Invalidità civile: gestione degli assenti a visita di revisione

Invalidità civile: gestione degli assenti a visita di revisione
07/07/2021
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Invalidità civile: gestione degli assenti a visita di revisione

Il 2 luglio u.s. si è tenuto in videoconferenza un incontro tra le OO. SS. dei Pensionati di CGIL, CISL, UIL e la Dirigenza della Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità civile dell’Inps. L’incontro era stato richiesto dalle Organizzazioni sindacali per avere dei chiarimenti in ordine al contenuto del Messaggio Inps n. 1835 del 6 maggio 2021, avente per oggetto la Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione ai sensi dell’art. 25, c. 6-bis del DL 90/2021, inserito dalla legge di conversione n. 114/2014.

Il messaggio, semplifica il procedimento di revisione dell’invalidità civile, rendendolo più coerente con l’impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l’assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica.

Lo spirito del Messaggio, è stato chiarito in apertura di incontro dai dirigenti dell’Istituto, è proprio quello di tutelare il cittadino e di evitare che si possano ingenerare indebiti a causa di prestazioni assistenziali non spettanti per carenza di requisiti sanitari, reddituali e amministrativi, nonché di tutelare l’erario.

Il Messaggio tratteggia esattamente una procedura amministrativa di accertamento, così come prevista dalla legge; la criticità nasce dal fatto che le prestazioni assistenziali dipendono sia da un requisito sanitario, che deve essere accertato e verificato, sia da requisiti amministrativi, come quello del reddito e quello della permanenza sul territorio dello Stato o del possesso del permesso di soggiorno, se cittadini extracomunitari.

Senza dubbio l’aspetto sanitario è uno degli elementi fondamentali per il riconoscimento e l’erogazione della prestazione dell’invalidità civile, vale a dire, la condizione che la legittima.

L’Istituto deve dunque verificare che tali presupposti (ammnistrativi e sanitari) siano vigenti e validi, affinché la prestazione non diventi illegittima.

La criticità, evidenziata nel corso dell’incontro da parte della Dirigenza Inps, è che spesso i verbali che l’Istituto stesso gestisce, e sulla base dei quali sono erogate le prestazioni economiche, sono soggette a revisione da parte delle Commissioni mediche, avendo lo status di invalido una valenza determinata, a distanza di anni o di mesi, a seconda della patologia. Si tratta di una prestazione a tempo che necessita di un controllo periodico da parte delle stesse Commissioni mediche.

Nel 2014, con la legge n. 114/2014, il legislatore è ritornato sull’argomento dell’invalidità civile, stabilendo che le revisioni siano tutte di competenza Inps e che il cittadino mantenga la prestazione anche se non sottoposto a visita di revisione alla scadenza. Indubbiamente tale norma tutela, da una parte il cittadino, in capo al quale la prestazione resta anche qualora ci sia un eventuale ritardo nella chiamata a visita di revisione, dall’altra, tuttavia, impone all’Istituto stesso di intervenire con tempestività per accertare l’esistenza del requisito sanitario perché la prestazione possa continuare ad essere erogata.

Pertanto, sulla base di tale quadro normativo, che si è andato evolvendo nel corso degli anni, è necessario per l’Inps essere puntuale con le chiamate a revisione, onde evitare che si rischi di mantenere in pagamento prestazioni in carenza della conferma del requisito sanitario.

Per tali ragioni, al fine di gestire bene l’intero procedimento nel quadro delle norme di riferimento, attraverso il Messaggio n. 1835 l’Istituto ha previsto la sospensione cautelare, nel caso in cui il soggetto non si presenti a visita per la verifica del requisito sanitario. Inoltre, viene evidenziato che il soggetto è già messo a conoscenza di tale verifica attraverso il verbale ed è successivamente raggiunto da una prima Raccomandata, con la quale gli viene notificato il procedimento di sospensione cautelativa; in questo caso, l’interessato si dovrà rivolgere al Centro medico legale e addurre delle valide giustificazioni per la sua assenza; quindi, verrà ricalendarizzata una nuova visita e rimosso l’effetto sospensivo di tale verifica.

