Pensione di cittadinanza: da gennaio diventa Assegno di inclusione

Pensione di cittadinanza: da gennaio diventa Assegno di inclusione
30/12/2023
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Pensione di cittadinanza: da gennaio diventa Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024 la misura del Reddito di cittadinanza verrà sostituita dall’ Assegno di inclusione. Niente paura, per i percettori di PdC, che da gennaio 2024 potranno presentare domanda per l’assegno di inclusione al posto della Pensione di Cittadinanza.

Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza

La legge di Bilancio 2023 ha stabilito che dal 1°gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza sarà abolito.

Nel 2023 la sua durata è di 12 mesi per famiglie con minori, persone con disabilità e persone di età pari o superiore ai 60 anni.

Per tutti gli altri la durata del Reddito di Cittadinanza è di 7 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

A partire dal 1° gennaio 2024 anche la misura della Pensione di Cittadinanza sarà cancellata.

LA NUOVA MISURA

A decorrere da tale data per i nuclei con minorenni, persone con disabilità, come definita definite ai sensi del regolamento ISEE, persone anziane con almeno 60 anni di età, componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno economico ed inclusione sociale e professionale.

Assegno di Inclusione (ADI)

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l’Assegno di Inclusione (ADI), come misura prevista dal Governo per sostenere le fasce più povere e fragili della popolazione italiana.

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con persone minorenni
  • nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013)
  • nuclei con persone con almeno 60 anni di età
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione

Sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, ad esempio:

  • le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità
  • le persone in carico ai servizi per le dipendenze
  • le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza
  • le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona
  • le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche
  • le persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia e in carico ai servizi sociali territoriali

Di seguito i requisiti economici:

  • un valore ISEE non superiore a 9.360 euro
  • un valore della casa di abitazione non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE)
  • un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni) ovvero fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE
  • tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza
  • il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui
  • il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

COME VIENE RICHIESTO L’ASSEGNO D’INCLUSIONE

L’Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all’INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito dell’INPS, presso i CAF CISL e i Patronati INAS.

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.

L’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

COME VIENE EROGATO

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di Inclusione”, con la quale oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, potranno essere eseguiti prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Beneficio economico per gli over 67

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

L’ASSEGNO D’INCLUSIONE PER CHI HA TRA I 18 E I 59 ANNI

I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l'impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Fatta salva la possibilità di aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o sociale, sono esclusi dagli obblighi:

  • le persone occupate
  • i frequentanti un regolare corso di studi
  • i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
  • i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato
  • i componenti affetti da malattie oncologiche
  • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell’allegato 3 al DPCM 159/2013
  • i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

La prossima entrata in vigore della nuova misura è al centro in questi giorni di una campagna informativa sulle reti Rai e sui canali social del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Dopo l’incontro con la Ministra Calderone, con un comunicato la CISL ha chiesto “che il monitoraggio sia attivo ed assicurato in tempi congrui, a partire da un primo step da fissare nella prima metà di gennaio. La CISL è consapevole del rilievo politico che potrà assumere l’andamento di queste misure nel tempo a partire dalla semplicità di accesso, fino alla prospettiva di un’azione di politica attiva propedeutica all’uscita progressiva dalla situazione di povertà. Per questo, oltre all’impegno di tutti gli attori istituzionali, dal Ministero all’INPS, dai servizi sociali ai centri per l’impiego, sarà indispensabile proseguire e rafforzare un’azione di coordinamento e formazione congiunta anche con i Patronati INAS così coinvolti nel gestire al meglio questa azione. Si riparte da qui per un impegno rinnovato ma più mirato e selettivo volto a difendere la parte più fragile della cittadinanza, ma creando al tempo stesso le condizioni per consentire, quanto più possibile, occasioni di ripresa e nuove opportunità anche individuali. L’impegno della CISL quindi, si svolgerà in questa direzione, con la consueta attenzione e forza di intervento nel caso in cui ci si dovesse trovare nella condizione di rivedere le misure ora avviate”.


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