Pensione: accordo Italia-Moldova, come fare domanda

Pensione: accordo Italia-Moldova, come fare domanda
17/11/2025
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Pensione: accordo Italia-Moldova, come fare domanda

Il nuovo Accordo bilaterale tra l’Italia e la Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato recentemente in vigore, costituisce un passo importante per la tutela previdenziale di chi lavora o ha lavorato nei due paesi e per i loro familiari, nonché di un rafforzamento della cooperazione amministrativa tra i sistemi previdenziali.

Sono interessate le Istituzioni degli Stati contraenti competenti per materia.

Per la Moldova sono:

  • la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;
  • il Consiglio Nazionale competente per la Determinazione della disabilità e della capacità lavorativa (CNDDCM).

Per la Repubblica Italiana sono:

  • l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
  • l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

A CHI SI APPLICA L’ACCORDO

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana l’Accordo si applica:

  • alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione Separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica;
  • alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Sono, viceversa, esclusi dall'applicazione del presente Accordo l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali la legislazione italiana contempla il requisito della residenza in Italia. Per quanto detto, nel caso specifico, viene applicata la normativa nazionale italiana, secondo cui è riconosciuta l’esportazione dell’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale ai soli Stati extra Unione Europea e dunque, alla Repubblica della Moldova che ancora ad oggi non ne fa parte.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l’Accordo si applica alle seguenti prestazioni:

  • pensione per limite d’età;
  • pensione di disabilità causata da una malattia generale;
  • pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • pensione ai superstiti.

L’Intesa si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi. In relazioni a tali soggetti è sempre ammessa l’esportabilità della prestazione.

COSA PREVEDE

Diversamente, da quanto prevedeva il precedente Accordo tra Repubblica italiana e Repubblica Moldava, il quale non prevedeva la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, la Convenzione vigente, stabilisce che, si può procedere alla totalizzazione internazionale nel caso in cui il diritto a pensione non sia già stato perfezionato con i periodi maturati alla legislazione di uno dei due Stati.

In tal caso, il richiedente di una prestazione pensionistica che non perfezioni il diritto a pensione sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti può, in applicazione dell’Accordo, totalizzare i periodi non sovrapposti maturati in base alla legislazione dell’altro Stato. In caso di sovrapposizione dei periodi di assicurazione o equivalenti, oggetto di totalizzazione internazionale, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta.

È necessario ricordare che, le pensioni in regime internazionale vengono calcolate secondo le regole del pro-rata, ovvero in proporzione ai periodi di contribuzione effettivi in ciascun Paese.

L’accordo, detta disposizioni riguardo all’insorgere di eventuali “indebiti”, per cui, qualora l’Istituto, di uno dei due Paesi abbia erogato una prestazione non dovuta (o in eccesso), lo stesso ha la possibilità di richiedere all’Ente dell’altro Stato di trattenere le somme non dovute o pagate in eccesso sulla prestazione che eroga allo stesso beneficiario. L’Istituzione competente tratterrà l’importo nei modi e limiti previsti dalla propria normativa e trasferirà quanto dovuto all’Ente competente che ha effettuato il pagamento non dovuto o in eccesso.

COME FUNZIONA

Gli Enti degli Stati contraenti effettuano il pagamento delle prestazioni direttamente ai soggetti aventi diritto, indipendentemente dalla residenza di questi ultimi. Infatti, Al momento della presentazione della domanda di pensione, il beneficiario deve indicare il proprio indirizzo di residenza, la denominazione dell’Istituto di credito presso il quale desidera che venga accreditata la sua pensione, l'IBAN e le altre coordinate bancarie richieste.

Il pagamento viene effettuato nella valuta ufficiale dello Stato che lo effettua.

In ultimo, resta da ricordare che, il pensionato/a che percepisce il trattamento pensionistico da parte di uno dei due Stati firmatari l’Intesa, ma risulti residente nel territorio dell’altro Stato, è tenuto ad inviare la certificazione dell’esistenza in vita con le modalità previste dall’Istituzione che eroga la prestazione, al fine di evitare la sospensione della stessa. 

COME FARE DOMANDA DI PENSIONE

Presentazione delle domande di pensione da parte dei residenti in Italia

I residenti in Italia devono presentare le domande di pensione, in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo moldavo, unicamente attraverso il canale telematico.

Le domande di pensione sono gestite dalla Struttura territorialmente competente dell'INPS in base al criterio della residenza o da quella a cui fa capo l'ultimo Ente datore di lavoro, per gli iscritti alla Gestione pubblica.

Nel caso in cui, nell’atto di presentazione della domanda di pensione il soggetto interessato denuncia periodi di contribuzione maturati nella Repubblica Moldava prima il 1999, il fascicolo sarà inviato Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS) per le dovute verifiche.

Presentazione delle domande di pensione da parte dei residenti in Moldova

I residenti in Moldova devono presentare le domande di pensione, in regime di convenzione italo-moldavo e in regime nazionale/autonomo italiano, per il tramite dell'Istituzione competente moldava (CNAS), che provvede a trasmetterle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Bari.

Invitiamo gli interessati a rivolgersi al Patronato INAS CISL per ogni forma di consulenza e assistenza in materia.


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