Canone Rai, modalità e termini di presentazione dichiarazione sostitutiva
Canone Rai, modalità e termini di presentazione dichiarazion
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'ulteriore presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica.
Per superare tale presunzione, dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo rilasciata ai sensi del TU di cui al DPR n. 445/2000, da presentare all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del 24 marzo u.s. il Direttore della stessa ha approvato tale modello di dichiarazione sostitutiva, utilizzabile esclusivamente dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale ed ha definito le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione stessa.
Nello specifico, annualmente, il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali, può presentare alternativamente:
- una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di nessun componente della famiglia anagrafica in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di nessun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell'abbonamento TV per suggellamento;
- una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- una dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti rispetto ad una precedentemente resa, con effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.
La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, devono presentare la dichiarazione di non detenzione entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica. Le dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del provvedimento si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Il modello, è disponibile anche sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Mef e della RAI. Eventuali aggiornamenti al modello saranno pubblicati nei citati siti internet e ne sarà data comunicazione.
Termini di presentazione
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata a mezzo del servizio postale entro 30 aprile 2016 e in via telematica entro il 10 maggio 2016. Essa ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016.
La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall'11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.
La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.
In via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Modalità di presentazione
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata per:
VIA TELEMATICA:
- direttamente dal contribuente o dall'erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia stessa;
- tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, c. 3, del Dpr 322/1998, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate. È fatto comunque obbligo ai suddetti intermediari di: consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; conservare l'originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso; conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva. I suddetti documenti devono essere conservati per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibiti a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
SERVIZIO POSTALE
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell'avvenuta spedizione deve essere conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale ed esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
LA FAMIGLIA ANAGRAFICA
Si mette in evidenza che il provvedimento parla di dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di componenti della famiglia anagrafica. Il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate ricorda che “per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (articolo 4 del D.P.R. n. 223/1989)”. Si deduce che i componenti che non rientrano nel concetto di famiglia anagrafica devono pagare un canone Rai a testa. Tutto ciò porta a ritenere che anche una badante convivente con un anziano debba comunque pagare un canone Rai autonomo, anche se l'anziano è un over75 esente dal pagamento del canone Rai. Sembra comunque che una circolare di imminente emanazione potrebbe prevedere un'apposita esenzione.
Pubblichiamo qui di seguito il modello di dichiarazione sostitutiva approvato e le istruzioni per la relativa compilazione. (a cura del Dip. Fisco)