Pensione dicembre: quattordicesima e bonus tredicesima, a chi spettano
Con la mensilità di dicembre ai pensionati che ne hanno diritto sono corrisposte la quattordicesima e il bonus tredicesima.
Vediamo a chi spettano:
• la somma aggiuntiva per l’anno 2021, la cosiddetta quattordicesima mensilità, è riconosciuta d’ufficio dall’INPS ai pensionati che perfezionano i 64 anni di età dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 se appartenenti alla Gestione Privata, oppure dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 se provenienti dalla Gestione Pubblica, nonché ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021 e con i requisiti previsti per accedere al beneficio;
• l’importo aggiuntivo di euro 154,94, chiamato anche bonus tredicesima è una prestazione erogata dall’INPS, insieme alla tredicesima mensilità, ai pensionati incapienti, titolari di una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo INPS (515,58 € nel 2021) e che si trovino in determinate condizioni reddituali. Per l’anno 2021 esso è attribuito in presenza di un reddito personale IRPEF, comprensivo delle pensioni, che non superi il limite di € 10.053,81 se il pensionato è solo, oppure di € 20.107,62 se il pensionato è coniugato. L’importo aggiuntivo viene di norma attribuito d’ufficio dall’INPS nel mese di dicembre, se spettante. Tuttavia, nel caso in cui, ricorrendone i requisiti, i pensionati non la ricevessero, gli stessi potranno presentare all’Istituto previdenziale apposita domanda di ricostituzione della pensione per il tramite del Patronato INAS CISL.
Maggiorazione degli importi degli Assegni per il Nucleo Familiare
Con la mensilità di dicembre continua ad essere corrisposta, se dovuta, la maggiorazione degli importi degli ANF, in base al DL n. 79/2021. Le disposizioni, ricordiamo, si applicano, per il solo periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a tutte le pensioni per le quali sussiste il diritto all’ANF, di cui all’articolo 2, decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153.
Gli incrementi, ricorda l’INPS, sono pari a:
- 37,50 euro per ciascun figlio, per nuclei fino a due figli;
- 55 euro per ciascun figlio, per nuclei con almeno tre figli
Diversamente, la maggiorazione non viene riconosciuta se, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, l’importo ANF spettante non sia superiore a zero.
Pensioni delle gestioni pubbliche: attribuzione per il 2021 delle provvidenze in favore dei grandi invalidi (art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002)
Anche sul rateo di dicembre 2021 è stato messo in pagamento, per gli aventi diritto, l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
Ricordiamo che, con la mensilità di settembre 2021, sono stati erogati sia l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, riferito al mese di settembre, sia gli arretrati relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari:
- a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
- a 450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) ed E), numero 1 della tabella E.
Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2021
Proseguono anche sulla mensilità di dicembre (tenendo conto anche del rateo di tredicesima) le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate dopo il 30 giugno.
Si procede al rimborso dell’importo a credito del contribuente, oppure, alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
L’ eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre per cui, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d’imposta.
I contribuenti che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2021 possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
Invitiamo i pensionati ad avvalersi dei servizi CAF-CISL per ogni forma di assistenza e consulenza personalizzata e qualificata in campo fiscale.