In assenza di visita e quindi di verifica del requisito, la prestazione è illegittima e se il cittadino non è puntuale con la verifica e si attarda a farsi visitare per qualsiasi ragione, nel momento in cui viene meno il requisito sanitario, la conseguenza è che si generano delle prestazioni indebite, che l’Istituto deve comunque recuperare.

La regolamentazione così rigida dell’Istituto, definita dal Messaggio n. 1835, non è dunque vessatoria ma è un intervento di chiarezza nell’interesse del cittadino, onde evitare l’ingenerarsi di indebiti.

In passato in tutte le circostanze in cui non c’è stata puntualità nelle verifiche sanitarie, l’Inps ha prodotto una serie di prestazioni indebite che hanno comportato operazioni di recupero e contestazioni da evitare.

Secondo l’Istituto è previsto il caricamento delle chiamate a revisioni con quattro mesi di anticipo rispetto alla scadenza: con un primo invito al cittadino viene chiesto se intende sottoporsi a visita trasmettendo direttamente gli atti all’Istituto senza presentarsi a visita; un secondo intervento invece, trascorsi 40 giorni nel caso in cui il cittadino non dia seguito alla richiesta di visita agli atti, prevede una Raccomandata inviata dall’Istituto, con la quale l’interessato viene convocato a visita per chiudere il verbale.

In caso di assenza a visita da parte dell’interessato, scatta l’effetto voluto dal Messaggio n. 1835, ossia la sospensione immediata cautelare della prestazione in attesa di eventuali giustificazioni. La sospensione cautelare ha una durata di 90 giorni e il cittadino viene informato con una seconda Raccomandata.

Avverso a questa seconda Raccomandata, il cittadino, se ha buone ragioni per giustificarsi, può recarsi al Centro medico legale e chiedere una nuova calendarizzazione; in caso contrario, dopo 90 giorni di silenzio da parte del cittadino, l’Istituto procede alla revoca della prestazione.

L’Istituto prevede anche di contattare direttamente il cittadino attraverso SMS, e-mail e telefonicamente.

Riguardo al punto del Messaggio n. 1835, per cui “a prescindere dall’esito della comunicazione postale, l’assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica, senza necessità di altro intervento da parte degli operatori delle Strutture territoriali”, gli interventi delle OO.SS., durante l’incontro, hanno ribadito la necessità di considerare anche quei soggetti “fragili” a cui potrebbe non arrivare la Raccomandata non essendone direttamente responsabili per una serie di fattori (ritardi da Poste Italiane, impossibilità per età o malattia, ecc.). E’ auspicabile trovare altre modalità per raggiungere il più possibile quei cittadini per i quali la comunicazione non arriva e non penalizzarli.

Su quest’ultimo punto la Dirigenza si è resa disponibile ad attivarsi attraverso ulteriori canali, affinché a questi soggetti non venga sospesa la prestazione.

Inoltre, è stato puntualizzato da parte dell’Istituto che le revisioni riguardano anche quei soggetti, riconosciuti invalidi civili con diritto al Collocamento del lavoro mirato, ma non percettori di prestazione.

Purtroppo, l’Inps ha confermato che si registrano a livello nazionale, ma soprattutto sul territorio di Roma, fortissimi ritardi (siamo intorno ai 2milioni) non solo per le chiamate a verifica, slittando oltre i 4 mesi, ma anche per le chiamate a visita di prima istanza; al riguardo, ci è stato assicurato dalla Dirigenza Inps, che dai primi giorni di maggio è stato messo a punto un piano di smaltimento dell’arretrato.

Tra le varie cause vi è anche la gravissima carenza di Medici Inps e il forte squilibrio tra arretrato e pratiche correnti, per cui l’Istituto sta spingendo anche le sue Sedi territoriali a far validare i verbali dalle ASL di competenza. Con riferimento alla carenza dei Medici Inps sono state coinvolti sia il Consiglio di Amministrazione (CDA) sia il Comitato di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’Inps stesso.

Dopo un ampio dibattito, si è reso necessario ritornare con la Dirigenza Inps, alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, ad un aggiornamento dei dati desunti dal monitoraggio iniziato dall’Inps a partire dallo scorso mese di maggio, per verificare lo stato delle pratiche in giacenza a livello nazionale.

 

 


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