o retributivo
La Corte ha evidenziato che, a differenza delle pensioni di vecchiaia, l’AOI risponde a un bisogno immediato e specifico, non sempre compensabile con altre provvidenze assistenziali. Deve essere garantita l’esigenza di assicurare i mezzi adeguati alle esigenze di vita che è indipendentemente dal sistema adottato per determinare il trattamento pensionistico.
Per tali ragioni, la Corte ha sancito la necessità di consentire l’integrazione al minimo anche agli assegni ordinari di invalidità calcolati integralmente con il metodo contributivo.
Se l’importo risulta inferiore all’importo del trattamento minimo vigente?
L’assegno di invalidità viene calcolato secondo le norme previste per la generalità delle pensioni.
Qualora l’importo derivante dal calcolo risulti inferiore all’importo del trattamento minimo vigente nell’anno di decorrenza, l’assegno viene integrato nella misura massima dell’assegno sociale.
Per maggiore chiarezza:
- Importo dell’assegno sociale:
per il 2025, è pari a € 538,69 moltiplicato per 13 mensilità.
Per “integrazione al minimo” dei trattamenti pensionistici si intende un meccanismo che mira ad aumentare l’importo della pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge, che corrisponde, a livello quantitativo, all’importo dell’assegno sociale, ovvero 538,69 euro.
L’integrazione non spetta se l’interessato possiede redditi assoggettati ad Irpef superiori a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale.
A chi non spetta?
Per le persone coniugate e non separate legalmente l’integrazione non spetta qualora il reddito cumulato con quello del coniuge risulti superiore a tre volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale.
Dal computo dei redditi è escluso solo quello della casa di abitazione, quindi l’assegno stesso viene considerato reddito.